Il sindacato non è legittimato ad attivare la tutela per la repressione della condotta antisindacale ex art. 28 l. 300/1970 a difesa di diritti individuali omogenei, situazione che potrebbe semmai essere tutelata tramite un’azione inibitoria collettiva
Tribunale di Gorizia, 16 luglio 2025
Il Tribunale respinge il ricorso ex art. 28 l. 300/1970 presentato da un’associazione sindacale contro una società che aveva disposto le ferie collettive per una sola settimana, in luogo delle due consecutive previste dal contratto collettivo applicato. Secondo il Giudice, l’azione per la repressione della condotta antisindacale è destinata esclusivamente a tutelare l’interesse collettivo di cui è titolare il sindacato, mentre nel caso di specie è stato invocato in giudizio il diritto individuale dei lavoratori a godere delle ferie, che per quanto omogeneo non assume una vera e propria dimensione collettiva. Il Tribunale afferma tuttavia a margine che il sindacato potrebbe agire a tutela di interessi individuali omogenei attraverso un’azione inibitoria collettiva di cui all’art. 840-sexiesdecies c.p.c.