Immagine

Navigazione




Ricerca

Ricerca Veloce Attenzione: digitare una sola parola (ad es. per "Contratto a termine" digitare "termine")

oppure effettuare una Ricerca Avanzata »




Wikilabour Italia




Amministrazione



PoweredBy

Immagine






Modifica

Scheda sintetica

Nel sistema giuridico esistono tutele particolari per i lavoratori dipendenti di aziende in crisi che vengono coinvolte nelle cd. procedure concorsuali, tra le quali il fallimento è senz’altro la più comune.

In particolare la legge tutela il credito dei lavoratori in maniera privilegiata relativamente alle ultime mensilità non percepite e alla mancata corresponsione del Trattamento di fine Rapporto (TFR).

Tuttavia non tutte le imprese sono soggette alla legge sulle procedure concorsuali che, con il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n° 5 è stata sostanzialmente modificata rispetto alla situazione previgente.

In particolare la legge prevede che non possano fallire gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, mentre sono assoggettate a tale procedura le imprese artigiane.

Sono considerati “piccoli imprenditori” gli esercenti attività commerciale che non hanno effettuato investimenti nell’azienda per un capitale di valore superiore ad € 300.000 e che, contemporaneamente, non hanno realizzato ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore ad € 200.000. Conseguentemente potranno fallire solo gli imprenditori che avranno superato almeno uno di questi parametri.

Inoltre la nuova legge ha introdotto un espresso limite relativo alla richiesta di fallimento dell’imprenditore. Secondo l’art. 15 del D.Lgs. 5/2006 “non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria pre-fallimentare è complessivamente inferiore ad € 25.000 (oggi 30.000)”.

Tale norma determina un restringimento dell’area di fallibilità dell’imprenditore e pone a carico dei lavoratori importanti limitazioni per l’effettivo recupero dei diritti retributivi e contributivi dall’area del fallimento. Spesso, infatti, i crediti che i lavoratori vantano nei confronti del proprio datore di lavoro sono nettamente inferiori ad € 30.000.











Modifica

Scheda di approfondimento

Il fallimento è la procedura concorsuale che, disposta dall’autorità giudiziaria, mira ad assicurare il soddisfacimento dei creditori, che in sostanza risiede nel pagamento almeno parziale dei debiti contratti dall’imprenditore prima della dichiarazione di fallimento. Il procedimento, nel suo complesso, ha pertanto lo scopo principale di reintegrare il patrimonio dell’imprenditore, liquidarlo e ripartirlo fra i creditori nel rispetto del principio della parità di trattamento.

La procedura fallimentare ha natura giudiziaria e viene gestita mediante la cooperazione di quattro organi aventi tutti differenti ruoli e funzioni.
  • Tribunale fallimentare e giudice delegato sono gli organi giurisdizionali preposti alla procedura ed hanno la principale funzione di garantire, mediante i poteri ad essi affidati ed i provvedimenti da loro emanati, che il patrimonio fallimentare sia correttamente amministrato;
  • il curatore è il libero professionista, nominato dal Tribunale al momento della dichiarazione di fallimento, a cui è affidata l’amministrazione del patrimonio fallimentare e la rappresentanza in giudizio della procedura;
  • il comitato dei creditori è l’organo deputato a rappresentare la collettività dei creditori: mediante i poteri di vigilanza e autorizzazione, il comitato- composto da tre o cinque membri- ha la funzione di controllare lo svolgimento della procedura al fine di tutelare gli interessi della massa.

La procedura si enuclea in diverse fasi che possono essere brevemente riassunte nel modo seguente:

A) Dichiarazione di fallimento: il Tribunale, su impulso di uno o più creditori o del debitore o del pubblico ministero, apre la procedura fallimentare con una sentenza, dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge;

B) Svolgimento della procedura: la procedura si articola in tre ulteriori fasi:
  • Accertamento del passivo, volta a verificare quali creditori abbiano in effetti il diritto a partecipare ai riparti del patrimonio ed in quale misura: una volta effettuata la verifica il giudice delegato forma lo stato passivo dichiarandolo esecutivo;
  • Liquidazione dell’attivo, finalizzata a trasformare i beni dell’impresa fallita nel denaro necessario a pagare i creditori;
  • Ripartizione dell’attivo, tesa all’effettivo pagamento di questi ultimi, fra i quali le somme liquidate vengono ripartire in ragione della natura di credito privilegiato o chirografario;

C) Cessazione: la chiusura della procedura avviene normalmente mediante decreto del Tribunale in presenza di una delle condizioni previste dall’art. 118 l.f.. In taluni casi, può tuttavia concludersi mediante il concordato fallimentare, che permette al fallito dotato di peculiari requisiti di liberarsi dei propri debiti in via definitiva.



Per una visione completa delle questioni connesse con il Fallimento si veda la voce Procedure Concorsuali.











Modifica

Normativa di riferimento












Modifica

A chi rivolgersi

  • Ufficio vertenze sindacale
  • Studio legale specializzato in diritto del lavoro











Modifica

Diritti del lavoratore in caso di fallimento

Quando un datore di lavoro fallisce, i suoi dipendenti si trovano ad essere creditori di una o più retribuzioni non corrisposte nonché, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, delle spettanze di fine Rapporto. In questa ipotesi, il primo passo che il lavoratore creditore deve compiere per salvaguardare i propri diritti è la presentazione al giudice fallimentare di un ricorso per l’ammissione al passivo ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. 5/2006. Con tale atto, il lavoratore rivendica tutti i crediti vantati nei confronti del fallito e il giudice fallimentare decide sulla sussistenza e sull’ammontare degli stessi (l’insieme delle domande di ammissione al passivo andrà a formare lo stato passivo del fallimento). Ovviamente, non tutti i crediti godono di uguale tutela, in particolare sono distinguibili essenzialmente due categorie di crediti: quelli muniti di privilegioe quelli non muniti di privilegio (chirografari). I crediti nascenti dal rapporto di lavoro appartengono alla prima categoria e, dunque, sono privilegiati rispetto ad altri. Durante la procedura fallimentare, accanto allo stato passivo, si andrà a formare (se possibile) uno stato attivo del fallimento (dato, essenzialmente, dalla vendita dei beni mobili e immobili di proprietà dell’impresa dichiarata fallita). Al termine delle operazioni succintamente descritte il giudice fallimentare procede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo. In buona sostanza, il ricavato del fallimento viene suddiviso fra i vari creditori con il seguente ordine:
  • pagamento delle spese, comprese quelle anticipate dall’erario, e dei debiti contratti per l’amministrazione del fallimento e per la continuazione dell’esercizio dell’impresa (se è stata autorizzata);
  • pagamento dei crediti ammessi con privilegio;
  • pagamento dei creditori chirografari in proporzione dell’ammontare dei loro crediti.

