Scheda sintetica
Il superminimo è un aumento retributivo, che può essere attribuito singolarmente o collettivamente, e che costituisce un incremento rispetto ai
minimi contrattuali (detti anche minimi tabellari).
Il superminimo (ove sussista), il
minimo tabellare stabilito dal
contratto collettivo e gli
scatti di anzianità costituiscono quella che è considerata la paga base di fatto.
Quando il superminimo venga attribuito individualmente viene definito anche come aumento di merito o ad personam.
Originariamente il superminimo era fortemente correlato “alla particolare laboriosità e diligenza del lavoratore”, e si aggiungeva al trattamento economico garantito dalla normativa collettiva.
Oggi il superminimo e’ spesso legato alla trattativa svolta in sede di assunzione; raggiunto l’accordo su un certo importo mensile complessivo, la parte eccedente il
minimo tabellare viene indicata come superminimo.
Assorbibilità del superminimo
Uno dei temi più ricorrenti in materia di superminimi è quello della loro assorbibilità nel trattamento migliorativo derivante da un aumento dei
minimi retributivi disposto da un nuovo
contratto collettivo o determinato dal passaggio del lavoratore a una categoria superiore (vedi
inquadramento.
La giurisprudenza maggioritaria ritiene che il superminimo possa essere assorbito dal successivo trattamento complessivamente più favorevole, salvo che vi sia una previsione espressa in senso contrario (nel
contratto individuale o nella
disciplina collettiva).
Viene invece esclusa la assorbibilità nel caso in cui il lavoratore sia in grado di dimostrare che al superminimo era stato attribuita la natura di compenso strettamente connesso a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle
mansioni svolte.
Eliminazione del superminimo
La giurisprudenza ammette la possibilità che un accordo individuale (successivo rispetto all’introduzione del superminimo) possa determinare la eliminazione dell’intero superminimo.
Cumulo del superminimo
Sempre la giurisprudenza ritiene che l’art. 2077 c.c. non impedisca il cumulo del superminimo previsto dalla
contrattazione aziendale con l’emolumento aggiuntivo rispetto al salario base pattuito in sede di
contrattazione nazionale.