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Enzo MartinoModificaScheda sintetica
Il primo comma dell’art. 39 della
Costituzione italiana del 1948 sancisce la libertà di
organizzazione sindacale.
Questo principio è stato reso effettivo anche nei luoghi di lavoro con l’approvazione dello
Statuto dei lavoratori (
Legge 20 maggio 1970 n. 300).
In particolare, il titolo III dello Statuto (artt. 19-27) contiene una serie di misure di sostegno dell’attività sindacale, tra le quali il diritto di costituire, ad iniziativa dei lavoratori, rappresentanze sindacale aziendali (RSA) in ogni
unità produttiva che occupa oltre 15 dipendenti (art. 35 Statuto lavoratori).
Agli inizi degli anni ’90, la
contrattazione collettiva ha sostituito, nella gran parte dei settori produttivi, le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) con le rappresentanze sindacali unitarie (RSU).
Nel
pubblico impiego le RSU regolamentate dall’art. 42 del
decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
ModificaFonti normative
ModificaIntroduzione storica
Dopo la caduta del fascismo e la soppressione dell’ordinamento corporativo, la riconquista della libertà di azione sindacale, che sarebbe stata solennemente sancita dall’art. 39 della
Costituzione del 1948, ha consentito la creazione di organismi di rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Gli organismi storicamente più importanti e diffusi, soprattutto nella grandi e medie aziende del settore industriale, sono state dapprima le “Commissioni interne”, ricostituite dopo la tragica parentesi del ventennio fascista.
Le commissioni interne erano sorte all’inizio del secolo scorso, a partire dall’accordo aziendale tra la FIOM (Federazione italiana operai metallurgici) e l’azienda metalmeccanica “Itala” di Torino del 1906.
Il 2 ottobre 1925 le commissioni interne erano state però soppresse con il “patto di Palazzo Vidoni” tra la Confindustria e la Confederazione fascista delle corporazioni.
Esse furono reintrodotte il 2 settembre 1943 con il cosiddetto “patto Buozzi – Mazzini” sottoscritto tra la Confederazione dei lavoratori dell’industria (allora unitaria) e la Confederazione degli industriali.
Alle elezioni delle commissioni interne, cui venivano attribuiti per la prima volta anche poteri di
contrattazione collettiva a livello aziendale, furono chiamati a esprimersi tutti i lavoratori, e non solamente gli iscritti al
sindacato, come invece avveniva in passato.
Le Commissioni interne ottennero un riconoscimento con gli
accordi interconfederali del 7 agosto 1947, dell’8 maggio 1953 ed infine del 18 aprile 1966, che prevedevano anche misure di tutela dei candidati e degli eletti contro trasferimenti e
licenziamenti ingiustificati.
Essendo una rappresentanza unica e democraticamente eletta da tutti i lavoratori, l’istituto delle Commissioni interne dimostrò grande vitalità sino agli anni ‘60, quando la spinta dell’autunno caldo e le radicali trasformazioni strutturali in atto nei luoghi di lavoro imposero una riflessione circa la necessità di forme più articolate di rappresentanza.
Nacquero così, sul finire degli anni ’60, i “Consigli di fabbrica”, che diedero alla vita sindacale un impulso ed una spinta democratica ancora maggiori, in quanto i componenti del Consiglio erano “delegati” di gruppi di lavoratori omogenei (linee, reparti, officine), i quali venivano continuamente coinvolti nelle scelte del proprio rappresentante.
Le
assemblee dei lavoratori, di fabbrica o di reparto, divennero nel contempo le forme più elevate di partecipazione democratica nei luoghi di lavoro.
In molte situazioni aziendali, però, il principio costituzionale di libertà sindacale e gli altri diritti fondamentali della persona garantiti dalla
Costituzione continuavano a restare lettera morta, anche per mancanza di una efficace tutela legislativa contro i
licenziamenti ingiustificati ed il conseguente stato di soggezione in cui si trovavano larghi settori del mondo del lavoro.