Nel caso il lavoratore non ottenga il pagamento del suo credito (o lo ottenga solo in parte) potrà presentare apposita domanda al Fondo di Garanzia istituito presso l’INPS per il pagamento - a carico del Fondo - del suo TFR e di un massimo di tre mensilità non corrisposte.













Modifica

Diritti del lavoratore in ordine alle ultime retribuzioni non corrisposte

Con sentenza n. 1106 del 9/2/99, la Corte di cassazione ha affermato importanti principi in ordine all'obbligo del Fondo di Garanzia dell'Inps di pagare le ultime retribuzioni non corrisposte dal datore di lavoro dichiarato fallito; tali principi si fondano sul principio, pure importante, che la normativa comunitaria prevale, a certe condizioni, su quella statale. La questione nasce dall'art. 2 D. Lgs. 80/82, che ha dato attuazione alla direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro. Per completezza, va osservato che la norma ora richiamata non è l'unica che, nel nostro ordinamento, presti tutela al lavoratore nel caso di fallimento del datore di lavoro. Oltre a questa, si può ricordare anche la L. 297/82 che garantisce al lavoratore, appunto nel caso di fallimento del datore di lavoro, il pagamento della somma dovuta a titolo di Trattamento di fine Rapporto a carico del Fondo di Garanzia istituito presso l'Inps.

Tornando alla questione che qui interessa, il citato art. 2 D. Lgs. 80/82 ha disposto che il lavoratore può chiedere al Fondo di Garanzia dell'Inps il pagamento delle ultime tre retribuzioni, che non siano state corrisposte dal datore di lavoro, sempre che le retribuzioni in questione rientrino nei dodici mesi precedenti la sentenza dichiarativa di fallimento del datore di lavoro. La norma, così formulata, ha dato adito a numerose perplessità. Infatti, può accadere che il rapporto di lavoro finisca, a causa della durata della procedura per la dichiarazione di fallimento, prima dei dodici mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento. In un caso come questo, il lavoratore - secondo la lettera della disposizione della legge nazionale - non avrebbe il diritto di rivolgersi al Fondo di Garanzia per il pagamento dei suoi crediti di lavoro.

Investita della questione, la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha stabilito, con sentenza 10/7/97, che la direttiva 80/987/CEE dispone nel senso che l'insolvenza del datore di lavoro, che fa operare la garanzia, si determina all'atto di apertura della procedura per la dichiarazione del fallimento, e non al successivo momento in cui il fallimento viene dichiarato, sebbene sia necessario attendere questa dichiarazione per ottenere la garanzia del pagamento a carico del Fondo di Garanzia. Sulla base di questa pronuncia, la citata sentenza della Corte di cassazione ha ritenuto che la normativa comunitaria, così come interpretata dalla Corte di Giustizia, e la normativa nazionale formano un complesso unitario di regole: alla norma attuativa nazionale non può attribuirsi contenuto contrastante con quello della norma comunitaria di cui costituisce attuazione, e quest'ultima deve essere letta secondo l'interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia comunitaria. Pertanto, a dispetto della lettera della norma nazionale, e in forza dei motivi sopra esposti, si deve ritenere che l'intervento del Fondo di Garanzia dell'Inps, per il pagamento dei crediti di lavoro inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, debba operare in tutti i casi in cui tali crediti siano sorti nei dodici mesi antecedenti l'apertura della procedura per la dichiarazione di fallimento, e non nei dodici mesi antecedenti la sentenza che abbia dichiarato il fallimento del datore di lavoro.









