Illegittimo l’allontanamento del sindacalista dal sito della committente basato sul mancato gradimento

30 Marzo 2026

Tribunale di Ancona, 30 marzo 2026

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

In tema di tutela contro le discriminazioni per motivi sindacali ex art. 28 del D. lgs. n. 150/2011, si presume il carattere discriminatorio della condotta dell’impresa appaltatrice che, senza valido motivo, impedisca il rientro sul posto di lavoro di un dipendente con incarichi sindacali (RSA) a seguito della guarigione da un infortunio. Per superare tale presunzione, non è idoneo né sufficiente che il datore di lavoro invochi una generica segnalazione di negligenza proveniente dalla società committente, né il presunto esercizio di un “diritto di sgradimento” da parte di quest’ultima. Non sono ammissibili le clausole contrattuali di contratti di appalto che abbiano l’effetto di attribuire al committente, quale soggetto terzo, un potere insindacabile e arbitrario idoneo a comprimere il diritto del dipendente dell’appaltatore alla conservazione del proprio posto di lavoro.