ModificaScheda sintetica
Rientrano nella categoria del lavoro a tempo parziale tutti i
rapporto di lavoro che prevedano un
orario di lavoro giornaliero o settimanale inferiore rispetto a quello giornaliero stabilito dalla legge o dal
contratto collettivo.
In particolare la legge individua 3 distinte tipologie di
rapporto di lavoro a tempo parziale:
- ORIZZONTALE, quando la riduzione di orario è distribuita su ciascun giorno della settimana
- VERTICALE, ovvero i casi in cui la prestazione sia resa solo in determinati periodi dell’anno, del mese o della settimana
- MISTO, quando il rapporto di lavoro prevede sia la riduzione dell’orario giornaliero che dei periodi lavorati
Salvo che non sia diversamente previsto dalla legge o dal
contratto collettivo, al
rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le stesse disposizioni che regolano il rapporto a tempo pieno, venendo tutti i diritti di carattere retributivo riparametrati in base alla quantità della prestazione concordata.
Il lavoro a tempo parziale è disciplinato dal
D.Lgs. 61/2000, che ha subito significative modifiche con l’entrata in vigore del
D.Lgs. 276/2003.
In particolare la nuova legge ha notevolmente incrementato i margini di flessibilità concessi al
datore di lavoro, il quale può richiedere (o in alcuni casi addirittura pretendere) prestazioni di
lavoro supplementare, ovvero aggiuntive rispetto all’orario concordato.
Inoltre, a determinate condizioni, il
datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione attraverso le cd.
clausole elastiche.
A differenza che in passato, una volta concesso l’assenso a tale flessibilità il lavoratore non può più cambiare idea, e ciò neppure nel caso in cui ne abbia bisogno, ad esempio per esigenze familiari o per trovare un altro lavoro.
La disciplina del part time ha quindi subito ulteriori modifiche per effetto della
Legge 247/2007, che ha “attenuato” la portata di alcuni degli interventi che nel 2003 erano stati apportati all’impianto originario della legge. In particolare, è stata nuovamente
attribuita rilevanza decisiva all’intervento della contrattazione collettiva nella disciplina degli elementi di flessibilità, e sono state introdotte nuove ipotesi che attribuiscono una priorità nella trasformazione del rapporto a tempo parziale.
Neppure il più recente intervento normativo ha però introdotto un diritto alla trasformazione del rapporto a tempo parziale, che rimane limitata a casi del tutto eccezionali.
Per ulteriori dettagli si veda la
Scheda di approfondimentoModificaNormativa
ModificaScheda di approfondimento
Il
D.Lgs. 276/2003 2003 ha portato una serie di novità piuttosto importanti alla disciplina del lavoro a tempo parziale.
In primo luogo, è stata introdotta, accanto alle definizioni di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo orizzontale, quella di tipo misto, la quale, altro non è, che la combinazione delle due tipologie preesistenti.
Tuttavia, gli interventi più importanti sono quelli finalizzati a rendere più agevole il ricorso al lavoro supplementare e
straordinario, nonché a rendere più flessibile la collocazione temporale e la durata della prestazione lavorativa.
ModificaLa fissazione degli orari
Come già previsto dalla precedente normativa (Legge 863/84), il
contratto deve contenere la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa, e la collocazione temporale della stessa, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all’anno.
Trattasi di una previsione di fondamentale importanza: il lavoratore deve sapere con precisione quando tenersi a disposizione del
datore di lavoro, e ciò al fine di poter attendere, nel tempo restante, alle proprie occupazioni di carattere personale, ovvero per poter reperire una diversa attività lavorativa, nel caso in cui il ricorso al part time non sia frutto di una scelta per disporre di tempo libero.
L’attuale normativa ha consentito di risolvere il dibattito sorto in passato riguardo le conseguenze della mancata indicazione, in sede contrattuale, dell’
orario di lavoro o della distribuzione dello stesso; l’art. 8 del
D.Lgs. 61/2000 prevede infatti che:
- la mancata indicazione delle ore lavorative o della loro collocazione non determina la nullità del contratto
- in caso di mancata indicazione della durata della prestazione (ovvero del numero di ore da effettuare) il lavoratore può chiedere la conversione del contratto a tempo pieno;
- in caso di mancata indicazione della distribuzione temporale il lavoratore può:
- chiedere al Giudice di determinare le modalità temporali della prestazione, sulla base di quanto previsto dalla contrattazione collettiva ovvero delle esigenze familiari del lavoratore nonché del datore di lavoro;
- rivendicare per il passato un risarcimento del danno.
Può, accadere che un
datore di lavoro indichi, all’atto dell’
assunzione, in modo puntuale la durata e la collocazione dell’orario, ma poi non rispetti tale previsione; in tal caso il lavoratore può agire in giudizio chiedendo che venga ordinato al datore di lavoro di rispettare tale orario e di risarcire il danno cagionato violando l’impegno contrattuale.
ModificaLe clausole flessibili ed elastiche
Si intendono per clausole flessibili quelle pattuizioni che consentono al
datore di lavoro di modificare la collocazione temporale dell’
orario di lavoro (ossia di decidere in quali giorni e/o orari la prestazione a tempo parziale debba essere resa).
Vengono invece definite clausole elastiche quelle che prevedono il diritto del datore di lavoro di aumentare la durata della prestazione lavorativa a tempo parziale (verticale).
La materia è regolata dall’art. 3, comma 8 e seguenti, del
D.Lgs. 61/2000. Il
D.Lgs. 276/2003 aveva stabilito (in deroga alla formulazione originaria della norma) che clausole elastiche e flessibili potessero essere concordate, nel contratto individuale, direttamente tra lavoratore ed impresa, anche in assenza di specifiche previsioni della
contrattazione collettiva.
Tale disposizione (art. 8 c. 2 ter) è stata abrogata dalla
Legge 247/2007, che ha quindi ribadito come queste clausole si possono applicare solo nel caso in cui siano previste dai
contratti collettivi stipulati dalle
OO.SS. maggiormente
rappresentative, i quali devono stabilire le condizioni e le modalità in relazione alle quali il datore può modificare o incrementare l’
orario di lavoro, ed il limite massimo di tale aumento.
Tali modifiche devono essere precedute da un preavviso, che la legge indica ora in cinque giorni lavorativi (erano dieci nella versione originaria del
D.Lgs. 61/2000, poi ridotti a cinque nel 2003), salvo diversi accordi, e danno diritto, dice la legge, “a specifiche compensazioni”, forma ed entità delle quali deve parimenti essere stabilita dalla contrattazione collettiva.
In ogni caso, perché al lavoratore si applichino tali clausole, è necessario il suo consenso espresso per iscritto; per la stipulazione di tale patto il lavoratore può chiedere l’assistenza di un
rappresentante sindacale. Tale consenso può peraltro essere richiesto contestualmente all’
assunzione, ed è dunque facile ipotizzare che sempre più spesso l’assunzione con contratti a tempo parziale avverrà solo a fronte dell’accettazione, da parte del lavoratore, di tali clausole. In tal modo verrebbe anche vanificata la disposizione di cui all’art. 3 c. 11, secondo cui il rifiuto del lavoratore di accettare l’applicazione delle clausole elastiche non può costituire giustificato motivo di
licenziamento.
L’eventuale applicazione di clausole elastiche senza il consenso del lavoratore o al di fuori dei limiti legali o contrattuali comporta il diritto ad un risarcimento del danno (art. 8 comma 2 bis).
La decisione del lavoratore di operare in base alle clausole elastiche previste dalla contrattazione collettiva non aveva, nell’originaria versione del
D.Lgs. 61/2000, carattere definitivo, potendo lo stesso “denunciare”, ovvero revocare la sua accettazione, adducendo esigenze di carattere familiare o di salute, oppure per poter svolgere un’ulteriore attività lavorativa. Tale previsione è stata però abrogata dal
D.Lgs. 276/2003, e non è stata reintrodotta dalla
Legge 247/2007.
Non integra un’ipotesi di clausola flessibile la previsione, recepita nel
contratto individuale, di un
orario di lavoro articolato su turni collocati in diverse fasce orarie, purché puntualmente predeterminate.
ModificaIl lavoro supplementare
Si intende per lavoro supplementare quello reso in aggiunta all’orario (ridotto) di lavoro concordato ma entro i limiti dell’orario a tempo pieno; trattasi di istituto che riguarda dunque il solo part time orizzontale, dal momento che nel part time verticale l’
orario di lavoro giornaliero è già a tempo pieno.
L’attuale normativa consente al
datore di lavoro di ricorrere ampiamente al lavoro supplementare, sia pur nel rispetto di determinate regole.
Innanzitutto la legge precisava, nella versione originaria, che il lavoratore era libero di accettare o meno la richiesta di svolgere lavoro supplementare. La formulazione risultante dalla novella del 2003 prevede invece che per l’effettuazione di lavoro supplementare è richiesto il consenso del lavoratore “ove non prevista e regolamentata dal
contratto collettivo”; il che significa che la libertà del lavoratore è in realtà condizionata dalle previsioni del
CCNL che, entro certi limiti, possono rendere obbligatorie prestazioni supplementari.
