Sciopero nei servizi pubblici essenziali: è antisindacale la condotta del datore di lavoro che rifiuti di comunicare all’organizzazione sindacale i contingenti di personale da impiegare nelle prestazioni indispensabili

23 Settembre 2025

Tribunale di Chieti, 23 settembre 2025

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Tribunale accoglie il ricorso ex art. 28, l. 300/1970 presentato da un’organizzazione sindacale che, dopo aver indetto uno sciopero e attivato la procedura di raffreddamento, non è stata informata dei nominativi dei lavoratori individuati dal datore di lavoro (nello specifico, una società di servizi di vigilanza) per garantire il livello di servizio minimo essenziale richiesto dalla legge. Secondo il Giudice, la mancata comunicazione dei nominativi è in grado di scoraggiare la partecipazione allo sciopero, in quanto i lavoratori, non potendo sapere in anticipo se saranno oggetto della cd. comandata, hanno ragione di temere eventuali sanzioni disciplinari in caso di astensione dal lavoro. Per queste ragioni, il datore di lavoro è sempre tenuto a rispettare il termine di preavviso di cinque giorni in favore delle organizzazioni sindacali in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali.