Ricorso per attività antisindacale anche a distanza dal fatto
Corte di cassazione, ordinanza 2 ottobre 2025, n. 26618
La vicenda riguarda il ricorso ex art. 28 S.L. promosso dal sindacato per ottenere la dichiarazione di antisindacalità (e conseguente rimozione degli effetti) delle sanzioni disciplinari inflitte a due dipendenti per la loro partecipazione a uno sciopero, che la Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile perché proposto a circa tre mesi dalle sanzioni (in ordine alle quali, tra l’altro, in un giudizio promosso dai dipendenti stessi, la società era stata provvisoriamente costretta a restituire gli importi trattenuti) e quindi privo ormai di interesse ad agire. La Cassazione, annullando la decisione, ribadisce che : (i) l’azione ex art. 28 S.L. è autonoma rispetto a quella individuale del dipendente offeso dalla stessa condotta datoriale contestata dal sindacato perché lesiva di interessi collettivi e pertanto è all’interesse di quest’ultimo che bisogna guardare per valutare il requisito dell’attualità della condotta o dal perdurare dei suoi effetti; (ii) l’attualità può persistere anche oltre l’esaurirsi dell’azione antisindacale se questa continua a produrre nel tempo effetti lesivi, sia per la sua portata intimidatoria sia per la situazione di incertezza che ne consegue. Funzionale alla cessazione di tali effetti può anche essere la mera pronuncia di accertamento; (iii) sulla base delle considerazioni svolte appare chiaro l’interesse pieno ad agire del sindacato ricorrente, attivatosi quando erano ancora in atto gli effetti delle sanzioni; né alcuna influenza può riconoscersi all’intervenuta restituzione coatta delle somme delle sanzioni nell’ambito del processo “altro” citato.