Deve essere la contrattazione collettiva a fissare il numero massimo di ore supplementari effettuabili, e ciò sia con riferimento all’anno che alla singola giornata. Sempre ai contratti collettivi è demandato il compito di individuare le causali, ovvero le ragioni oggettive, che giustificano l’utilizzo di tali prestazioni.
In attesa delle nuove disposizioni collettive, il tetto massimo del lavoro supplementare veniva fissato dal
D.Lgs. 61/2000 nella misura del 10% dell’
orario di lavoro, da calcolarsi con riferimento alla durata della prestazione mensile, ma tale previsione è stata ora abrogata.
Ancora, la legge dispone che i contratti collettivi possano prevedere una maggiorazione da applicarsi alle ore di lavoro supplementare prestate, che può anche costituire una forma di forfetizzazione dell’incidenza della retribuzione corrisposta per tali ore sugli istituti retributivi indiretti (ferie, festività, Tfr, ecc.), il che è quello che di fatto già prima della legge molti contratti stipulati alla fine degli anni ’90, e quindi dopo la Direttiva 97/81/Ce, ma prima dell’emanazione del
D.Lgs. 61/2000, prevedevano.
L’art. 3 c. 2, così come modificato dall’art. 46 del
D.Lgs. 276/2003, demanda infine alla
contrattazione collettiva il compito di stabilire le conseguenze derivanti dal superamento del numero massimo di ore di lavoro supplementare previsto dal CCNL; è stato invece abrogato il comma 6 del
D.Lgs. 61/2000 che, nella sua versione originaria, demandava alla contrattazione collettiva l’individuazione dei criteri che determinano il consolidamento, nell’
orario di lavoro, delle ore supplementari svolte in modo abituale.
ModificaIncentivazione e trasfromazione del lavoro a tempo parziale - Altre disposizioni
Manca da sempre nella normativa italiana la previsione di un diritto, quanto meno per alcune categorie di lavoratori, alla trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, vigendo dunque il principio secondo cui la trasformazione può avvenire solo in presenza dell’accordo delle parti.
L’unica deroga a tale principio è prevista dall’art. 12 bis, ed è però limitata ad un’ipotesi quanto mai specifica, ossia quella relativa a lavoratori affetti da patologie oncologiche con ridotta capacità lavorativa; in tale ipotesi il diritto alla trasformazione non può in alcun caso essere negato, neppure sulla base di contrastanti esigenze aziendali.
Eventuali ipotesi ulteriori posso essere previste dalla
contrattazione collettiva (è il caso, ad esempio, del part time post
maternità previsto dal CCNL Commercio).
Per il resto la legge, in virtù delle ultime modifiche apportate nel 2007, si limita a prevedere una serie di ipotesi al ricorrere delle quali è riconosciuta la “priorità” nella trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale:
- patologie oncologiche che riguardino familiari
- assistenza a familiare portatore di handicap grave
- assistenza a figlio convivente portatore di handicap.
In sostanza, allorché si versi in una delle condizioni indicate, si avrà diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto, con priorità rispetto alle richieste provenienti da altri lavoratori, ma sempre e solo nel caso in cui il
datore di lavoro intenda accogliere almeno in parte tali richieste.
A tal fine, la legge prevede che, in caso di assunzione di lavoratori a tempo parziale, il
datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione ai lavoratori in servizio (anche a mezzo avviso affisso in luogo accessibile) ed a “prendere in considerazione le eventuali richieste di trasformazione” del rapporto provenienti dai lavoratori a tempo pieno.
Si tratta di una terminologia generica e che sicuramente non introduce uno specifico diritto, che peraltro sarebbe limitato all’ipotesi di nuove assunzioni a tempo parziale.
Anche per quanto riguarda l’ipotesi inversa (conversione del rapporto a tempo pieno), la legge prevede ora un diritto di priorità nelle
assunzioni a tempo pieno per i lavoratori che abbiano trasformato il
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, purché si tratti di assunzioni relative a mansioni quanto meno equivalenti.
In precedenza la normativa riconosceva tale diritto di prelazione ai lavoratori assunti con contratto a tempo parziale, ma solo a condizione che il diritto fosse inserito nel
contratto individuale; inoltre, le nuove assunzioni devono in questo caso non solo riguardare lavoratori con mansioni analoghe, ma anche avvenire “nello stesso ambito comunale”.
La legge precisa peraltro che l’eventuale violazione del diritto di prelazione spettante al lavoratore determina solo un risarcimento del danno, commisurato nella differenza tra la retribuzione percepita e quella che sarebbe spettata in caso di trasformazione a tempo pieno, per un periodo di sei mesi.
La
Legge 12 novembre 2011 n. 183 (art. 22, comma 4) ha soppresso la previsione contenuta nel D.Lgs. 61/2000 secondo la quale la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale poteva avvenire solo in presenza di uno specifico accordo, risultante da atto scritto e stipulato, in caso di richiesta del lavoratore, con l’assistenza di un rappresentante sindacale, da sottoporsi alla convalida della DPL (Direzione Provinciale del Lavoro).
Per effetto di tale modifica, dal 1° gennaio 2012 e per gli accordi decorrenti dalla medesima data, è disposta l’abrogazione dell’obbligo di convalidare tali accordi presso la Direzione Provinciale del Lavoro.
ModificaCriteri di computo
Ai fini della determinazione dei requisiti dimensionali dell’azienda (ovvero per calcolare il numero dei lavoratori occupati, ad esempio per stabilire l’applicabilità o meno dell’art. 18
Legge 300/1970, Statuto dei Lavoratori) i lavoratori part time vanno computati in proporzione all’orario svolto (art. 6).
ModificaCasistica di decisioni della Magistratura in tema di lavoro a tempo parziale
ModificaIn genere
- Con riferimento a una prestazione continuativa di un orario di lavoro pressoché corrispondente a quello previsto per il lavoro a tempo pieno, un rapporto di lavoro part-time può trasformarsi in rapporto a tempo pieno, nonostante la difforme, iniziale, manifestazione di volontà delle parti, non essendo necessario alcun requisito formale per la trasformazione di un rapporto a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno, bastando in proposito dei fatti concludenti, in relazione alla prestazione lavorativa resa, costantemente secondo l’orario normale o, addirittura, superiore. (Cass. 13/8/2010 n. 21160, Pres. Sciarelli Rel. Morcavallo, in Lav. Nella giur. 2011, con commento di Gianluigi Girardi, 283)
- La clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, allegato alla direttiva 97/81/CE, osta a una disposizione nazionale la quale preveda, ove il lavoratore sia passato dal tempo pieno al tempo parziale, che le ferie non utilizzate vengano proporzionalmente ridotte senza che il lavoratore abbia avuto la possibilità di fruire delle ferie maturate durante il periodo di attività lavorativa a tempo pieno, oppure che il lavoratore possa fruirne solo con un'indennità compensativa di importo inferiore. (Corte di Giustizia 22/4/2010, causa C-486/08, Pres. Tizzano Rel. Levits, in Riv. it. dir. lav. 2010, con nota di Rita Poggio, "Il rapporto tra difesa dei diritti sociali e tutela della libertà di iniziativa economica alla luce di una recente pronuncia della Corte di Giustizia", 1030)
- In caso di cessione del contratto di lavoro a tempo parziale, è necessario il consenso del lavoratore alla variazione della matrice oraria osservata presso la società cedente ed espressamente richiamata all’atto della cessione del contratto. (Trib. Roma 8/1/2009, Est. Perra, in Orient. Giur. Lav. 2009, 106)
- Ai fini della determinazione della natura, a tempo parziale o a tempo pieno, del rapporto di lavoro non rileva il negozio costitutivo del rapporto medesimo e l'iniziale manifestazione di volontà delle parti, ma la concreta attuazione del contratto di lavoro stipulato tra le parti. Ne consegue che, ove sia stata dimostrata la costante effettuazione di un orario di lavoro prossimo (o anche superiore) a quello stabilito per il lavoro a tempo pieno, restando privo di rilievo il richiamo alla disciplina codicistica in tema di conversione del contratto nullo e la ricerca di una volontà novativa delle parti. (Cass. 28/10/2008 n. 25891, Pres. De Luca Est. Bandini, in Lav. nella giur. 2009, 301, e in Riv. it. dir. lav. 2009, con nota di Massimiliano Delfino, "Nella trasformazione da part-time a full-time rileva la volontà implicita delle parti", 287)
- Anche in caso di part-time verticale, il principio di non discriminazione di cui all'art. 4 D.Lgs. 25/2/2000 n. 61 vieta - in assenza di regolamentazione collettiva specifica - il riproporzionamento del periodo di comporto fissato dal contratto collettivo per i lavoratori a tempo pieno in relazione al periodo di prestazione effettiva. (Trib. Milano 6/9/2007, Est. Sala, in D&L 2007, 812)