Modifica

Casistica di decisioni della Magistratura in tema di fallimento



Modifica

In genere

  1. In tema di licenziamenti collettivi, la disciplina prevista dalla l. 23 luglio 1991 n. 223 ha portata generale ed è obbligatoria anche nelle ipotesi in cui, nell’ambito di una procedura concorsuale, risulti impossibile la continuazione dell’attività aziendale e, nelle condizioni normativamente previste, si intenda procedere ai licenziamenti (nella specie, la Corte di cassazione ha confermato la sentenza con la quale i Giudici di primo e secondo grado avevano dichiarato l’inefficacia del licenziamento intimato dal curatore del fallimento in ragione del mancato rispetto della procedura di cui all’art. 4, l. 223/91). (Cass. 2/3/2009 n. 5032, Pres. Ianniruberto Est. Napoletano, in Orient. Giur. Lav. 2009, con nota di Alessandro Corrado, “Fallimento, cessazione dell’attività dell’impresa e procedura di licenziamento collettivo: gli obblighi per il curatore fallimentare”, 157)
  2. Deve ritenersi rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1917, 2° comma, c.c. in riferimento agli artt. 3, 35, 24 e 111 Cost. nella parte in cui non consente in favore del dipendente danneggiato da infortunio sul lavoro, l'esercizio dell'azione diretta contro la compagnia assicuratrice del datore di lavoro e, quindi, in ipotesi di fallimento, la prededuzione del relativo credito, che invece viene proposto alla previa falcidia dei crediti della procedura. (Cass. 13/5/2008 n. 11921, ord. interlocutoria, Pres. Ciciretti Est. De Matteis, in D&L 2008, con nota di Aldo Garlatti, "Il risarcimento diretto del danno differenziale alla persona da infortunio sul lavoro nell'ipotesi di apertura del concorso sui beni del fallito: il principio di concentrazione delle tutele ex artt. 24 e 111, 2° comma, Cost. dà nuove opportunità per il riconoscimento dell'azione diretta contro la compagnia assicuratrice", 1049)
  3. Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, da un lato, degli artt. 1917, commi 1 e 2, c.c., e 42, 46, comma 1, e 111 l. fall., nella parte in cui non consentono al dipendente danneggiato da infortunio sul lavoro, derivante da una violazione del dovere di sicurezza, l'esercizio dell'azione diretta contro la compagnia assicuratrice del datore di lavoro e, quindi, in ipotesi di fallimento la prededuzione del relativo credito, che viene invece posposto alla previa falcidia dei crediti della procedura e, dall'altro lato, degli artt. 2751 bis, 2767 e 2778, n. 11, c.c. e 111 l. fall., nella parte in cui non pongono in primo grado il privilegio del credito da risarcimento del danno del lavoratore, quando abbia subito un infortunio sul lavoro, e lo ammettono al privilegio generale sui mobili in concorso con crediti di lavoro retributivi, contributivi e risarcitori non da infortunio. Atteso che unico possibile oggetto del giudizio a quo è l'ammissione al passivo del credito azionato e il suo rango, non è in alcun modo rilevante la questione relativa all'azionabilità diretta, da parte del danneggiato, del suo credito risarcitorio nei confronti dell'assicuratore nè, ancor meno e a prescindere da ogni rilievo circa la sua fondatezza, una questione di assimilabilità del credito da infortunio del fallito verso l'assicuratore al suo debito verso il danneggiato. (Cost. 28/12/2006 n. 457, ord., Pres. Flick Red. Vaccarella, in Giust. Civ. 2007, 799)
  4. Ha privilegio generale sui mobili, ai sensi del n. 1 dell'art. 2751 bis c.c. in relazione all'art. 2749 c.c. e può essere fatto valere con tale prelazione nel fallimento, a mente dell'art. 54 RD 16/3/42 n. 267, il credito per spese, competenze e onorari attribuiti al difensore distrattario in esito al giudizio di esecuzione forzata instaurato per il soddisfacimento di credito di lavoro subordinato riconosciuto da sentenza irrevocabile nei confronti del soggetto in seguito fallito. (Cass. 10/11/2006 n. 24052, Pres. Losavio Est. Del Core, in D&L 2007, con nota di Antonio Manna, "Privilegio generale mobiliare e credito per distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.", 581)
  5. L’opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa di un creditore escluso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 209 e 98 l. fall., costituisce un’azione tipica del fallimento, la quale va proposta con il rito ordinario e non già con il rito speciale del lavoro, anche se si facciano valere diritti derivanti da un rapporto di lavoro subordinato con l’impresa assoggettata alla procedura concorsuale. (Cass. 3/5/2005 n. 9163, Pres. Lo savio Est. Celentano, in Giust. Civ. 2006, 129)
  6. In caso di fallimento dell'impresa datrice di lavoro successivamente al licenziamento di un lavoratore alle dipendenze della stessa, l'interesse di quest'ultimo alla reintegrazione nel posto di lavoro, previa dichiarazione giudiziale dell'illegittimità del licenziamento, non ha ad oggetto solo il concreto ripristino della prestazione lavorativa-che presuppone la ripresa dell'attività aziendale previa autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa-ma anche le utilità connesse al ripristino del rapporto in uno stato-per così dire-di quiescenza attiva dalla quale possono scaturire una serie di utilità, quali sia la ripresa del lavoro (in relazione all'eventualità di un esercizio provvisorio, di una cessione in blocco dell'azienda, o della ripresa della sua amministrazione da pare del fallito a seguito del concordato fallimentare), sia la possibilità di ammissione ad una serie di benefici previdenziali (indennità di cassa integrazione, di disoccupazione, di mobilità). In questi casi infatti la situazione di reintegra rimane idonea a produrre effetti, ancorchè diversi da quelli tipici del fattuale ripristino del rapporto che normalmente da esse conseguono. (Cass. 28/4/2003 n. 6612, Pres. Mileo Est. La Terza , in D&L 2003, 815)
  7. In caso di fallimento del datore di lavoro esula dai poteri del giudice del lavoro l'emanazione di sentenze di condanna del fallito al pagamento di somme di denaro. (Cass. 28/4/2003 n. 6612, Pres. Mileo Est. La Terza , in D&L 2003, 815)
  8. Il fallimento non comporta automaticamente la sospensione dei rapporti di lavoro subordinato in corso, attesa l'inapplicabilità dell'art. 72 L. Fall. che concerne il contratto di compravendita e che è incompatibile con la speciale disposizione contenuta nell'art. 2119, 2° comma, c.c.; ne consegue la continuazione di diritto dei rapporti di lavoro alle dipendenze della procedura concorsuale, fino a che non intervenga un legittimo atto di recesso da parte del curatore. (Corte d'Appello Torino 29/11/2001, Est. Rossi, in D&L 2002, 197, con nota di Maddalena Martina, "Una breve rassegna di giurisprudenza (ed un interrogativo) su licenziamento e procedure concorsuali"; in Giur. italiana 2003, 272)
  9. Qualora il licenziamento intimato dal curatore di un fallimento sia dichiarato illegittimo, con conseguente applicazione dell'art. 18 SL, il risarcimento dei danni deve essere commisurato alla retribuzione globale di fatto maturata dal dipendente dal momento del licenziamento fino al momento in cui possa presuntivamente considerarsi cessato lo stato di disoccupazione (nella specie il giudice ha parametrato tale periodo a un anno). (Corte d'Appello Torino 29/11/2001, Est. Rossi, in D&L 2002, 197, con nota di Maddalena Martina, "Una breve rassegna di giurisprudenza (ed un interrogativo) su licenziamento e procedure concorsuali"; in Giur. italiana 2003, 272)
  10. Non è manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 2751 bis n. 1 c.c., nella parte in cui non riconosce il privilegio generale mobiliare, oltre che ai crediti dei lavoratori subordinati per il risarcimento dei danni subiti per effetto di licenziamento inefficace, nullo, o annullabile, anche ai crediti dei dirigenti per indennità supplementare da ingiustificato licenziamento, non potendosi tali ultimi crediti ricondurre alla categoria dei crediti risarcitori da licenziamento annullabile per difetto di giusta causa o giustificato motivo, essendo l'ingiustificatezza del licenziamento del dirigente nozione autonoma, non coincidente né con quella della carenza di giusta causa, né con quella della carenza di giustificato motivo (Trib Milano 29 giugno 2000 (ord.), est. Macchi, in D&L 2000, 997, n. Tagliagambe)
  11. È costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 3 e 35 Cost., l’art. 2751 bis, n.2, c.c., laddove, nel disciplinare il privilegio generale sui mobili in relazione a talune categorie di crediti, non accorda tale privilegio ai crediti relativi ai compensi dei prestatori d’opera non intellettuale per gli ultimi due anni di prestazione (Corte Costituzionale 29/1/98 n.1, pres.Guizzi, rel.Marini, in D&L 1998, 305)
  12. Ove sia stata disposta la liquidazione coatta amministrativa di una società operante nel settore dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione di autoveicoli e si sia quindi provveduto alla ripartizione del portafoglio dei contratti di tale società fra altre imprese autorizzate all’esercizio della detta assicurazione, ai sensi dell’art. 11 DL 23/12/76 n. 857, convertito nella L. 26/2/77 n. 39, i lavoratori già dipendenti della società in liquidazione hanno diritto a proseguire i rapporti di lavoro con la società assegnataria nel precedente inquadramento (Trib. Milano 22/6/96, pres. Ruiz, est. de Angelis, in D&L 1997, 343)