Nel rinnovato clima politico creatosi in quegli anni, si imponeva dunque un intervento legislativo, che arrivò il 20 maggio 1970 con la storica
Legge n. 300, denominata “
Statuto dei lavoratori”, la quale si proponeva di garantire libertà e dignità ai lavoratori non soltanto con il riconoscimento di diritti fondamentali di libertà solennemente enunciati, ma anche e soprattutto con una legislazione “promozionale” o “di sostegno” diretta a rendere effettivi tali diritti attraverso la presenza del
sindacato in azienda.
L’art. 19 rappresenta dunque un tassello fondamentale nel progetto complessivo dello
Statuto, unitamente ad altri istituti nuovi, tra i quali vanno menzionati l’
assemblea ed il
referendum nei luoghi di lavoro, il procedimento per la repressione della
condotta antisindacale del
datore di lavoro, e la
reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato.
ModificaL’art. 19 dello Statuto
L’art. 19 dello
Statuto dei lavoratori garantisce la presenza del
sindacato nei luoghi di lavoro mediante la possibilità di costituire Rappresentanze sindacali aziendali (RSA).
Le RSA possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori, ma esclusivamente nell’ambito di organizzazioni sindacali aventi determinati requisiti.
Nel suo testo originario, le RSA potevano essere costituite nell’ambito:
- delle associazioni aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette Confederazioni, che fossero firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell’unità produttiva.
La norma privilegiava dunque il
sindacato confederale (Cgil, Cisl e Uil), considerato per definizione “maggiormente rappresentativo”, rispetto alle altre associazioni sindacali aventi una struttura organizzativa soltanto di categoria.
Il difetto di una dimensione intercategoriale, e la conseguente mancanza dell’aspirazione ad interpretare le istanze della generalità dei lavoratori, era infatti reputata dal legislatore del 1970 un limite alla rappresentatività delle associazioni cosiddette “autonome”, le quali, per accedere alla legislazione promozionale, dovevano essere firmatarie di
contratti collettivi applicati nell’
unità produttiva.
La norma nel contempo manifestava un assoluto sfavore verso il sindacalismo meramente interno, e ciò in quanto la semplice sottoscrizione di un contratto aziendale non era considerato un requisito sufficiente per costituire le RSA.
Negli anni successivi, la formulazione della norma fu oggetto di critiche sempre più insistenti provenienti da vari fronti, sino a che, nel 1995, l’art. 19 dello Statuto venne sottoposto a referendum parzialmente abrogativo.
In esito alla consultazione popolare, furono emanati i d.p.r. n. 312 e n. 313 del 28.07.1995, cosicché il testo attualmente vigente del primo comma dell’art. 19 dello
Statuto è il seguente:
“Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva”.
In altre parole, è scomparso ogni riferimento alla maggior rappresentatività delle Confederazioni, e le RSA possono ora essere costituite nell’ambito di qualunque
organizzazione sindacale, purché firmataria di un
contratto collettivo, di qualunque livello (e dunque anche aziendale), applicato nell’
unità produttiva.
L’art. 19 dello
Statuto contiene anche un secondo comma, nel quale viene stabilito che, nell’ambito di aziende con più unità produttive, le rappresentanze sindacali possano istituire organi di coordinamento.
L’art. 35 dello Statuto dei lavoratori, peraltro, limita il campo di applicazione del titolo terzo dello Statuto, e dunque anche dell’art. 19, alle sole unità produttive con oltre 15 dipendenti.
In alcuni settori la contrattazione collettiva ha però introdotto forme di rappresentanza anche nelle imprese minori.
Come detto, il titolo III dello Statuto, oltre a contemplare la possibilità di costituire RSA, prevede altresì un
sistema organico di sostegno all’attività sindacale in azienda, e di tutela dei rappresentanti sindacali aziendali.
In quest’ottica, ad esempio, l’art. 22 dello
Statuto impone al
datore di lavoro di richiedere un nulla osta alle
associazioni sindacali di appartenenza in caso di trasferimento dall’unità produttiva dei dirigenti delle RSA, e l’art. 18, commi da 4 a 7, introduce un particolare strumento di tutela urgente in caso di
licenziamento.
Gli artt. 23 e 24 dello Statuto prevedono inoltre la concessione di
permessi, sia retribuiti che non retribuiti, ai dirigenti delle RSA per lo svolgimento del loro mandato.
