Il sindacato rappresentativo ha diritto a costituire la RSA, anche se non ha firmato il rinnovo del CCNL, qualora sia stato illegittimamente escluso dalle trattative
Tribunale di Roma, 14 agosto 2025
Il Tribunale ha accolto il ricorso ex art. 28 proposto dalla FLC Cgil proposto per contestare il diniego di riconoscimento della Rappresentanza Sindacale Aziendale, motivato dal fatto che il sindacato non fosse firmatario del nuovo CCNL applicato dalla resistente. In corso di causa è emerso che l’associazione datoriale d’appartenenza della resistente, pur essendo tale associazione storicamente parte attiva nelle negoziazioni e firmataria dei CCNL precedenti, l’aveva deliberatamente esclusa dalla trattativa per il rinnovo 2024-2027, avviando un negoziato separato con un sindacato minoritario. Il giudice ha fondato la decisione su una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 19 Stat. lav., ritenendo il diritto a partecipare alle trattative un presupposto fondamentale per la vita sindacale in azienda. Escludere illegittimamente un sindacato rappresentativo dal processo negoziale è una condotta illecita che non può privarlo del diritto di costituire una RSA; l’esclusione stessa, favorendo di fatto un’organizzazione minoritaria, viola l’art. 39 della Costituzione. Pertanto, la mancata firma del CCNL non è rilevante quando è il risultato di un’estromissione illegittima dalla negoziazione.