Modifica

Fondo di garanzia

  1. L'uso dell'espressione "aventi diritto" - con la quale l'art. 2 della legge n. 297 del 1982 indica i soggetti legittimati a proporre domandadi intervento del fondo di garanzia - non può assumere, neppure per ipotesi, portata restrittiva. Piuttosto, per "aventi diritto" si deve intendere gli aventi causa: in altri termini, senza attribuire alla dicitura "aventi diritto" un particolare significato tecnico e una pregnanza limitativa, si deve privilegiare il senso comune delle parole e concludere che la richiesta di pagamento del T.F.R. presso il Fondo di Garanzia possa essere effettuata dal lavoratore o da un soggetto che abbia acquisito a titolo derivativo il diritto azionato. (Cass. 18/4/2008 n. 10208, Pres. Mattone Est. Di Nubila, in ADL 2008, 1254)
  2. Il primo e sostanziale presupposto che giustifica l'intervento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c. in caso di insolvenza del datore di lavoro è la cessazione del rapporto, quale che ne sia la causa; tale presupposto è escluso qualora il datore di lavoro, prima della dichiarazione di fallimento, abbia ceduto ad altri l'azienda, con trasferimento dei lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c.; nessun rilievo può essere attribuito in materia all'eventuale accordo di ripartizione del debito per Tfr fra le società cedente e cessionaria (nella specie, delegazione di pagamento alla seconda per il Tfr maturato presso la prima). (Trib. Pistoia 12/9/2007, Est. De Marzo, in D&L 2008, con nota di Yara Serafini, "Intervendo del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto in ipotesi di trasferimento d'azienda: il rilievo degli accordi di cessione del credito fra soggetti coinvolti", 266)
  3. L'esperimento, da parte del singolo lavoratore, dell'esecuzione forzata per la realizzazione dei propri crediti di lavoro, previsto dall'art. 2, quinto comma, della L. n. 29 maggio 1982, n. 297, e dall'art. 2, secondo comma, del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, nei confronti del datore di lavoro inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali, costituisce, in linea di principio, un presupposto necessario per poter richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia istituito presso l'Inps. Tale presupposto viene, peraltro, meno in tutti quei casi in cui l'esperimento dell'esecuzione forzata ecceda i limiti dell'ordinaria diligenza ovvero quando la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore debbano considerarsi provate in relazione alle particolari circostanze del caso concreto. (Cass. 17/4/2007 n. 9108, Pres. Sciarelli Est. Di Cerbo, in Lav. nella giur. 2007, 1247 e in Dir. e prat. lav. 2008, 428)
  4. Stante la natura previdenziale della obbligazione a carico del Fondo di Garanzia dell'Inps - che, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 297/1982, garantisce il pagamento del trattamento di fine rapporto nel caso di insolvenza del datore di lavoro - il riferimento agli "aventi diritto" del lavoratore - contenuto nel primo comma di detto art. 2 - deve essere interpretato come riferimento a quei soggetti che l'art. 2122 c.c. indica quali destinatari ex lege delle prestazioni in caso di morte del lavoratore (coniuge, figli e, se viventi a carico, parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo). (Corte app. Milano 22/2/2007, Pres. Salmeri Rel. Sbordone, in Lav. nella giur. 2007, 1153)
  5. Ai fini dell'obbligo del Fondo di garanzia costituito presso l'Inps, ai sensi del D.Lgs. 27/1/92 n. 80, di pagare ai lavoratori la retribuzione delle ultime tre mensilità rientranti nei dodici mesi che precedono il provvedimento di apertura della procedura concorsuale, occorre far riferimento alle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro "in atto"; dovendosi ritenere l'inerte protrazione della formale esistenza del soggetto datoriale fino all'apertura della procedura, del tutto irrilevante. (Cass. 29/12/2006 n. 27599, Pres. Senese Est. Cuoco, in D&L 2007, con nota di Filippo Capurro, "Profili temporali della garanzia degli utlimi tre mesi di retribuzione", 480)
  6. L'obbligo del Fondo di garanzia, in caso di insolvenza del datore di lavoro, consegue al semplice accertamento dell'esistenza del diritto di credito del lavoratore nei confronti del datore di lavoro e dell'insolvenza dell'obbligato (acclarata attraverso la procedura concorsuale ovvero quella esecutiva individuale) e, pertanto, non può essere subordinato alla produzione, da parte del lavoratore, di documentazione ulteriore, relativa ad altre circostanze (quale la corresponsione di acconti da parte del datore di lavoro, il reddito del lavoratore, l'anzianità di questo ai fini della determinazione dell'imposta), non essendo normativamente previsto un corrispondente onere del lavoratore, nè potendo su questi pesare l'eventuale inadempimento datoriale in relazione al suo obbligo di informazione nei confronti dell'ente previdenziale. (Cass. 10/8/2006 n. 18136, Pres. Mileo Est. Cuoco, in Lav. nella giur. 2007, 203 e in Dir. e prat. lav. 2007, 1008)