- Costituendo la collocazione temporale della prestazione lavorativa un elemento essenziale del contratto di lavoro part-time, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, della L. n. 863/1984, è nulla la clausola del contratto individuale di lavoro che preveda semplicemente l'articolazione dell'orario in 4 ore al giorno per tutti i giorni della settimana e lo svolgimento della prestazione su turni alternati con orari sempre diversi. Nell'ipotesi di violazione delle norme sulla collocazione dell'orario di lavoro, il Giudice provvede, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. n. 61/2000 a determinare, per il futuro, la modalità temporale di svolgimento della prestazione lavorativa, con riferimento alla previsione dei Ccnl o, in mancanza, con valutazione equitativa mentre, per il passato, il lavoratore avrà diritto al risarcimento del danno subito a fronte della maggiore onerosità e penosità dell'attività lavorativa prestata. (Trib. Milano 23/11/2006, Est. Peragallo, in Lav. nella giur. 2007, 834)
- L’inderogabilità della disposizione di cui all’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 61/2000 – relativa alla necessaria indicazione nel contratto di lavoro part-time della collocazione temporale dell’orario con riferimento a giorno, mese, settimana e anno – comporta la nullità delle clausole del contratto collettivo che prevedano la possibilità di inserire i lavoratori part-time in turni avvicendati, legittimando, così, il datore di lavoro a operare una continua variazione dei turni per ciascun lavoratore in tutto l’arco della giornata lavorativa. (Trib. Milano 2/1/2006 Est. Tanara, in Lav. Nella giur. 2006, 922)
- Non può considerarsi a tempo parziale il contratto di lavoro che nel concreto svolgimento sia stato caratterizzato da un orario sempre eccedente il normale orario di lavoro a tempo pieno. Ne consegue la nullità della clausola a tempo parziale e la configurabilità di un rapporto a tempo pieno fin dall’inizio. (Trib. Milano 31/8/2005, Est. Atanasio, in Orient. Giur. Lav. 2005, 623)
- Nei rapporti di lavoro a tempo parziale, nel rispetto della regola di non discriminazione, si applica il principio di proporzionamento in base al quale, non solo la retribuzione, ma anche gli altri istituti, possono subire riduzioni proporzionate alle ore lavorative ovviamente nei limiti in cui il proporzionamento è possibile; e, pertanto, poiché in base agli artt. 36, comma 3, Cost. e 2109 c.c. il riposo settimanale non può essere inferiore a 24 ore, tale periodo minimo non può subire alcun proporzionamento per i lavoratori a tempo parziale, mentre il proporzionamento è possibile allorchè il riposo settimanale sia superiore alle 24 ore. (Cass. sez. III pen. 18/7/2005 n. 26391, Pres. Savignano Est. Petti, in Dir. e prat. lav. 2005, 2057)
- I requisiti di validità di un contratto part-time stipulato prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 61/2000 e successive modificazioni ed integrazioni – devono essere valutati non alla luce dell’interpretazione giurisprudenziale della L. n. 863/1984 non più vigente nel periodo, da novembre 2002 in avanti, al quale si riferiscono le domande avanzate con il ricorso,bensì con riferimento al nuovo quadro normativo. (Trib. Milano 25/2/2005, Est. Di Ruocco, in Lav. nella giur. 2005, 1097, e in Orient. Giur. Lav. 2005, 68)
- Il part time cosiddetto verticale rientra nella previsione dell'art. 76 R.D.L. n. 1827/35 in quanto si tratta di un caso in cui la disoccupazione consegue a periodi di sosta dipendenti dal tipo di lavorazione, "soggetta a normali periodi di sospensione" e pertanto il lavoratore con contratto part time verticale ha pieno titolo al riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione a requisiti normali, se il contratto è di durata superiore a sei mesi, a requisiti ridotti, se è di durata inferiore (Pret. Ravenna 12/9/00, est. Riverso, in Lavoro giur. 2001, pag. 69, con nota di Paci, Evoluzione, e involuzione, della giurisprudenza sull'indennità di disoccupazione nel part time verticale)
- Nel caso di licenziamento per eccessiva morbilità di lavoratore a tempo parziale, il periodo di comporto applicabile è, in assenza di regola contrattuale collettiva specifica, quello previsto dalla disciplina collettiva per i lavoratori a tempo pieno qualora si tratti di part-time orizzontale, cioè con orario ridotto ma uniforme per tutti i giorni, dovendo invece, il periodo stesso qualora si tratti di part-time verticale e cioè con orario normale per alcuni mesi dell'anno o per alcune settimane al mese, essere determinato dal giudice, eventualmente con ricorso alle fonti sussidiarie degli usi e dell'equità di cui all'art. 2110 c.c., diminuendo la durata prevista per i lavoratori a tempo pieno in proporzione alla quantità della prestazione, in modo che, avuto riguardo alla particolarità del rapporto, resti salva la causa del contratto e sia mantenuto costante l'equilibrio di scambio tra prestazione e contro prestazione, con l'osservanza dei limiti derivanti dall'art. 1464 c.c. (nella specie si trattava di part-time orizzontale) (Cass. 14/12/99 n. 14065, in Foro it. 2000, pag. 52; in D&L 2000, 359, n. Veraldi, Rapporto di lavoro a tempo parziale e periodo di comporto)
- Un rapporto di lavoro subordinato formalmente a tempo parziale va qualificato come a tempo pieno laddove le concrete modalità di svolgimento del rapporto risultino essere quelle tipiche del contratto di lavoro a tempo pieno senza che al riguardo possa essere attribuita rilevanza alcuna alle formalità e cautele previste dall’art. 5, L.18/12/84 n. 863 in quanto inapplicabili alla trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno (Pret. Milano 11/7/98, est. Marasco, in D&L 1998, 1011)
ModificaQuestioni di legittimità costituzionale
- È infondata la questione di legittimità dell’art. 5, secondo comma, del decreto legge 30 ottobre 1984 n. 726 (Misure urgenti a sostegno e a incremento di livelli occupazionali), convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella parte in cui – nel regime precedente all’entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 61 – prescriveva che il contratto di lavoro a tempo parziale dovesse stipularsi ad substantiam per iscritto. (Cost. 15 luglio 2005 n. 283, Pres. Capotasti, in Orient. Giur. Lav. 2005, 304)
- Non è manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 36 Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, secondo comma, decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984 n. 863, nella parte in cui, prevedendo – secondo l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità – la nullità dell’intero contratto di lavoro a tempo parziale stipulato verbalmente, riduce la tutela offerta al lavoratore al solo riconoscimento delle retribuzioni relative alle prestazioni eseguite, ex art. 2126 c.c., con esclusione della normativa sul licenziamento (vedasi Corte Cost. n. 210 del 1992). (Cass. 24/8/2004 n. 16755, Pres. Sciarelli Rel. De Renzis, in Lav. e prev. oggi 2004, 2010)
- L’art. 5, 11° comma, DL 30/10/84 n. 726 convertito in L. 19/12/84 n. 863 – in forza del quale l’ammontare della pensione deve essere calcolato tenendo conto per l’intero dell’anzianità inerente i periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all’orario effettivamente svolto per l’anzianità inerente i periodi di lavoro a tempo parziale – configura un sistema di calcolo della pensione complessivamente più favorevole per il lavoratore a orario ridotto e trova applicazione sia in caso di trasformazione del rapporto a tempo pieno a part-time, sia nei casi di rapporti sorti sin dall’inizio a tempo parziale; così interpretata, la norma è costituzionalmente legittima e deve pertanto essere rigettata la relativa eccezione sollevata con riferimento agli artt. 38, 2° comma, e 3 Cost. (Corte Cost. 28/5/99 n. 202, pres. Granata, rel. Ruperto, in D&L 1999, 487)
- E’ costituzionalmente legittimo l’art. 5, 11° comma, DL 30/10/84 n. 726 convertito in L. 19/12/84 n. 863, nella parte in cui dispone che il più favorevole sistema di calcolo pensionistico ivi previsto trovi applicazione solo per i periodi di lavoro successivi all’entrata in vigore della legge; rientra infatti nella discrezionalità del legislatore fissare termini di decorrenza per determinati benefici, salvo il solo limite della ragionevolezza e della non arbitrarietà (Corte Cost. 28/5/99 n. 202, pres. Granata, rel. Ruperto, in D&L 1999, 487)
ModificaForma scritta
- La nullità parziale del contratto di lavoro part-time, per carenza di forma scritta circa la distribuzione dell'orario, non determina propriamente un problema di "conversione", ma essendo la stessa configurazione di un rapporto come part-time inscindibilmente connessa alla clausola che limita le prestazioni che ne sono oggetto a un orario inferiore al normale, la mancanza o l'invalidità di detta clausola comporta l'automatica espansione dell'orario ridotto ai livelli dell'orario normale facendo così venir meno, insieme alla sua conditio sine qua non, la stessa configurabilità già a monte del rapporto come part-time. Non è dunque questione di convertire un rapporto di lavoro part-timje in rapporto full-time, ma solo di dar atto della sua già originaria natura di contratto a tempo pieno, peraltro anche assecondata dalle concrete modalità della sua esecuzione. (Trib. Milano 14/8/2008, Dott. Casella, in Lav. nella giur. 2009, 93)
