Procedura per il rinnovo della r.s.u.: no alla revoca dal sindacato che l’ha avviata
Corte di cassazione, sentenza 5 maggio 2026, n. 12815
In un giudizio ex art. 28 S.L., la società accusata di condotta antisindacale da un sindacato, per non aver prestato la propria collaborazione (concessione di spazi idonei etc.) per consentire le votazioni di rinnovo della RSU, si era difesa affermando che l’avvio della relativa procedura era stato revocato dal diverso sindacato che l’aveva promossa. Respingendo il ricorso della società avverso la dichiarazione di antisindacalità di tale condotta, la Cassazione afferma che, una volta avviata la procedura prevista dall’accordo interconfederale del 27 luglio 1994 per l’elezione dei componenti dell’RSU, il governo della stessa, dalla presentazione delle liste alla proclamazione degli eletti, compete a un comitato elettorale, formato da lavoratori designati dai sindacati che partecipano all’elezione. Ne consegue che nessun sindacato, compreso quello che ha avviato la procedura, ha il potere di sospenderla o revocarla, perché recherebbe pregiudizio agli altri. L’azienda, infine, deve dare il prescritto seguito collaborativo all’iniziativa sindacale, interloquendo esclusivamente col comitato.