R.S.A. anche nell’ambito dei sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale

30 Ottobre 2025

Corte costituzionale, sentenza 30 ottobre 2025, n. 156

Tipo di Atto: Corte Costituzionale

Come noto, a seguito del referendum abrogativo del 1995, l’art. 19 S.L. prevedeva che le r.s.a. possono essere costituite, ad iniziativa dei lavoratori, unicamente nell’ambito dei sindacati firmatari dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva. La Corte costituzionale, con sentenza “additiva” n. 231/2013, aveva aggiunto la possibilità di costituire r.s.a. anche nell’ambito di sindacati che abbiano solo partecipato alla negoziazione relativa ai detti contratti, senza però sottoscriverli. Ora il Tribunale di Modena ha investito la Corte del dubbio di costituzionalità, in riferimento agli artt. 3 e 39 Cost., della norma statutaria nella parte in cu non prevede la possibilità di costituzione di r.s.a. nell’ambito di sindacati che, pur non avendo firmato contratti collettivi applicati nell’unità produttiva né partecipato alla relativa negoziazione, siano maggiormente o significativamente rappresentativi all’interno dell’unità produttiva. La Corte, pur valutando positivamente il criterio contrattuale alla base dell’attuale disciplina, ne sottolinea il possibile uso strumentale da parte di datori di lavoro intenzionati ad escludere dalle trattative e quindi dalla tutela privilegiata sindacati magari ampiamente rappresentativi. Ritiene pertanto necessario, alla luce delle norme costituzionali citate, integrare il criterio contrattuale con quello pluralistico. Dopo aver ricordato le limitazioni alla discrezionalità del datore di lavoro nel selezionare le proprie controparti sindacali, introdotte per legge nel pubblico impiego e con l’accordo del 10 gennaio 2014 nel privato, la Corte rileva che quest’ultimo non è peraltro applicabile ai sindacati non stipulanti, come il ricorrente della causa principale, che restano pertanto esposti alla piena libertà di scelta del datore di lavoro. Da qui la valutazione di incostituzionalità della norma ove non corretta dal rilevo dato anche alla rappresentatività svincolata dal dato delle trattative, ma ancorata al fatto di essere comparativamente maggioritaria sul piano nazionale.