  7. Con riferimento all'obbligo del Fondo di garanzia costituito presso l'Inps, ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, di pagare ai lavoratori la retribuzione delle ultime tre mensilità rientranti nei dodici mesi che precedono la data del provvedimento di apertura della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, la lettera della legge rende manifesta la ratio di stabilire un collegamento certo tra epoca di insorgenza del reddito retributivo e insolvenza del datore di lavoro, escludendo, pertanto, che i crediti inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro possano farsi rientrare nei dodici mesi precedenti il dies a quo normativamente fissato per il fatto che il termine di adempimento dell'obbligazione retributiva risulti, per qualsiasi ragione, anche per effetto di pattuizioni individuali, fissato in epoca successiva. Nè al termine di scadenza, consensualmente fissato per l'adempimento del datore di lavoro, può attribuirsi l'effetto di determinare il calcolo del periodo dei dodici mesi a ritroso, siccome, nell'interpretazione più estensiva della legge, solo un'azione giudiziaria è a tanto idonea, non rilevando la preclusione determinata dalla volontà dello stesso lavoratore-creditore. (Cass. 21/6/2006 n. 14312, Pres. Ciciretti Est. Picone, in Lav. nella giur. 2006, 1132, e in Dir. e prat. lav. 2007, 137)
  8. Il diritto del lavoratore di ottenere dall’INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR carico dello speciale fondo di cui all’art. 2 della legge n. 297 del 1982, ha natura di diritto di credito a una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto e autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell’esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all’esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all’INPS e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore anche nei confronti del Fondo di garanzia. (Cass. 19/12/2005 n. 27917, Pres. Mileo Est. Picone, in Orient. Giur. Lav. 2005, 964)
  9. Il diritto del lavoratore di ottenere dall’Inps, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del Tfr a carico dello speciale Fondo di cui mall’art. 2 L. 29/5/82 n. 297, ha natura di credito a una prestazione previdenziale, diritto che si perfeziona al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge. (Cass. 19/12/2005 n. 27917, Pres. Mileo Est. Picone, in D&L 2006, 627)
  10. In caso di fallimento del datore di lavoro, il Fondo di Garanzia gestito dall’Inps è tenuto a corrispondere il trattamento di fine rapporto con gli interessi nella misura legale ed il risarcimento del maggior danno – senza necessità che il lavoratore assolva l’onere di allegazione e di prova di cui all’art. 1224, comma 2, c.c. – con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto e fino al giorno dell’effettivo pagamento. (Corte d’appello Catania 29/10/2004, Pres. e Rel. Pagano, in Lav. nella giur. 2005, 594)
  11. Il diritto del lavoratore a ottenere dell'Inps, in caso di fallimento del datore di lavoro, la corresponsione del trattamento di fine rapporto a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 l. 297 del 1982 presuppone, oltre che la dichiarazione di insolvenza dello stesso datore di lavoro, la verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo fallimentare. Prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all'Inps e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia. (Cass. 26/2/2004 n. 3939, Pres. Dell'Anno Est. La Terza, in Giust. civ. 2005, 492)
  12. Il Fondo di garanzia istituito presso l'Inps è tenuto a corrispondere oltre alla somma capitale dovuta per Tfr ed ultime 3 mensilità, anche gli interessi e la rivalutazione monetaria, non trovando applicazione in tale ipotesi l'art. 16, 6° comma, L. 412/91. (Trib. Milano 23/10/2003, Est. Gargiulo, in D&L 2004, 206)
  13. Il termine di prescrizione di un anno stabilito dall'art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 80/92 per far valere nei confronti del Fondo di Garanzia dell'Inps i crediti di lavoro diversi dal TFR, nel caso di fallimento del datore di lavoro, decorre da quando il diritto verso il Fondo è sorto e quindi poteva essere fatto valere ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, L. n. 297/82 applicabile per l'espresso richiamo di cui al comma 3 dello stesso art. 2, D.Lgs. n. 80/92. Non è applicabile alla specie il principio che affonda le sue radici negli artt. 2945, comma 2, c.c. e 94 l.f. per il quale la presentazione dell'istanza di ammissione del credito al passivo fallimentare determina l'interruzione della prescrizione del credito medesimo, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale. (Corte d'appello Milano 28/4/2003, Pres. Mannacio Rel. De Angelis, in Lav. nella giur. 2003, 1168)
  14. Il Fondo di garanzia istituito presso l'Inps è tenuto a corrispondere, oltre alla somma capitale dovuta a titolo di Tfr ed ultime tre mensilità, anche gli interessi e la rivalutazione monetaria, non trovando applicazione in tale ipotesi l'art. 22, 36° comma, L. 724/94. (Cass. 26/9/2002 n. 13991, Pres. Carbone Est. Ravagnani, in D&L 2003, 179)
  15. Ai sensi dell'art. 2, 5° comma, d.lgs. n. 80/92, in caso di insolvenza del datore di lavoro, le ultime tre mensilità poste a carico del Fondo di Garanzia dell'INPS conservano la loro natura retributiva e, se pagate in ritardo, vanno arricchite dagli interessi legali e dalla rivalutazione monetaria (Corte Appello Bari 31/10/2001, pres. e est. Berloco, in Lavoro giur. 2002, pag. 61, con nota di Carpagnano, Ritardato pagamento delle ultime mensilità a carico del Fondo di Garanzia dell'INPS: gli accessori vanno cumulati)
  16. Poiché, anche per quanto concerne l'obbligo di pagamento delle ultime tre mensilità retributive, il Fondo di garanzia subentra nell'obbligazione del datore di lavoro, sostituendosi a esso in via solidale, al termine di prescrizione del corrispondente diritto del lavoratore, previsto dall'art. 2, 5° comma, D. Lgs. 27/1/92 n. 80, deve ritenersi interrotto, fino alla chiusura della procedura fallimentare, dalla presentazione della domanda di ammissione al passivo (Trib. Milano 5 febbraio 2000, pres. ed est. Ruiz, in D&L 2000, 445)