Alle RSA competono anche appositi spazi, in luoghi accessibili a tutti i lavoratori, per l’affissione di comunicati, pubblicazioni e testi di interesse sindacale e del lavoro (art. 25 Statuto).
Nelle unità produttive con oltre 200 dipendenti le RSA hanno diritto in via permanente ad un locale comune per l’esercizio delle loro funzioni all’interno dell’azienda o nelle immediate vicinanze di essa, mentre nelle unità produttive con un numero inferiore di addetti hanno diritto di usufruire, se ne fanno richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni (art. 27 Statuto).
Le RSA sono titolari del potere di convocazione dell’assemblea dei lavoratori (art. 20 Statuto), e del potere di indire il referendum in azienda su materie di interesse sindacale (art. 21 Statuto).
E’ stato osservato in dottrina che la norma contenuta dall’art. 19 dello
Statuto non identifica un modello definito, bensì costituisce una sorta di “guscio vuoto”, che può essere “riempito” dalle organizzazioni sindacali con i modelli organizzativi che preferiscono.
Queste caratteristiche di duttilità e flessibilità della norma hanno consentito in una prima fase l’applicazione della normativa sulle RSA anche ai nascenti Consigli dei delegati, mentre, in epoca più recente, è stata agevole la gestione del passaggio alla nuova forma organizzativa delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU).
ModificaDalle RSA alle RSU
A partire dalla seconda metà degli anni ottanta, la brusca interruzione del processo di unità sindacale avviato negli anni precedenti contribuì a mettere in crisi la sintesi raggiunta tra la rappresentanza elettiva dei Consigli di fabbrica ed il sistema di designazione delle RSA, introdotto dall’art. 19 dello Statuto, il quale imponeva garanzie di presenza alle varie sigle presenti nei luoghi di lavoro.
Negli anni precedenti, l’esperienza unitaria aveva infatti consentito, in molti settori, in particolare industriali, di fare sostanzialmente coincidere le Rappresentanze sindacali aziendali dell’art. 19 delle
Statuto con i Consigli di fabbrica, e ciò in quanto venivano nominati RSA dalle
organizzazioni sindacali proprio coloro i quali risultavano eletti dai lavoratori come delegati.
Ma sul finire degli anni ’80, la crisi dell’unità sindacale aveva contribuito a creare situazioni difficilmente sostenibili: ad esempio nel settore metalmeccanico per almeno un biennio la Fiom faceva eleggere dai lavoratori i propri rappresentanti in seno al consiglio di fabbrica, mentre Fim e Uilm semplicemente li designavano ai sensi dell’art. 19 dello Statuto.
Per risolvere tale situazione di criticità, si arrivò all’intesa-quadro 1 marzo 1991 tra Cgil, Cisl e Uil ed al successivo
Accordo interconfederale 23 luglio 1993, sottoscritto da governo, Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, che introduce le Rappresentanze sindacali unitarie (RSU), la cui composizione «…deriva per 2/3 da elezione da parte di tutti i lavoratori e per 1/3 da designazione o elezione da parte delle organizzazioni stipulanti il Ccnl, che hanno presentato liste, in proporzione ai voti ottenuti».
Una mediazione, dunque, diretta a garantire, pur nel rispetto del principio del suffragio universale, una presenza anche alle
organizzazioni sindacali minoritarie presenti in azienda.
Una disciplina maggiormente dettagliata per quanto attiene a modalità di costituzione e di funzionamento delle RSU nel settore industriale venne concordata nell’
accordo interconfederale stipulato il 20 dicembre 1993 tra Confindustria da un lato, e CGIL, CISL e UIL dall’altro.
L’accordo in questione venne seguito da altre numerose altre intese e regolamenti elettorali a livello di categoria, anche se va ricordato che in alcuni importanti settori in genere non industriali (ad esempio, settore bancario ed assicurativo) le RSU non hanno ancora trovato attuazione.
Per quanto attiene invece al settore del
pubblico impiego, le RSU sono attualmente regolamentate dall’art. 42 del
decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che ha modificato la precedente disciplina contenuta nell’art. 6 del
decreto legislativo 4 novembre 1997 n. 396.
