Sportello Unico per l’Immigrazione – SUI

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Questa voce è stata curata da Sergio Palombarini e Carlo Bianconi

Definizione

Il D.Lgs. 286/98 (Testo Unico sull’Immigrazione) istituisce presso ogni Prefettura – Ufficio territoriale del Governo uno Sportello Unico per l’immigrazione.

Tale Ufficio è competente in relazione al disbrigo delle pratiche relative alle procedure di prima assunzione dei lavoratori extra-comunitari.

Lo Sportello Unico è responsabile dell’intero procedimento di assunzione dei lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato e indeterminato.

Il secondo comma dell’art. 22 del Testo Unico disciplina la procedura che ogni datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante deve seguire per inoltrare domanda di assunzione di un lavoratore straniero.

Elementi indefettibili della domanda di assunzione, volta al rilascio del nulla osta al lavoro subordinato sono:

  • la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro (il datore deve indicare con precisione le generalità del lavoratore che intende assumere e gli estremi dei suoi documenti di riconoscimento);
  • idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
  • la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell’impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
  • dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

Tutte le dichiarazioni e le attestazioni vengono rese dal datore di lavoro previamente avvertito delle responsabilità penali conseguenti a false dichiarazioni.

Lo Sportello Unico competente (in relazione alla provincia di residenza del datore, ovvero di quella in cui ha sede legale l’impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa) riceve la presentazione della domanda in via telematica, a seguito dell’inoltro attraverso il programma scaricabile dal sito internet del Ministero dell’Interno (programma SUI).

Lo Sportello Unico, per consentire al locale Centro per l’Impiego (CPI) di dare la dovuta pubblicità delle richieste di lavoro nei confronti dei lavoratori già iscritti nelle liste di collocamento, le diffonde, per via telematica, agli altri CPI territoriali e le rende altresì pubbliche sul sito Internet o con ogni altro mezzo possibile (art. 22, comma 4, T.U. immigrazione).

Lo Sportello Unico quindi, acquisisce il parere della Questura competente circa la sussistenza, nei confronti del lavoratore straniero, di eventuali motivi ostativi al rilascio del nulla osta (precedenti provvedimenti espulsivi, presenza di reati ostativi all’ingresso e al soggiorno sul territorio nazionale) (art. 22, comma 5, T.U.).

Lo Sportello Unico acquisisce altresì il parere della Direzione Provinciale del Lavoro circa la sussistenza o meno dei requisiti minimi contrattuali e della capacità reddituale del datore di lavoro.

In caso di parere negativo di tali Uffici, lo Sportello rigetta la richiesta.

In caso di parere favorevole, trasmette la documentazione in via telematica agli Uffici consolari nel Paese di residenza del lavoratore, che rilasceranno il visto di ingresso al lavoratore.

La fase successiva si svolge in Italia, presso gli Uffici dello Sportello Unico.

In tale sede ha luogo, entro otto giorni dall’ingresso del lavoratore, la firma del contratto di soggiorno tra il datore di lavoro ed il prestatore.

Il contratto verrà trasmesso in copia, a cura dello Sportello Unico, all’autorità consolare ed al Centro per l’Impiego.

Lo Sportello Unico consegna al lavoratore il modulo per la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Tale richiesta deve essere inviata dal lavoratore tramite il servizio di Poste Italiane e l’apposito kit alla Questura competente per il rilascio del titolo autorizzativo al soggiorno.

Sempre in tema di rilascio di nulla osta, lo Sportello Unico è responsabile anche per quanto concerne i procedimenti di assunzione di lavoratori stagionali (art. 25 T.U.), di lavoratori appartenenti alle categorie previste dall´articolo 27, comma 1, del Testo unico che non rientrano nella programmazione annuale dei flussi d’ingresso, di docenti di scuole ed università straniere impegnati in Italia (Legge 103/2002), dei lavoratori extra-comunitari impegnati in progetti speciali, e nei procedimenti di conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a motivi di lavoro subordinato (art. 6, comma 1, T.U.).

In aggiunta ai compiti sopra analizzati, Lo Sportello Unico è inoltre deputato al rilascio dei nulla osta al ricongiungimento familiare degli stranieri, ai sensi dell’art. 29, comma 7, del Testo Unico.

 

Normativa di riferimento

  • Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull’Immigrazione).