  17. A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 24 L. 196/97, ai soci lavoratori di una cooperativa di produzione e lavoro, che abbia costantemente provveduto al versamento delle trattenute, spetta il trattamento di fine rapporto da parte dell'Inps, quale gestore del relativo fondo di garanzia (nella specie, la S.C. ha risolto la controversia sulla base dello ius superveniens, attribuendo efficacia retroattiva alla citata disposizione di legge) (Cass. 13/6/00, n. 8069, pres. Ravagnani, in Foro it. 2000, I, pag. 2477)
  18. Qualora i lavoratori vittime dell'insolvenza del datore di lavoro svolgano attività di lavoro subordinato in uno Stato membro per conto della succursale di una società costituita secondo le regole del diritto di un altro Stato membro, nel quale tale società ha la sua sede e nel quale è messa in liquidazione, l'ente competente con riguardo all'art. 3 della direttiva del consiglio 80/987/ Cee, per il pagamento delle spettanze di detti lavoratori è quello dello Stato nel cui territorio essi esercitano la loro attività subordinata (Corte Giustizia CE, 16/12/99, n. C-198/98, sezione V, in Foro it. 2000, IV, pag. 423)
  19. In ottemperanza al principio enunciato dalla sentenza 10/7/97 della Corte di Giustizia delle Comunità europee (causa C-272/95 - Maso e altri c. Inps) immediatamente applicabile nel nostro ordinamento interno, ai sensi dell’art. 5 Trattato Cee, l’art. 2 D. Lgs. 27/1/92 n. 80, che, in caso di fallimento del datore di lavoro, pone a carico del Fondo di garanzia i crediti di lavoro inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto, rientranti nei dodici mesi precedenti la sentenza dichiarativa di fallimento, va interpretato nel senso che il termine a quo per il calcolo a ritroso dei dodici mesi coperti dalla garanzia va individuato nella data di deposito della domanda di dichiarazione del fallimento, e non nella data di emanazione della sentenza dichiarativa del fallimento (Cass. 9/2/99 n. 1106, pres. Lanni, est. Vigolo, in D&L 1999, 368)
  20. In ipotesi di fallimento del datore di lavoro, si verifica, ex art. 2, L. 20/5/82 n. 297, ipotesi di accollo ex lege, da parte del Fondo di garanzia, dell’obbligazione avente a oggetto la liquidazione del Tfr maturato, sì che sono dovuti dall’Ente, oltre al capitale, anche gli interessi e la rivalutazione, a decorrere dalla data di maturazione del diritto, e cioè dal momento della cessazione del rapporto di lavoro (Trib. Busto Arsizio 26/3/98, pres. Bruni, est. Limongelli, in D&L 1998, 740)
  21. In ipotesi di fallimento del datore di lavoro, si verifica ex art. 2 L. 20/5/82 n. 297, un accollo cumulativo ex lege, in forza del quale il credito verso il Fondo di garanzia, avente a oggetto la liquidazione del Tfr maturato, costituisce credito di lavoro, sottoposto alla disciplina di cui all’art. 429 c.p.c. sul quale pertanto maturano cumulativamente sia la rivalutazione monetaria che gli interessi legali sugli importi via via rivalutati, indipendentemente dalle previsioni dell’art. 22, 36° comma, L. 23/12/94 n. 724, a ritenersi applicabile ai soli rapporti di lavoro, sia di natura pubblica che di natura privatistica, intercorrenti con enti pubblici (Pret. Monza 6/11/98, est. Dani, in D&L 1999, 370)
  22. Ai sensi dell’art. 2, 5° comma, L.29/5/82 n. 297, compete il pagamento del Tfr a carico del Fondo di garanzia agli ex dipendenti della Federazione di Milano del Partito Socialista Italiano, cui il trattamento di fine rapporto non sia stato corrisposto, neppure a seguito di infruttuoso esperimento di esecuzione forzata, a carico del Partito datore di lavoro (Pret. Milano 25/5/98, est. Curcio, in D&L 1998, 1017, nota Tagliagambe, L'insolvenza nelle associazioni di fatto)
  23. Allorché il datore di lavoro è stabilito in uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio il lavoratore risiede e svolge la sua attività lavorativa e subordinata, l'ente di garanzia competente, ai sensi dell'art. 3 della direttiva 80/987/Cee, per il pagamento delle spettanze di detto lavoratore in caso di insolvenza del suo datore di lavoro è l'ente dello Stato nel cui territorio, ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva, viene decisa l'apertura del procedimento concorsuale o viene dichiarata la chiusura dell'impresa o dello stabilimento del datore di lavoro (Corte Giustizia CE, 17/9/97, n. C-117/96, sezione V, in Foro it. 2000, IV, pag. 423)
  24. Gli interessi dovuti dal Fondo di garanzia sul credito del lavoratore per trattamento di fine rapporto decorrono dalla data di maturazione di tale credito, e non dalla data di esigibilità del medesimo dal Fondo di garanzia, coincidente con la scadenza del termine di 60 giorni dalla data della domanda, ex art. 2 L. 29/5/82 n. 297 (Pret. Busto Arsizio 14/5/97, est. Perfetti, in D&L 1998, 153)
  25. In ipotesi di fallimento del datore di lavoro, il credito dei lavoratori verso il Fondo di garanzia avente a oggetto il trattamento di fine rapporto, conservando la propria natura retributiva e privatistica, è produttivo di interessi e rivalutazione monetaria, indipendentemente dal disposto degli artt. 16 L. 30/12/91 n. 412 e 22, 36° comma, L. 23/12/94 n. 724, applicabili ai soli crediti previdenziali (Pret. Busto Arsizio 14/5/97, est. Perfetti, in D&L 1998, 153)
  26. In relazione alla domanda di liquidazione del Tfr a carico del Fondo di garanzia, in caso di insolvenza del datore di lavoro, il termine di prescrizione quinquennale non inizia a decorrere dal sedicesimo giorno successivo al deposito dello stato passivo reso esecutivo, bensì dalla data del decreto di chiusura della procedura fallimentare, posto che, ai sensi dell'art. 94 legge fallimentare, la domanda di ammissione al passivo produce gli stessi effetti della domanda giudiziale che, ex art. 2945 c. 2 c.c., interrompe il corso della prescrizione sino alla definizione del giudizio (Pret. Milano 7/4/95, est. Ianniello, in D&L 1995, 1019)