- In tema di rapporto di lavoro a tempo parziale, il difetto di forma scritta prevista ad substantiam per la conclusione del contratto preclude a esso, per il periodo in cui il rapporto di lavoro ha avuto esecuzione, di produrre gli effetti propri del lavoro a tempo parziale. Ne consegue che va esclusa l'applicazione del particolare trattamento previdenziale previsto, con disposizioni di favore per il rapporto a tempo parziale, all'art. 5, comma undicesimo, del D.L. n. 726 del 1984, convertito con modificazioni nella L. n. 863 del 1984, e deve invece applicarsi il regime contributivo ordinario, prevedente anche i i minimi giornalieri di retribuzione imponibile. (Cass. 5/5/2008 n. 11011, Pres. Ciciretti Est. Bandini, in Lav. nella giur. 2008, 956, e in Dir. e prat. lav. 2008, 2658)
- Nel regime del D.Lgs. n. 61/2000 viene confermata l'impostazione argomentativa (già indicata dalla giurisprudenza in base alla disciplina previgente) secondo la quale, nel caso di contratto part-time privo di forma scritta, l'obbligo contributivo deve essere commisurato al minimale retributivo e non a quello giornaliero. (Trib. Treviso 11/7/2007, Est. De Luca, in Lav. nella giur. 2008, 318)
- In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, che abbia avuto esecuzione pur essendo nullo perché privo della forma scritta richiesta a pena di nullità dall’art. 5, secondo comma, della legge n. 863 del 1984, la misura della contribuzione dovuta non è commisurata alla minore retribuzione spettante in conseguenza della minor durata della prestazione lavorativa, ma va determinata applicando l’ordinario regime di contribuzione, prevedente anche i minimali giornalieri di retribuzione imponibile a fini contributivi. (Cass. 28/8/2004 n. 17271, Pres. Ravagnani Rel. La Terza , in Dir. e prat. lav. 2005, 759)
- Al contratto di lavoro a tempo parziale che abbia trovato esecuzione nonostante la nullità per difetto di forma scritta non può applicarsi la disciplina in tema di contribuzione previdenziale posta dall’art. 5, 5° comma , del d.l. 30/10/84, n. 726, convertito in legge 19/12/84, n. 863, ma deve invece essere applicato il regime ordinario di contribuzione di cui al d.l. 9/10/89, n. 338, convertito in l. 7/12/89, n. 389, in tema di limite minimo di retribuzione imponibile ai fini contributivi (Cass. 2/12/99, n. 13445, pres. Mileo, in Argomenti dir. lav. 2000, pag. 410. In senso contrario, v. Cass. 29/12/99, n. 14692, pres. Sciarelli, in Argomenti dir. lav. 2000, pag. 407)
- La mancata stipulazione per iscritto del contratto di lavoro a part – time determina, ai sensi dell'art. 1419 c. 1 c.c., la nullità parziale dello stesso, normalmente limitata pertanto alla relativa clausola, cui consegue, ex art. 36 Cost. e 2099 c. 2 c.c., in ragione della mancata valida predeterminazione della collocazione temporale dell'orario di lavoro nella giornata, un'integrazione retributiva parametrata sulla disponibilità effettivamente offerta dal lavoratore, eccedente le ore lavorate (Trib. Torino 17/3/95, pres. Parnisari, est. Rossi, in D&L 1995, 937)
ModificaOrario di lavoro
- Le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro che prevedono, nel caso di lavoro a tempo parziale, un orario minimo di lavoro, sono inderogabili ai sensi dell'art. 2077 c.c., con la conseguenza che eventuali clausole derogative presenti nel contratto di lavoro individuale, che prevedano un orario inferiore, sono legittime solamente ove il datore di lavoro provi che la deroga sia nei fatti migliorativa per il lavoratore, e ove ciò non avvenga questi avrà diritto a percepire le differenze retributive fino a concorrenza dell'orario pieno che non ha potuto lavorare (fattispecie relative al Ccnl per le aziende del settore servizi di pulizia). (Corte app. Milano 19/2/2009, pres. ed est. Ruiz, in D&L 2009, 778)
- Nel contratto di lavoro a tempo parziale devono essere indicate, oltre le mansioni, anche la distribuzione dell'orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Il ricorso al termine distribuzione e il riferimento congiunto a tutti i parametri temporali denotano con chiarezza che il legislatore non ha considerato sufficiente che il contratto specifichi il numero di ore di lavoro al giorno in cui la prestazione lavorativa deve svolgersi, ma ha inteso stabilire che, se le parti si accordano per un orario giornaliero di lavoro inferiore a quello ordinario, di tale orario giornaliero deve essere determinata la distribuzione e cioè la collocazione nell'arco della giornata; se le parti hanno convenuto che il lavoro abbia a svolgersi in un numero di giorni alla settimana inferiore a quella normale, la distribuzione di tali giorni nell'arco della settimana deve essere preventivamente stabilita; se le parti hanno pattuito che la prestazione lavorativa debba occupare solo alcune settimane o alcuni mesi, deve essere preventivamente deterimanto dal contratto quali sono le settimane e i mesi in cui l'impegno lavorativo dovrà essere adempiuto. In definitiva il legislatore ha escluso l'ammissibilità di qualunque forma di contratto a chiamata o a comando. (Trib. Milano 12/9/2008, dott. Mariani, in Lav. nella giur. 2009, 201)
- Qualora il giudice accerti nel contratto di lavoro individuale a tempo parziale l'omissione della collocazione temporale della prestazione lavorativa dedotta in obbligazione, lo stesso deve procedere sia all'integrazione della lacuna contrattuale (avendo riguardo in via prioritaria alla necessità, in capo al prestatore di lavoro, di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa e solo da ultimo alle esigenze del datore di lavoro) sia alla quantificazione del risarcimento del danno automaticamente conseguente all'omissione e spettante al lavoratore (nella fattispecie, in assenza di previsioni contrattuali collettive utili alla determinazione della collocazione temporale della prestazione, il giudice ha fatto riferimento ai criteri equitativi indicati dal legislatore e ha liquidato il danno nella misura del 15% della retribuzione). Corte app. Milano 7/1/2008, Est. Castellini, in D&L 2008, con nota di Roberta Maddalena Paris, "Contratto a tempo parziale: necessità della predeterminazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa e regime sanzionatorio", 605)
- Nella nuova disciplina del part-time non c'è alcuna norma che vieti il lavoro su turni avvicendati, sicché, ove questo sia concordato preventivamente o a livello individuale o a livello collettivo e siano specificate le fasce orarie entro le quali può essere collocata la prestazione di lavoro del dipendente, il requisito legale di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 61/2000 può dirsi soddisfatto. (Trib. Milano 11/6/2007, Est. Di Ruocco, in Lav. nella giur. 2008, 319)
- Deve escludersi, perchè in contrasto con l'art. 36 Cost. sulla condizione del lavoratore e con le disposizioni di legge di cui al d.lgs. n. 61 del 2000, la possibilità per il datore di lavoro di modificare unilateralmente la dispiosizione giornaliera dell'orario di lavoro, soprattutto quando la modifica non sia fondata preventivamente su esplicite e imprescindibili necessità organizzative. L'invocata clausola contrattuale, che prevede in astratto la variabilità di detta articolazione, è certamente contraria alla legge e, quindi, nulla, sia perchè, tenuto conto anche dell'ampiezza delle fasce orarie, rimette alla sola volontà del datore di lavoro la facoltà di adeguare l'orario del dipendente a una turnazione non preventivamente precisata, laddove invece le clausole flessibili di cui al settimo comma dell'art. 3 debbono essere concordate, richiedendo sempre il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, non essendo sufficiente un generico riferimento alla possibilità di utilizzare tale tipo di clausola; sia perchè, tale oggettiva indeterminazione delle modalità con cui le variazioni dell'orario di lavoro vengono comunicate, violando il diritto anche a quel minimo preavviso e a specifiche conmpensazioni previste dalla legge, comporta un aggravamento della penosità e un aumento dell'onerosità della prestazione lavorativa del tutto insopportabili. (Trib. Lecce 27/4/2006, ord., Pres. ed est. Fiorella, in ADL 2007, con nota di Alessia Muratorio, "I patti di flessibilità, ovvero il delicato equilibrio tra esigenze organizzative e tutela del lavoratore", 269)
- La stipulazione di un contratto di lavoro a tempo parziale senza l’indicazione della distribuzione dell’orario di lavoro in violazione dell’art. 5, 2° comma, DL 30/10/84 n. 726 conv. In L. 863/84 comporta la nullità parziale del contratto limitatamente alla clausola relativa all’orario di lavoro, con conseguente determinazione giudiziale della distribuzione dell’orario di lavoro ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, 2° comma, D. Lgs. 25/2/2000 n. 61; dalla violazione da parte del datore di lavoro del divieto di determinare unilateralmente l’orario di lavoro consegue inoltre il diritto del lavoratore a ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla riduzione del suo tempo libero (nella fattispecie, avendo la lavoratrice prospettato di aver sempre lavorato in fasce orarie collocate dalle 7 del mattino alle 23.00 di sera con turni articolati su tutti i giorni della settimana, il giudice ha ritenuto equo quantificare il risarcimento del danno connesso all’eccessiva variabilità dell’orario in misura tra il 15% e il 5% della retribuzione corrisposta per le ore effettivamente lavorate in ragione del progressivo aumentare dell’orario di lavoro settimanale). (Trib. Milano 2/1/2006, Est. Tanara, in D&L 2006, con n. Alessandro Corrado, “Mancata indicazione della distribuzione dell’orario di lavoro part-time e potere di determinazione giudiziale: una conferma dal Tribunale di Milano”, 501)
