La legge regionale non può costituire condotta antisindacale

16 Agosto 2025

Corte di cassazione, ordinanza 16 agosto 2025 n. 23372

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

L’occasione per l’affermazione della Corte è costituita dal ricorso ex art. 28 S.L. di un sindacato di dirigenti laziali contro la regione Lazio, per l’accertamento dell’antisindacalità del trasferimento di una quota dei fondi destinati ai dirigenti a un fondo di personale non dirigente, disposto da due leggi, rispettivamente, per il 2014 e 2015, previo accordo sindacale decentrato. Nel confermare il rigetto del ricorso ex art. 38 S.L., la Corte individua anzitutto la fonte del pregiudizio lamentato dal sindacato nella legge regionale, la quale, come atto politico dell’ente territoriale, è insindacabile da parte dell’autorità giudiziaria e quindi non può essere qualificato come condotta antisindacale (neppure in caso di sospetto della sua incostituzionalità, come denunciato nel caso di specie, per trattare una materia riservate allo Stato). Spostando poi l’attenzione sulla veste della Regione come soggetto in rapporto con altri soggetti dell’ordinamento, che qui attua quanto disposto dalla legge regionale, anche l’accordo sindacale che stipula non può essere dichiarato condotta antisindacale, nonostante la rilevanza oggettiva di tale tipo di condotta, in ragione del fatto che la P.A. è tenuta a conformarsi alla norma di legge fino alla pronuncia della sua incostituzionalità (art. 97 e 136 Cost.). Inoltre, e per tale ragione, l’eventuale sopravvenienza della dichiarazione di incostituzionalità della legge non potrebbe comportare effetti risarcitori per il passato, ma neppure consentire rimozione degli effetti, dato che per l’accoglimento della domanda ex art. 28 s.l. è necessario il requisito dell’attualità, da riferire al concreto pregiudizio all’attività sindacale, nella specie insussistente in conseguenza del consolidarsi degli effetti degli accordi del 2014 e 2015.