Modifica

Questioni di procedura

  1. La norma dell'art. 95, 3° comma, RD 16/3/42 n. 267 - la quale, in tema di formazione dello stato passivo nel procedimento fallimentare, stabilisce che, se il credito risulta da sentenza non passata in giudicato, è necessaria l'impugnazione per escludere l'ammissione al passivo - va interpretata estensivamente e trova perciò applicazione (oltre che nel caso di pronuncia affermativa del credito) anche nel caso di sentenza non ancora passata in giudicato, che abbia rigettato (anche solo in parte) la domanda del creditore, con la conseguenza che, intervenuto il fallimento del debitore successivamente a tale decisione, il creditore, per evitare gli effetti preclusivi derivanti dal passaggio in giudicato della medesima, deve proporre impugnazione in via ordinaria nei confronti del curatore del fallimento, che è legittimato non solo a proporre l'impugnazione ma anche (passivamente) a subirla. (Cass. 27/8/2007 n. 18088, Pres. Ianniruberto Est. Vidiri, in D&L 2007, con nota di Alessandro Corrado, "Giudizio del lavoro e vis attractiva del tribunale fallimentare: le conferme della Suprema Corte e i cambiamenti successivi alla riforma del RD 267/42", 1289)
  2. La ritenuta alla fonte sui redditi di lavoro dipendente (da versare all'Erario nei termini e con le modalità previste dall'art. 23 d.P.R. n. 600 del 1973) è strettamente connessa al pagamento di corrispettivi di lavoro, alla cui qualifica è connaturata, costituendo parte integrante dei corrispettivi stessi. Ne deriva, pertanto, che ove il datore di lavoro, assoggettato alla procedura di concordato preventivo, non abbia materialmente effettuato il pagamento ai propri dipendenti delle retribuzioni maturate anteriormente all'inizio della procedura essendo stati i pagamenti stessi posti in essere da un terzo (che poi ha notificato al datore di lavoro un atto di surroga nei crediti dei dipendenti stessi), esclusivamente detto terzo ha assunto l'obbligo di operare la ritenuta in questione, connesso al pagamento dei corrispettivi, e l'amministrazione delle finanze, quindi, non ha titolo per l'iscrizione a ruolo, a carico del datore di lavoro, delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni da questi non corrisposte. (Cass. 1/9/2004 n. 17626, Pres. Riggio Est. Sotgiu, in Giust. civ. 2005, 360)
  3. Con specifico riferimento ai crediti da lavoro è opportuno distinguere tra domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento (per esempio in ordine alla pregressa esistenza del rapporto di lavoro ovvero del diritto ad una qualifica) e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento aventi funzione strumentale). Per le prime va affermata la perdurante competenza del giudice del lavoro mentre per le seconde si verifica una situazione di improponibilità della domanda. Le questioni concernenti la sede dinanzi alla quale deve essere introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore assoggettato al fallimento ovvero a liquidazione coatta amministrativa, sono innanzitutto questioni al rito e, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità, improcedibilità o improponibilità della domanda va fatta prima ed indipendentemente dal rilievo dell'eventuale incompetenza del tribunale adito. (Trib. Grosseto 29/10/2002, Est. Ottati, in Lav. nella giur. 2003, 586)
  4. In caso di fallimento del datore di lavoro permane la competenza del giudice del lavoro in ordina alla domanda di reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 SL - anche domande aventi contenuto non economico, come l'accertamento del diritto alla qualifica, le sanzioni disciplinari, le visite di controllo, la tutela della lavoratrice madre. (Cass. 15/5/2002 n. 7075, Pres. Prestipino Est. Cuoco, in D&L 2002, 779, con nota di Roberto Muggia, "Fallimento e competenza funzionale del giudice del lavoro")
  5. In caso di fallimento del datore di lavoro il dipendente licenziato ha interesse ad agire per ottenere una sentenza di reintegrazione nel posto di lavoro, indipendentemente dalla circostanza che l'attività produttiva sia proseguita o meno dopo il fallimento. (Cass. 15/5/2002 n. 7075, Pres. Prestipino Est. Cuoco, in D&L 2002, 779, con nota di Roberto Muggia, "Fallimento e competenza funzionale del giudice del lavoro")
  6. In caso di fallimento del datore di lavoro il decreto con il quale il giudice fallimentare rigetta la domanda d'ammissione di crediti connessi con il licenziamento, ha efficacia solo endofallimentare e non preclude la decisione del Giudice del lavoro in ordine alla richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro. (Cass. 15/5/2002 n. 7075, Pres. Prestipino Est. Cuoco, in D&L 2002, 779, con nota di Roberto Muggia, "Fallimento e competenza funzionale del giudice del lavoro")
  7. Il fallimento non comporta la sospensione dei rapporti di lavoro subordinato in corso, attesa l'incompatibilità dell'art. 72 L. Fall. con la speciale disposizione contenuta nell'art. 2119 c.c. Ne consegue la continuazione di diritto dei rapporti di lavoro-come rapporti di massa-nell'ambito della procedura concorsuale, in cui risulta privilegiata la tutela del posto di lavoro e dei crediti dei lavoratori finché non intervenga un legittimo recesso da parte del curatore. (Appello di Torino 29/11/2001, Pres. Gamba, Est. Rossi Fulvio, in Giur. italiana 2003, 272)
  8. In sede di procedimento, avente ad oggetto l'accertamento di un credito (nella specie, di lavoro) nei confronti del liquidatore giudiziale dei beni ceduti di un ente societario ammesso alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, non è ammissibile la richiesta di misure cautelari dirette ad ottenere la pronuncia di un ordine di accantonamento delle somme contestate o, in alternativa, il sequestro di queste, ai sensi degli artt. 671 e ss. c.p.c., prevedendo l'art. 181 3° comma della legge fallimentare, un rimedio cautelare specifico (Trib. Roma 19/7/99, pres. Zecca, est. Staglianò, in Mass. giur. lav. 2000, pag. 420 con nota di Caiafa, Concordato preventivo con cessione dei beni: tutela del creditore concorrente e misure cautelari)