ModificaL’accordo interconfederale 20 dicembre 1993 sulle RSU
Esaminando i contenuti dell’
accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, che costituisce la normativa contrattuale di riferimento del comparto industriale, meritano di essere segnalati i seguenti punti.
ModificaPotere di iniziativa
La RSU può essere costituita nelle
unità produttive con oltre 15 dipendenti ad iniziativa non solo delle
associazioni sindacali firmatarie il
Protocollo del 23 luglio 2003, ma anche delle organizzazioni firmatarie del
CCNL applicato nell’unità produttiva.
Quest’ultima precisazione costituisce un importante elemento di compatibilità con l’art. 19 dello
Statuto nel testo emendato dal referendum del 1995, ed anzi costituisce una sorta di anticipazione dell’esito referendario.
Il potere di iniziativa, e conseguentemente il diritto a presentare una lista, appartiene anche ad altre associazioni sindacali purchè formalmente costituite, che aderiscano ai contenuti dell’accordo interconfederale e corredino la lista con un numero di firme pari al 5% degli aventi diritto al voto.
ModificaComposizione e numero dei componenti
Alla costituzione della RSU si procede, per due terzi dei seggi, mediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti. Il residuo terzo viene assegnato alle liste presentate dalle
associazioni sindacali firmatarie del
contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva, e alla sua copertura si procede, mediante elezione o designazione, in proporzione ai voti ricevuti.
Nella definizione dei collegi elettorali si deve perseguire l’obiettivo di garantire un’adeguata presenza anche di impiegati e quadri, nonché della manodopera femminile.
Le RSU restano in carica tre anni (art. 6, parte I, dell’accordo).
ModificaNumero dei componenti
Il numero minimo di rappresentanti è:
- di 3 componenti nelle unità produttive sin a 200 dipendenti;
- di 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive sino a 3.000 addetti;
- di 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di dimensioni ancora maggiori, in aggiunta al numero di cui al punto b).
Come si può facilmente notare, la disposizione contrattuale mutua gli stessi parametri numerici adottati dal legislatore nell’art. 23 dello
Statuto dei lavoratori, norma che regola il diritto ai
permessi retribuiti per i componenti della RSA, e dunque, anche da questo punto di vista, è assai agevole l’armonizzazione tra le due discipline.
ModificaDiritti, compiti e funzioni
Chiave di volta di tutta la disciplina è il punto 5 della parte I dell’
accordo interconfederale, che stabilisce che le RSU subentrano alle RSA ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.
Coerentemente, le
organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo, o che comunque vi aderiscano partecipando alla procedura di elezione delle RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell’art. 19 dello
Statuto.
Lo stesso art. 5 cit., con disposizione che non esisteva per le RSA perchè discende dal carattere elettivo ed unitario delle nuove rappresentanze, attribuisce espressamente alle RSU il potere di stipulare accordi sindacali aziendali nelle materie previste dal
CCNL.
I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità di
diritti,
permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della
Legge n. 300/1970.
Le associazioni stipulanti il CCNL, comunque, si riservano il diritto di indire, singolarmente o congiuntamente, le
assemblee per 3 ore annue (sulle 10 ore complessive retribuite), il diritto ai permessi non retribuiti di cui all’art 24 dello
Statuto ed infine il diritto di affissione di cui al successivo art. 25 Statuto (cfr. art. 4, parte I, dell’accordo interconfederale).
ModificaDisciplina della elezione delle RSU
Tutta la parte II dell’
accordo interconfederale è dedicata alle modalità di elezione delle RSU.
Senza entrare troppo nel dettaglio, in questa sede ci si può limitare a richiamare i principi di:
- segretezza del voto, che non può essere espresso per delega o per interposta persona;
- l’istituzione di una commissione elettorale deputata a garantire un ordinato e corretto svolgimento della consultazione;
- la creazione di un comitato di garanti a livello provinciale per decidere su eventuali impugnazioni dei provvedimenti della commissione elettorale;
- l’istituzione, sia pure connotata da una certa elasticità, di un quorum del 50% per la validità delle elezioni;
- la previsione di un unico voto di preferenza nell’ambito della lista prescelta.
ModificaCasistica di decisioni della Magistratura in tema di rappresentanze sindacali