- Non è fondata, in riferimento agli art. 3 e 36 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, d.l. 30 ottobre 1984 n. 726 (abrogato dall'art. 11 d.lgs. 25 febbraio 2000 n. 61, ma ancora applicabile ratione temporis), nella parte in cui prescriveva che il contratto di lavoro a tempo parziale dovesse stipularsi per iscritto, onde il mancato rispetto di tale requisito di forma, previsto ad substantiam, comportava la nullità del contratto ed escludeva la sua conversione in contratto di lavoro a tempo pieno, atteso che tale norma deve, invece, essere interpretata nel senso che, in forza dell'art. 1419, comma 1, c.c., la nullità della clausola sul tempo parziale, per difetto di forma scritta, non implica l'invalidità dell'intero contratto (a meno che non risulti che i contraenti non loCost. 15/7/2005 n. 283, avrebbero concluso senza quella parte che è colpita da nullità), ma comporta che il raporto di lavoro deve considerarsi a tempo pieno. (Cost. 15/7/2005 n. 283, Pres. Capotosti Red. Bile, in Giust. civ. 2006, 1695)
- La stipulazione di un contratto di lavoro a tempo parziale senza l'indicazione della distribuzione dell'orario di lavoro in violazione dell'art. 5, 2° comma, DL 30/10/84 n. 726 comporta la nullità parziale del contratto limitatamente alla clausola relativa all'orario di lavoro, con conseguente determinazione giudiziale della distribuzione dell'orario di lavoro ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, 2° comma, D. Lgs. 25/2/2000 n. 61; dalla violazione da parte del datore di lavoro del divieto di determinare unilateralmente l'orario di lavoro consegue inoltre il diritto del lavoratore ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla riduzione del suo tempo libero (nella fattispecie, non avendo il lavoratore prospettato l'impossibilità di svolgere altra attività lavorativa o di adempiere ad incombenti familiari o propri della vita di relazione o comunque una significativa lesione di tali interessi, si è ritenuto equo quantificare il risarcimento in misura pari al 20% della differenza tra la retribuzione percepita e quella relativa ad un rapporto di lavoro a tempo pieno). (Trib. Milano 28/1/2004, Est. Porcelli, in D&L 2004, 365, con nota di Alessandro Corrado, "La disciplina delle c.d. clausole elastiche nel contratto di lavoro a tempo parziale tra il D. Lgs. 61/2000ed il D. Lgs. 276/03")
- In mancanza di indicazioni concernenti le responsabilità familiari della lavoratrice e l'eventuale necessità di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa non può farsi luogo alla determinazione equitativa della collocazione temporale dell'orario in relazione al singolo giorno della settimana ex art. 8, 2° comma, D. Lgs. 25/2/2000 n. 61.(Trib. Milano 31/1/2003, Est. Cincotti, in D&L 2003, 339)
- La facoltà concessa alla contrattazione collettiva di stabilire le modalità temporali della prestazione nel rapporto di lavoro a tempo parziale non può consentire una regolamentazione contrattuale che autorizzi il datore di lavoro a modificare ripetutamente la distribuzione dell'orario di lavoro, poiché in tale modo verrebbero vanificati la ratio ed i principi cui è ispirata la disciplina legale. (Trib. Milano 16/7/2002, Est. Mascarello, in D&L 2003, 118, con nota di "Illegittima turnazione nel part-time: accordi collettivi e danni")
- L'istituto del lavoro a part-time fonda la sua compatibilità con l'art. 36 Cost., sulla condizione che il lavoratore non possa vedersi modificare senza il suo consenso la cadenza giornaliera e settimanale della prestazione: pertanto, deve considerarsi nulla quella clausola apposta al contratto individuale che consenta al datore di adeguare l'orario del dipendente ad una turnazione preventivamente non precisata, violando così il diritto del lavoratore di conoscere ab initio l'esatta collocazione giornaliera e settimanale della prestazione. (Trib. Firenze 23/11/2001, Est. Bronzini, in D&L 2002, 391, con nota di Irene Romoli, "Collocazione temporale della prestazione e possibilità di modifica nel contratto a tempo parziale")
- I requisiti richiesti dall'art. 3, 7° ed 8° comma D. Lgs. 25/2/2000 n. 61 ai fini della legittimità della clausola elastica di collocazione temporale della prestazione apposta al contratto individuale di lavoro a tempo parziale, devono considerarsi inderogabili, anche qualora la contrattazione collettiva abbia il carattere dell'elasticità di quelle clausole che dispongono articolazioni non precisate dell'orario di lavoro del dipendente a part-time. (Trib. Firenze 23/11/2001, Est. Bronzini, in D&L 2002, 391, con nota di Irene Romoli, "Collocazione temporale della prestazione e possibilità di modifica nel contratto a tempo parziale")
- La violazione del divieto di determinazione unilaterale dell'orario di lavoro non comporta la conversione del contratto di lavoro a tempo parziale in contratto a tempo pieno, ma il diritto del lavoratore al risarcimento del danno che gli deriva dalla riduzione del suo tempo libero, in quanto le esigenze di organizzazione e programmazione del proprio tempo, caratteristiche della particolare natura del contratto part-time, possono dirsi garantite solo dall'esistenza di un orario lavorativo la cui collocazione temporale, nella giornata e nella settimana, sia stabilmente predefinita. Tale risarcimento deve compensare la maggiore onerosità e penosità che di fatto viene ad assumere l'attività lavorativa a seguito della messa a disposizione per un tempo maggiore di quello effettivamente lavorato, anche se la disponibilità alla chiamata del datore di lavoro non è equiparabile a lavoro effettivo (nella fattispecie, considerato che la variazione dell'orario era stata attuata dal datore di lavoro con preavviso di quindici giorni, si è ritenuto equo quantificare il risarcimento dei danni in un importo pari al 30% della retribuzione erogata in forza dell'orario contrattuale). (Trib. Milano 13/10/2001, Est. Porcelli, in D&L 2002, 139)
- L'art. 5 D.L. n. 726/84, convertito nella l. n. 863/84, deve essere interpretato nel senso che il requisito della pattuizione per iscritto dell'orario di svolgimento delle prestazioni a tempo parziale è soddisfatto allorché, anche mediante rinvio alle tipologie contrattuali previste in sede collettiva, risultino precisate la riduzione quantitativa della prestazione lavorativa e la distribuzione di tale riduzione per ciascun giorni (cosiddetto part-time orizzontale) ovvero con riferimento alle giornate di lavoro comprese in una settimana, in un mese o in un anno (cosiddetto part-time verticale). Ne consegue che è perfettamente valido un contratto di lavoro a tempo parziale che non specifichi l'orario di inizio e di cessazione della prestazione lavorativa nei giorni in cui deve essere resa (Cass. 26/5/00, n. 6903, pres. De Musis, in Lavoro giur. 2001, pag. 462, con nota di Putaturo Donati, Corsi e ricorsi giurisprudenziali sulla collocazione temporale della prestazione di lavoro part-time)
- In materia di contratto di lavoro part-time, l'art. 5, comma terzo, D.L. n. 726/84, convertito nella l. n. 863/84, conferisce alla contrattazione collettiva, anche aziendale, il potere di determinare, fra l'altro, le modalità temporali di svolgimento delle prestazioni a tempo parziale. Tale disposizione deve essere interpretata in armonia con il principio generale secondo il quale la contrattazione collettiva non può disporre se non in senso migliorativo dei diritti attribuiti al dipendente dal contratto individuale di lavoro, salvo che il dipendente stesso consenta alla modificazione dei patti (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che la contrattazione aziendale potesse influire sul diritto dei lavoratori a tempo parziale ricorrenti ad osservare, sulla base dei contratti individuali da essi precedentemente stipulati, turni esclusivamente collocati in ore pomeridiane qualora i lavoratori stessi non avessero accettato una diversa collocazione dell'orario di lavoro) (Cass. 26/5/00, n. 6903, pres. De Musis, in Lavoro giur. 2001, pag. 462, con nota di Putaturo Donati, Corsi e ricorsi giurisprudenziali sulla collocazione temporale della prestazione di lavoro part-time)
- La mancata predeterminazione contrattuale della collocazione delle ore di lavoro nella giornata nel contratto di lavoro part-time non determina la nullità del contratto, ma obbliga il datore di lavoro a integrare la retribuzione del lavoratore in relazione alla maggiore disponibilità richiesta allo stesso lavoratore (Trib. Milano 6 novembre 1999, est. Ianniello, in D&L 2000, 151)
