Precettazione: è illegittimo il provvedimento con cui il Ministro dei Trasporti impone la riduzione degli orari dello sciopero, se non c’è la segnalazione della Commissione di Garanzia
TAR del Lazio, 14 gennaio 2026
Il TAR accoglie il ricorso presentato da CGIL e UIL contro il Ministero dei Trasporti e dichiara illegittimo il provvedimento con cui quest’ultimo aveva imposto ai sindacati la riduzione dell’orario di uno sciopero convocato – tra gli altri – in vari settori del trasporto pubblico. Secondo il Collegio, il potere di precettazione spetta al Ministero solo nei casi di previa segnalazione, da parte della Commissione di Garanzia sull’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali, di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati conseguente all’esercizio dello sciopero, oppure nei casi di necessità e urgenza. Difettando una specifica motivazione in merito a quest’ultimo requisito, il provvedimento di precettazione impugnato dalle Organizzazioni Sindacali è illegittimo.