Corte di cassazione S.U., ordinanza 6 maggio 2014 n. 9666

6 Maggio 2014

E’ il giudice amministrativo che decide la causa promossa da militari di carriera per ottenere il risarcimento del danno alla salute subito in occasione di una missione militare all’estero e causato dalla condotta colposa del Ministero della difesa, mentre è il giudice ordinario che decide l’analoga causa promossa da militari di leva.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La vicenda esaminata dalle sezioni unite della Cassazione era relativa a domande di risarcimento danni presentate nei confronti del Ministero della difesa italiano da alcuni militari ammalatisi al rientro da missioni di pace in Bosnia Erzegovina e in Somalia, in seguito al contatto con sostanze nocive (in particolare, con uranio impoverito). I militari denunciavano il fatto che, chiamati ad operare in ambiente nocivo, il Ministero non avesse fornito loro le necessarie dotazioni di sicurezza, informandoli altresì dei rischi connessi alla missione. Proprio per questo, le sezioni unite hanno ritenuto che il danno lamentato fosse legato da un nesso causale necessario alla condotta [denunciata come] colposa dell’Amministrazione all’interno di un rapporto di lavoro pubblico e quindi che la relativa controversia appartenesse alla giurisdizione del giudice amministrativo. La regola così enunciata riguarda peraltro unicamente i militari di carriera, legati al Ministero della difesa da un rapporto di impiego pubblico (classificabile tra quelli sottratti dalla legge alla giurisdizione ordinaria), mentre, con sentenza immediatamente precedente del 5 maggio 2014 n. 9572, un’analoga causa promossa da militari di leva è stata dichiarata appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario, in ragione del fatto che il militare di leva obbligatoria non è legato all’Amministrazione da un rapporto di impiego pubblico. – Sezione: Processuale