Modifica

Normativa comunitaria

  1. Gli artt. 3 e 4 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, non ostano a una normativa nazionale che consenta la qualificazione di "prestazioni previdenziali" per i crediti insoluti dei lavoratori allorché tali crediti sono pagati da un organismo di garanzia. (Corte di Giustizia 16/7/2009 C.69/08, Pres. Timmermans Rel. Kuris, in Riv. it. dir. lav. 2010, con nota di Marco Mocella, "La Corte di Giustizia e i limiti di applicabilità del Fondo di Garanzia per le retribuzioni diverse dal TFR", 493)
  2. La direttiva 80/987 non osta a una normativa nazionale che utilizzi il credito retributivo iniziale del lavoratore subordinato come mero termine di paragone per determinare la prestazione da garantire con l'intervento di un fondo di garanzia. (Corte di Giustizia 16/7/2009 C.69/08, Pres. Timmermans Rel. Kuris, in Riv. it. dir. lav. 2010, con nota di Marco Mocella, "La Corte di Giustizia e i limiti di applicabilità del Fondo di Garanzia per le retribuzioni diverse dal TFR", 493)
  3. Nell'ambito di una domanda di un lavoratore subordinato intesa a ottenere da un fondo di garanzia il pagamento di crediti retribuivi insoluti, la direttiva 80/987 non osta all'applicazione di un termine di prescrizione di un anno (principio d'equivalenza). Spetta, tuttavia, al giudice nazionale accertare se, per come è strutturato, tale termine non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività). (Corte di Giustizia 16/7/2009 C.69/08, Pres. Timmermans Rel. Kuris, in Riv. it. dir. lav. 2010, con nota di Marco Mocella, "La Corte di Giustizia e i limiti di applicabilità del Fondo di Garanzia per le retribuzioni diverse dal TFR", 493)
  4. Quando uno Stato membro riconosce nel suo diritto interno, prima dell'entrata in vigore della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/74/CE, che modifica la direttiva 80/987/CE, il diritto del lavoratore a ottenere la copertura dell'organismo di garanzia in caso di insolvenza del datore di lavoro con riferimento a un'indennità per scioglimento del contratto, l'applicazione di tale normativa, nel caso in cui l'insolvenza del datore di lavoro sia intervenuta successivamente all'entrata in vigore di detta direttiva, rientra nell'ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concrenente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, quale modificata dalla direttiva 2002/74/CE. (Corte di Giustizia CE 7/9/2006, n. C-81/2005, Pres. Jann Rel. Colneric, in Lav. nella giur. 2006, con commento di Davide Casale, 1089)
  5. Nell'ambito di applicazione della direttiva 80/987/CEE, quale modificata dalla direttiva 2002/74/CE, il principio generale di uguaglianza, quale riconosciuto dall'ordinamento giuridico comunitario, esige che allorchè, secondo una normativa nazionale quale quella controversa nella causa principale, indennità legali dovute in seguito allo scioglimento del contratto di lavoro, riconosciute da una decisione giudiziaria, sono a carico dell'organismo di garanzia in caso di insolvenza del datore di lavoro, indennità della stessa natura, riconosciute in un accordo tra lavoratore e datore di lavoro concluso in presenza del giudice e approvato dall'organo giurisdizionale, devono essere considerate nella stessa maniera. (Corte di Giustizia CE 7/9/2006, n. C-81/2005, Pres. Jann Rel. Colneric, in Lav. nella giur. 2006, con commento di Davide Casale, 1089)
  6. Il giudice nazionale deve disapplicare una normativa interna che, in violazione del principio di uguaglianza quale riconosciuto dall'ordinamento giuridico comunitario, escluda la presa in carico, da parte dell'organismo di garanzia competente, delle indennità per scioglimento del contratto riconosciute in un accordo tra lavoratori e datori di lavoro concluso in presenza del giudice e approvato dall'organo giurisdizionale. (Corte di Giustizia CE 7/9/2006, n. C-81/2005, Pres. Jann Rel. Colneric, in Lav. nella giur. 2006, con commento di Davide Casale, 1089)
  7. La Direttiva n. 80/987/Cee (concernente la legislazione in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro), cui è stata data attuazione in Italia attraverso il D. Lgs. 27/1/92 n. 80, non autorizza gli stati membri a ridurre il massimale complessivo stabilito dalla legge dello stato membro, in misura corrispondente agli acconti eventualmente versati dal datore di lavoro per il periodo coperto dalla garanzia. (Corte di Giustizia CE 4/3/2004, cause riunite C-19/01, C-50/01 e C-84/01, Pres. Skouris, Rel. Colneric, in D&L 2004, 273, con nota di Silvia Balestro, "Fondo di garanzia e massimale")
  8. La direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980 n. 80/987/Cee, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, come modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia ed agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, osta a che un lavoratore subordinato, che disponga di una partecipazione significativa nella società a responsabilità limitata in cui lavora, ma non eserciti un'influenza dominante su questa, perda in applicazione della giurisprudenza austriaca relativa ai prestiti di soci equiparabili ad un conferimento in capitale, il diritto alla garanzia dei crediti da lavoro, non pagati per insolvenza del datore di lavoro e riconducibili all'art. 4, n. 2, di tale direttiva quando, una volta resosi conto del venir meno del credito di tale azienda, abbia omesso per più di sessanta giorni di far seriamente valere il diritto alla retribuzione periodica che avrebbe dovuto essergli corrisposta. (Corte di Giustizia CE 11/9/2003 n. C-201/01, Pres. Puissochet, in Foro it. 2003, parte quarta, 493)
  9. Uno Stato membro è, in linea di principio, autorizzato ad adottare, onde evitare abusi, misure che neghino ad un lavoratore subordinato, che disponga di una partecipazione significativa nella società a responsabilità limitata in cui lavora, ma non eserciti un'influenza dominante su questa, il diritto alla garanzia dei crediti da lavoro sorti dopo la data in cui il lavoratore che non abbia lo status di socio avrebbe lasciato le sue funzioni per mancato pagamento della retribuzione, a meno che venga provata la mancanza di pagamento dei crediti rientranti nell'art. 4, n. 2, della direttiva 80/987/Cee, lo Stato membro non è legittimato a presumere che, di regola, un lavoratore che non abbia lo status di socio avrebbe lasciato le sue funzioni per tale motivo fintantochè la retribuzione non pagata non riguardi un periodo di tre mesi. (Corte di Giustizia CE 11/9/2003 n. C-201/01, Pres. Puissochet, in Foro it. 2003, parte quarta, 493)
  10. Il punto G della sezione I dell'allegato della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980 n. 80/987/Cee, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, come modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia ed agli adattamenti dei trattati su cui si fonda l'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che non autorizza il Regno di Svezia ad escludere dalla categoria dei beneficiari della garanzia del pagamento dei salari prevista da tale direttiva i lavoratori subordinati nel caso in cui un parente stretto deteneva almeno un quinto delle quote della società di cui erano dipendenti, meno di sei mesi prima della domanda di fallimento di quest'ultima, qualora i lavoratori interessati non detenessero essi stessi nessuna quota del capitale di tale società. (Corte di Giustizia CE 18/10/2001 n. C-441/99, Pres. Jann, in Foro it. 2003, parte quarta, 494)
  11. Qualora uno Stato membro designi se stesso come debitore dell'obbligo di pagamento dei crediti salariali garantiti in forza della direttiva 80/987/Cee, un lavoratore subordinato, il cui congiunto era proprietario della società di cui tale lavoratore era dipendente, può far valere il diritto al pagamento dei suoi crediti salariali nei confronti dello Stato membro interessato dinanzi ad un giudice nazionale, benchè, in violazione di detta direttiva, la normativa di tale Stato membro escluda espressamente dalla categoria dei beneficiari della garanzia i lavoratori subordinati nel caso in cui un parente stretto detenga almeno un quinto delle quote della società ma essi stessi non detenevano nessuna quota del capitale della stessa. (Corte di Giustizia CE 18/10/2001 n. C-441/99, Pres. Jann, in Foro it. 2003, parte quarta, 494)









ScrewTurn Wiki versione 2.0.36. Some of the icons created by FamFamFam. Hosted by Sintel srl