- Nel rapporto di lavoro a tempo parziale, laddove si sia provveduto a determinare ab initio la dislocazione temporale della prestazione lavorativa, la distribuzione dell'orario di lavoro, in qualità di elemento essenziale del contratto, non può essere modificata unilateralmente dall'amministrazione (Trib. Larino 9/9/99, pres. Sanarico, Est. Cordisco, in Lavoro nelle p.a. 2000, pag. 101, con nota di Alaimo, Diritto di variazione dell'orario e "clausole elastiche" nel part-time: al banco di prova nel settore pubblico le soluzioni applicate nel pivato)
- Il contratto di lavoro a tempo parziale, nel quale la collocazione temporale della prestazione lavorativa nell'ambito della giornata (ovvero della settimana o del mese o dell'anno) dipenda, non da criteri oggettivi, bensì dal mero arbitrio del datore di lavoro, è nullo e si converte in contratto a tempo pieno (Pret. Parma 14/8/95, est. Ferraù, in D&L 1996, 434)
- Nel contratto di lavoro a tempo parziale l'orario giornaliero, già stabilito nel contratto individuale, non può essere legittimamente modificato in via unilaterale dal datore di lavoro; né tale modifica può essere legittimamente attuata mediante accordi stipulato da organizzazione sindacale non autorizzatavi con esplicito mandato (Pret. Milano 29/4/95, est. Frattin, in D&L 1995, 957)
- La mancata predeterminazione contrattuale della collocazione delle ore di lavoro nella giornata nel contratto di lavoro part – time e la connessa pretesa datoriale di decidere tale collocazione settimana per settimana, in corso di rapporto, non determina la nullità del part – time, ma concreta un inadempimento del datore di lavoro a un'obbligazione essenziale, con conseguente obbligo di questi di risarcire al lavoratore il danno derivatone in termini di riduzione di disponibilità di tempo libero (Trib. Firenze 22/3/94, pres. ed est. Stanzani, in D&L 1995, 121)
- Poiché nel rapporto di lavoro subordinato entrambe le parti sono vincolate al rispetto del concordato programma della prestazione lavorativa, al datore non è consentita una modifica unilaterale dell'orario di lavoro prescelto, in virtù del suo potere organizzativo dell'attività aziendale; pertanto per la trasformazione del rapporto a tempo parziale in rapporto a tempo pieno è necessario il mutuo consenso delle parti e, al riguardo, non è sufficiente la semplice disponibilità del dipendente ad accettare il tempo pieno, ove essa sia stata manifestata solo come alternativa alla risoluzione del rapporto (Pret. Milano 18/10/94, est. Porcelli, in D&L 1995, 379)
ModificaTrasformazione del rapporto
- A fronte del diritto del dipendente-genitore alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per i primi tre anni di vita del bambino - previsto dall'art. 87 Ccnl commercio - il datore di lavoro non può opporre proprie esigenze organizzative, se non quelle della assoluta infungibilità delle mansioni e del superamento del limite numerico contrattuale del 3% della forza lavoro occupata presso l'unità produttiva. Quanto poi alla misura della riduzione di orario e alla collocazione temporale della prestazione, il dipendente non ha un diritto di scelta assoluto, ma il datore di lavoro ha l'obbligo di assegnare al dipendente turni che non contrastino con le esigenze di cura che hanno indotto il genitore a chiedere il part-time. (Trib. Milano 24/12/2007, ord., pres. ed est. Mascarello, in D&L 2008, con nota di Maria Cristina Romano, "L'art. 87 Ccnl commercio: diritto al "part-time" o diritto a uno specifico orario", 207)
- In caso di violazione da parte del datore di lavoro del diritto di precedenza previsto dall'art. 5, 3° comma bis, DL 30/10/84 n. 726, convertito nella L. 19/12/84 n. 863, a favore del lavoratore a tempo parziale per l'ipotesi di assunzioni a tempo pieno, consegue, dalla data della nuova assunzione, la conversione dei contratto a tempo parziale in contratto a tempo pieno, con conseguente diritto del lavoratore alle relative differenze retributive (Trib. Milano 6 novembre 1999, est. Ianniello, in D&L 2000, 151)
- In caso di violazione da parte del datore di lavoro del diritto di precedenza previsto dall’art. 5 DL 30/10/84 n. 726, convertito nella L.19/12/84 n. 863, a favore del lavoratore a tempo parziale per l’ipotesi di nuova assunzione a tempo pieno, il lavoratore ha diritto alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo pieno, ai sensi dell’art. 2932 c.c., oltre al risarcimento del danno, in misura pari alle differenze retributive che avrebbe potuto percepire in ragione del trattamento economico corrispondente al contratto di lavoro a tempo pieno, nel periodo compreso tra la data della nuova assunzione e quella del dispositivo della sentenza di accoglimento del ricorso (Pret. Milano 20/2/98, est. Frattin, in D&L 1998, 1009)
- In caso di violazione da parte del datore di lavoro del diritto di precedenza previsto dall'art. 5 c. 3 bis DL 726/84, convertito nella L. 863/84, a favore del lavoratore a tempo parziale per l'ipotesi di nuove assunzioni a tempo pieno, il lavoratore a tempo parziale ha diritto a ottenere il risarcimento del danno da responsabilità contrattuale in misura pari alle differenze retributive che avrebbe potuto percepire in ragione del trattamento economico corrispondente al contratto di lavoro a tempo pieno nel periodo compreso tra la data delle nuove assunzioni e quella del dispositivo della sentenza di accoglimento del ricorso (Pret. Siracusa 5/12/94, est. Carlesso, in D&L 1995, 622, nota SCORCELLI, Lavoro a tempo parziale e diritto di precedenza del lavoratore part – time nel caso di nuove assunzioni a tempo pieno)
ModificaQuestioni retributive
- L'indennità di mensa va corrisposta integralment, e non può riproporzionata e ridotta in ragione dell'orario di lavoro a tempo parziale, quando la fonte contrattuale (Accordo provinciale) che la prevede si limita a stabilire una misura mensile, senza alcuna ulteriore distinzione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a orario ridotto. (Trib. Milano 3/4/2008, Est. Sala, in D&L 2008, con nota di Marcella Mensi, "La questione del riproporzionamento dell'indennità sostitutiva mensa nel rapporto di lavoro part-time", 1003)
- Nella nozione di istituti indiretti e differiti forfetizzati dai Ccnl ai sensi dell'art. 3, 4° comma, D.Lgs. 25/2/2000 n. 61, non rientrano malattia, ferie e maternità, talché per essi la base di calcolo deve essere determinata con riferimento all'effettivo rapporto prestato. (Trib. Milano 18/6/2007, Est. Ravazzoni, in D&L 2007, con nota di Filippo Capurro, "Questioni retributive nel lavoro a tempo parziale", 1180)
- Nel rapporto di lavoro a tempo parziale l'indennità di mensa deve essere riproporzionata in ragione della ridotta entità del lavoro prestato. (Trib. Milano 18/6/2007, Est. Ravazzoni, in D&L 2007, con nota di Filippo Capurro, "Questioni retributive nel lavoro a tempo parziale", 1180)
- Ai lavoratori impiegati a tempo parziale, secondo il tipo cosiddetto verticale a base annua, non spetta l'indennità di disoccupazione per i periodi di inattività, posto che la stipulazione di tale tipo di contratto, dipendendo dalla libera volontà del lavoratore contraente, non dà luogo a disoccupazione involontaria nei periodi di pausa, con la conseguenza che a tali lavoratori neanche può estendersi in via analogica, in mancanza di una eadem ratio, la disciplina della disoccupazione involontaria vigente per i contratti stagionali, la cui stipulazione è invece resa necessaria dalle oggettive caratteristiche della prestazione. (Cass. 21/12/2066 n. 27287, Pres. Mercurio Rel. Lamorgese, in Lav. nella giur. 318)
- In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, che abbia avuto esecuzione pur essendo nullo perché privo della forma scritta richiesta a pena di nullità dell’art. 5, secondo comma, L. n. 863/1983, la misura della contribuzione dovuta non è commisurata alla minore retribuzione spettante in conseguenza della minore durata della prestazione lavorativa, ma va determinata applicando l’ordinario regime di contribuzione, prevedente anche i minimali giornalieri di retribuzione imponibile a fini contributivi. (Cass. 28/8/2004 n. 17271, Pres. Ravagnani Rel. La Terza , in Lav. nella giur. 2005, 179)
- Alla violazione del limite orario minimo di 14 ore settimanali previsto per il lavoro a tempo parziale dall'art. 26 del Ccnl per le imprese di pulizie consegue la condanna del datore di lavoro al pagamento della retribuzione per la prestazione minima che il lavoratore aveva diritto di eseguire (e che, nella fattispecie, risultava in concreto eseguita, alla luce di diverse circostanze di valore indiziario). (Trib. Milano 31/1/2003, Est. Cincotti, in D&L 2003, 339)
- Nell'ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro da full-time in part-time, la proporzionale riducibilità della retribuzione è riferibile anche agli scatti di anzianità (Cass. 28/12/99 n. 14633, pres. Trezza, in Riv. it. dir. lav. 2000, pag. 684, con nota di De Falco, Lavoro a part-time e riducibilità degli scatti di anzianità)
