Legge 13 giugno 2023, n. 83

30 Giugno 2023

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonchè norme di adeguamento dell’ordinamento interno.

Tipo di Atto: Normativa (leggi, decreti, etc.)

Con la legge 83 del 2023 è stato ratificato in Italia l’accordo Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri e il protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni. L’accordo entrerà in vigore il 1° gennaio 2024.
L’accordo definisce la cosiddetta «area di frontiera» che, per quanto riguarda l’Italia, è individuata nelle regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano. Per quanto riguarda invece la Svizzera, vengono individuati i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese.
Viene anche definito per legge cosa si intende per «lavoratore frontaliere», ossia un residente di uno Stato contraente che è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 chilometri dal confine con l’altro Stato contraente, e che svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa, e che e ritorna quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.
Per i frontalieri che risiedono in un Comune italiano entro la fascia di confine di 20 chilometri, e che svolgono quindi attività lavorativa nei cantoni Ticino, Vallese o dei Grigioni e rientrano giornalmente nella loro abitazione in Italia il nuovo accordo, rispetto al passato che prevedeva l’imposizione fiscale esclusiva in Svizzera, l’Accordo prevede la tassazione dell’80% dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in Svizzera e in Italia una soglia di esenzione limitata a 10mila euro (prima dell’Accordo la soglia era fissata a soli 7.500 euro). Tuttavia, viene riconosciuto il credito di imposta su quanto pagato all’estero.
Invece per i frontalieri oltre i 20 chilometri dalla fascia del confine, che quindi risiedono in Italia ma in una zona non di confine con la Svizzera, viene prevista una tassazione concorrente in Italia ed in Svizzera con la sola soglia di esenzione dei 10mila euro ma con l’applicazione del credito di imposta estero.