Limiti al diritto di critica nell’esercizio dell’attività sindacale
Corte di Cassazione, ordinanza 9 febbraio 2026, n. 2844
Nel contesto di accertamenti, anche penali, sulle irregolarità del concorso per esami presso un’Agenzia delle dogane, una dirigente sindacale partecipante a tale concorso (poi annullato in autotutela) aveva rilasciato un’intervista a un programma televisivo, collegando tali irregolarità all’intento aziendale di assumere una classe dirigente fedele al mantenimento di un sistema di accertamenti fiscali vessatori nei confronti dei piccoli contribuenti invece dei grandi evasori. A seguito della sanzione conservativa irrogata alla dipendente per queste affermazioni, era stata promossa anche una azione ex art. 28 S.L. da parte del sindacato, respinta dai giudici di merito. Investita la suprema Corte, questa, respingendo il ricorso, afferma, in diritto, che l’espressione del diritto di critica in esercizio dell’attività sindacale deve rispettare, quanto ai modi, criteri di continenza formale e, quanto ai contenuti, criteri di continenza sostanziale, che consistono, oltre che nella sempre lecita espressione di giudizi di valore, purché non offensivi, nella liceità di argomentare l’esistenza di fatti ignoti, desumendoli da fatti noti, secondo parametri di razionalità sufficiente, in fatto esclusa nel caso dell’intervista in esame dai giudici di merito.