- La retribuzione complessiva è costituita dal prodotto tra valore specifico della prestazione lavorativa e quantità della medesima, cosicché la riduzione della quantità della prestazione e, cioè, dell'orario di lavoro, determina una proporzionale riduzione della retribuzione complessiva in tutte le sue componenti compresi gli scatti di anzianità (Nel caso di specie la S.C. ha cassato la sentenza del tribunale che aveva riconosciuto il diritto del lavoratore con contratto a tempo parziale a percepire per intero gli scatti di anzianità maturati nel periodo in cui il rapporto era a tempo pieno, in base al rilievo che gli scatti di anzianità retribuirebbero direttamente l'esperienza complessiva maturata dal lavoratore) (Cass. 24/11/99 n. 13093, in Mass. Giur. lav. 2000, pag. 234, con nota di Sbrocca, Passaggio dal tempo pieno al tempo parziale e aumenti di anzianità "pregressi")
- Ai sensi dell'art. 26 Ccnl per i dipendenti delle imprese di pulimento, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, gli elementi retributivi indiretti, legali e contrattuali, dovuti ai lavoratori a tempo parziale, vanno calcolati unicamente sulla base dell'orario contrattuale e non delle ore effettivamente lavorate, comprensive di lavoro supplementare, computabile soltanto per il calcolo della tredicesima e della quattordicesima (Pret. Milano 15 febbraio 1999, est. Porcelli, in D&L 2000, 177, n. Alessi, Flessibilità senza regole. Su un'interpretazione distorta delle norme contrattuali in materia di part-time)
ModificaDiritto di precedenza
- Il diritto soggettivo di precedenza, previsto, in caso di nuove assunzioni, in favore dei lavoratori a tempo parziale dall’art. 5, 3° comma bis, DL 30/10/84 (convertito con modifiche nella L. 19/12/84 n. 863) comporta la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, con la modifica dell’assetto negoziale preesistente solo rispetto alla quantità e alla distribuzione temporale delle prestazioni lavorative; ciò peraltro a condizione che il datore di lavoro compia delle nuove assunzioni a tempo pieno, e purchè i nuovi assunti vengano adibiti a mansioni fungibili con quelle dei lavoratori a tempo parziale e non siano adibiti a unità produttive territorialmente remote. (Corte app. Milano 16/12/2005, Pres. Ed est. Ruiz, in D&L 2006, con n. Alessandro Ribaldi, “Il diritto di precedenza nel lavoro part-time tra vecchia normativa e recenti novità”, 433)
- Ai fini della tutela del diritto di preferenza che compete al lavoratore part-time che abbia richiesto il tempo pieno nell’ipotesi di nuove assunzioni a tempo pieno, l’equivalenza delle mansioni – che astrattamente può essere anche rinvenuta nelle mansioni rientranti nella medesima qualifica – non può essere valutata che con riferimento alla situazione concreta, considerando, quindi, anche lo stato di salute del lavoratore part-time che lo renda inidoneo alle mansioni destinate ai lavoratori di nuova assunzione. (Corte d’appello Milano 22/12/2004, Pres. Castellini Rel. Curcio, in Lav. nella giur. 2005, 590)
- In caso di assunzione di personale a tempo pieno, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 25/2/2000 n. 61, il datore di lavoro è tenuto a riconoscere un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale, adibiti alle stesse mansioni o in mansioni equivalenti a quelle per le quali è prevista l'assunzione, con la conseguenza che in caso di violazione della precedenza il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno in misura pari alla differenza tra l'importo della retribuzione percepita e quella che gli sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio al tempo pieno nei sei mesi successivi al passaggio. (Corte d'Appello Milano 4/4/2003, Pres. Mannacio Est. De Angelis, in D&L 2003, 646)
- L'art. 5, 3° comma bis, L. 19/12/84 n. 863-che prevede il diritto di precedenza a favore del lavoratore già occupato a tempo parziale per il caso di successive assunzioni a tempo pieno - non trova applicazione né nell'ipotesi di stipulazione di contratti di formazione e lavoro né nel caso di trasformazione di tali rapporti di lavoro a tempo indeterminato, stante la specifica funzione assegnata dal legislatore a questo tipo di contratto sul piano occupazionale al fine di favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. (Trib. Milano 17/11/2001, Est. Negri della Torre, in D&L 2002, 395)
- Ai sensi dell'art. 5, 2° comma, D. Lgs. 25/2/2000 n. 61, il diritto di precedenza riconosciuto al lavoratore già occupato a tempo parziale per il caso di nuova assunzione di personale a tempo pieno presuppone che la nuova assunzione sia effettuata per le medesime mansioni o per mansioni equivalenti, a nulla rilevando l'eventuale identità del livello di inquadramento. (Trib. Milano 13/10/2001, Est. Porcelli, in D&L 2002, 139)
- Il disposto dell'art. 14, 8° comma, del Ccnl per i dipendenti Alitalia dell' 11/2/97, secondo cui ai fini dell'applicazione del diritto di precedenza previsto dall'art. 5, 3° comma bis, L. 19/12/84 n. 863, le domande di conversione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno devono essere valutate dal datore di lavoro tenuto conto delle esigenze organizzative nonché dell'anzianità aziendale, della professionalità e dei carichi di famiglia di ciascun lavoratore interessato, si applica non solo nell'ipotesi di nuove assunzioni a tempo pieno ma anche nel caso di trasformazione di un preesistente rapporto di lavoro da tempo pieno in tempo parziale. (Trib. Milano 17/11/2001, Est. Negri della Torre, in D&L 2002, 395)
ModificaLavoro supplementare
- In tema di lavoro a tempo parziale, la violazione del divieto di espletamento di lavoro supplementare - previsto dall'art. 5, quarto comma, del d.l. 30 ottobre 1984, n. 276, convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863 - comporta per il datore di lavoro l'irrogazione della sanzione amministrativa quando non sia giustificato dalle eccezionali esigenze previste dalla contrattazione collettiva. (Cass. 30/3/2011 n. 5714, Pres. Miani Canevari Est. Berrino, in Orient. giur. lav. 2011, 101)
- In tema di lavoro a tempo parziale, poiché il lavoro supplementare, oggetto del divieto di cui all'art. 5, comma 4, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 viene individuato non già con riferimento all'orario di lavoro di fatto ma esclusivamente con riferimento all'orario di lavoro quale indicato nel contratto scritto e comunicato all'ufficio provinciale del lavoro, il divieto risulta violato qualora il lavoratore svolga una prestazione lavorativa ulteriore (supplementare) rispetto al suddetto orario indicato nel contratto scritto, senza che di conseguenza rilevi l'eventuale differente orario su cui le parti si erano eventualmente accordate e la natura simulata del primo. Alle parti, dunque, non è consentito modificare un contratto di lavoro a tempo parziale recante, nel testo comunicato all'organo pubblico, la riduzione quantitativa della prestazione lavorativa e la distribuzione di tale riduzione per ciascun giorno (cosiddetto part-time orizzontale), mediante il riferimento alle giornate di lavoro comprese in una settimana, mese o anno (cosiddetto part-time verticale). (Cass. 8/9/2008 n. 22579, Pres. Senese Est. Picone, in Lav. nella giur. 2009, 82)
- Nel rapporto di lavoro a tempo parziale la maggiorazione prevista dal combinato disposto dell'art. 3, 4° comma, D.Lgs. 25/2/2000 n. 61 e dell'art. 34 Ccnl Imprese di pulizia, relativa alla forfetizzazione degli istituti retributivi indiretti e differiti, non è assorbita dalla maggiorazione prevista dal medesimo Ccnl per le ore di lavoro supplementare oltre le 8 ore al giorno e le 250 ore annuali, avendo tali maggiorazioni funzioni diverse. (Trib. Milano 18/6/2007, Est. Ravazzoni, in D&L 2007, con nota di Filippo Capurro, "Questioni retributive nel lavoro a tempo parziale", 1180)
- Nella disciplina del lavoro part-time antecedente il D. Lgs. 10/9/03 n. 276, il lavoro supplementare prestato oltre il limite annuo previsto dal contratto collettivo di categoria deve essere retribuito, ai sensi dell'art. 3, 6° comma, D. Lgs. 25/2/2000, con una maggiorazione del 50% da calcolarsi sulla stessa base retributiva su cui si calcola la diversa maggiorazione di cui all'art. 3, 4° comma, D. Lgs. Cit. (Corte d'appello Milano 29/4/2004, Pres. Ruiz Est. De Angelis, in D&L 2004, 381, con nota di Vincenzo Ferrante, "Lavoro supplementare nel part-time: conseguenze per il superamento dei limiti contrattuali")
- La clausola di un contratto collettivo che, a norma dell'art. 5, quarto comma, l. 19 dicembre 1984, n. 863, autorizzi prestazioni di lavoro supplementare in presenza di situazioni di carattere eccezionale espressamente individuate e, anche fuori di esse, consenta altresì genericamente di farvi ricorso per un periodo massimo di tre mesi, per quest'ultima parte non è idonea a derogare al divieto legale di lavoro supplementare, perché non integra il requisito del "riferimento a specifiche esigenze organizzative". (Cass. 5/3/2003, n. 3171, Pres. D'Angelo, Est. De Matteis, in Riv. it. dir. lav. 2003, 78, con nota di Marco Ferraresi, Il lavoro supplementare tra vecchia e nuova disciplina).
- La clausola del contratto collettivo con la quale vengono autorizzate prestazioni di lavoro supplementare, nel contratto di lavoro a tempo parziale, deve essere giustificata con riferimento a specifiche esigenze lavorative dell'impresa, non essendo sufficiente la mera ripetizione del disposto legislativo (Cass. 17/6/2002, n. 8718, Pres. Ianniruberto, Est. Toffoli, in Riv. it. dir. lav. 2003, 566, con nota di Marco Mocella, Il consenso del lavoratore a tempo parziale allo svolgimento del lavoro supplementare)
- Lo svolgimento del lavoro supplementare da parte del lavoratore part-time nonché la modificazione ad opera del datore dei turni di lavoro in violazione dell'orario contrattualmente previsto non determinano di per sé un automatico diritto al risarcimento, dovendo il lavoratore dedurre e provare il danno concretamente subito a causa della condotta datoriale. Incombe, quindi, al lavoratore dimostrare la maggiore penosità ed onerosità della prestazione effettuata in ragione degli effetti pregiudizievoli prodotti dalla disponibilità richiesta. (Trib. Milano, 4/6/2002, Est. Atanasio, in Lav. nella giur. 2003, 386)
- In base all'art. 3, 6° comma, D. Lgs. 25/2/00 n. 61 ("Attuazione della direttiva 97/81/Ce relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall' Unice, dal Ceep e dalla Ces"), spetta la maggiorazione del 50% sulla retribuzione ordinaria per tutte le ore di lavoro supplementare, prestate dal lavoratore con contratto a tempo parziale, eccedenti il limite massimo stabilito dalla contrattazione collettiva. L'eventuale maggiorazione stabilita dalla contrattazione collettiva quale compenso forfettario sugli istituti indiretti e differiti ha natura e finalità diversa dalla maggiorazione prevista dall'art. 3 D. Lgs. 25/2/2000 n. 61, la quale si cumula quindi con la prima, senza però che possa essere utilizzata quale base di calcolo della maggiorazione del 50% la retribuzione oraria già comprensiva della forfettizzazione degli istituti indiretti e differiti. (Trib. Milano 23/11/2001, Est. Mascarello, in D&L 2002, 159, con nota di Lorenzo Franceschinis, "Part-time e lavoro supplementare dopo il D. Lgs. 61/2000: la maggiorazione del 50% sulle ore eccedenti il tetto annuo")
ModificaPubblico impiego
- Il potere attribuito alle pubbliche amministrazioni dall’art. 16 della l. n. 183/2010 non consente in nessun caso la modifica unilaterale degli accordi contenuti nei singoli contratti individuali già stipulati, ma attribuisce solo al datore di lavoro pubblico la possibilità di riesaminare, alla luce dei più stringenti criteri previsti dall’art. 73, d.l. n. 112/2008, i provvedimenti di concessione del part time elativi ai rapporti di lavoro trasformati (da tempo pieno a tempo parziale) prima del 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore del d.l. n. 112/2008); con la possibilità per l’Ente pubblico di trasformare unilateralmente tali rapporti di lavoro in tempo pieno anche contro la volontà del lavoratore. (Trib. Rimini 27/6/2011, Giud. Ardigò, in Lav. nella giur. 2011, 960)
- Nel settore pubblico a seguito del passaggio dal tempo pieno a tempo parziale il rapporto di lavoro del dipendente si qualifica a tempo parziale orizzontale nei casi in cui la riduzione dell'orario rispetto al tempo pieno (fissato dalla legge o dai contratti collettivi di comparto) si riflette su alcuni o su tutti i giorni lavorativi, dato questo che segna la distinzionedal part-time verticale, che ricorre negli altri casi in cui invece la riduzione dell'orario lavorativo si articola su alcuni soltanto dei giorni della settimana, del mese e dell'anno, determinando una modifica nell'ordine e nella successione delle giornate lavorative. (Cass. 18/3/2008 n. 7313, Pres. Ciciretti Rel. Vidiri, in Lav. nelle P.A. 2008, 398)
- Il dipendente in part-time orizzontale ha il diritto a usufruire del medesimonumero di giorni di ferie dei colleghi a tempo pieno. (Cass. 18/3/2008 n. 7313, Pres. Ciciretti Rel. Vidiri, in Lav. nelle P.A. 2008, 398)
- E' legittima la trattenuta stipendiale corrispondente alle ore che il docente avrebbe dovuto prestare a favore della istituzione scolastica per la partecipazione alle attività funzionali all'insegnamento, se l'amministrazione abbia previamente calendarizzato tali impegni specificando quelli ai quali il docente avrebbe dovuto partecipare e se la quantità di ore nel complesso richiesto al docente per gli stessi sia proporzionato alla quantità di part-time pattuito. La partecipazione del docente ai predetti impegni è doverosa, a prescindere dalla circostanza che gli stessi ricadano nelle giornate o nelle ore contrattualmente prescelte per lo svolgimento della (parziale) attività lavorativa. (Nel caso, il Giudice ha rilevato che la quantificazione operata dall'amministrazione in 22 ore di attività funzionali all'insegnamento a fronte di un part-time a 10 ore di attività didattica era assolutamente proporzionato al rapporto ordinario 40/18 e che l'assistenza alle sedute calendarizzate nel rispetto di tale monte ore non era stata assolutamente giustificata dal docente, nonostante le ripetute richieste dell'amministrazione). (Trib. Ferrara 8/2/2008 n. 322/07, Est. Vignati, in Lav. nelle P.A. 2008, 412)
- La disponibilità del posto in organico o della frazione di orario corrispondente al completamento del posto a tempo pieno, a cui, ai sensi dell’art. 22, comma 5, ccnl del personale del comparto ministeri sottoscritto in data 16.2.1999, è subordinata la trasformazione del rapporto di lavoro instaurato ab origine a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, va ricercata su tutto il territorio nazionale, fatti salvi gli appositi criteri selettivi introdotti dalla contrattazione collettiva, ed, in assenza, le determinazioni del datore di lavoro, secondo propri criteri organizzativi di efficienza e funzionalità. (Trib. Brindisi, ord., 1/4/2004, Est. Sinisi, in Lav. nelle P.A. 2004, 516)
- Il divieto di attribuire le "posizioni organizzative" di cui all'art. 17 Ccnl Enti Pubblici non economici ai lavoratori part-time, ove risponda ad esigenze organizzative reali volte ad una maggiore funzionalità del servizio, è legittimo, ma deve essere verificato se in concreto esso confligga con il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo parziale. (Trib. Milano 17/8/2002, ord., Est. Santosuosso, in D&L 2003, 110, con nota di Ilaria Zanesi, "Posizioni organizzative nel pubblico impiego ed esclusione del lavoratore part-time da funzioni di responsabilità")
- E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56 e 56 bis, l. 23/12/96, n. 662, nella parte in cui consente ai pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale di iscriversi agli albi professionali ed esercitare le libere professioni, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 97 e 98 Cost. (Corte Cost. 11/6/01, n. 189, pres. Ruperto, est. Vari, in Foro it. 2001, pag. 2121)
- L'art. 1, 57° comma, L. 23/12/96 n. 662, che introduce il rapporto di lavoro a tempo parziale per la generalità dei pubblici dipendenti è applicabile anche al personale medico del SSN, a condizione che la relativa domanda sia stata presentata prima dell'entrata in vigore dell'art. 20 L. 23/12/99 n. 448, che invece espressamente esclude il personale medico dal rapporto a tempo parziale (Trib. Milano 19 marzo 2000, est. Vitali, in D&L 2000, 971, n. Guariso)
- Il diritto del dipendente pubblico di costituire un rapporto di lavoro a tempo parziale è sancito in via generale dall'art. 1, comma 57, l. n. 662/96 e non appare essere escluso, per la categoria dirigenziale del personale sanitario, dall'art. 20, comma 1, lett. f), l. n. 488/99, dovendosi, infatti, ritenere che la norma si applichi alle nuove assunzioni e non sia pertanto idonea a consentire all'amministrazione di trasformare a tempo pieno un rapporto che già era a tempo parziale (Trib. Genova 8/3/00, pres. e est. Melandri, in Lavoro nelle p.a. 2000, pag.1142, con nota di Menegatti, Il part-time per il dirigente sanitario dopo l'art. 20, comma 1, lett. f), della legge 488/99)
- Dalla domanda del lavoratore, dipendente di ente locale, avente a oggetto la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, non consegue un diritto soggettivo alla trasformazione del rapporto; ai sensi dell'art. 1, 58° comma, L. 23/12/96 n. 662, infatti, la trasformazione del rapporto si verifica automaticamente solo nell'ipotesi di omessa pronuncia da parte dell'amministrazione entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda, fermo restando che, entro tale termine, l'amministrazione può sempre negare la trasformazione per conflitto di interessi tra la propria attività e quella che il dipendente intende intraprendere privatamente oppure differire, per ragioni di funzionalità di servizio, la trasformazione medesima, per un tempo non superiore a sei mesi (Trib. Chiavari 7 febbraio 2000, est. Del Nevo, in D&L 2000, 405)
- Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.1, commi 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65, l. 23/12/96, n. 662, che disciplinano il rapporto d'impiego part-time dei dipendenti della publica amministrazione, in riferimento agli artt. 39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 Cost. (Corte cost. 18/5/99, n. 171, pres. Granata, est. Capotosti, in Foro it. 2001, pag. 59)
- E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 65, l. 23/12/96, n. 662, nella parte in cui non prevede anche per gli enti di maggiori dimensioni l'inapplicabilità delle norme che disciplinano il rapporto d'impiego part-time dei dipendenti della pubblica amministrazione, disposta per gli enti locali la cui pianta organica preveda un numero di dipendenti inferiore alle cinque unità, in riferimento all'art. 3 Cost. (Corte cost. 18/5/99, n. 171, pres. Granata, est. Capotosti, in Foro it. 2001, pag. 59)