Liste di mobilità

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Questa prestazione è istata abrogata a partire dal 01/01/2017.  Per ulteriori informazioni si veda la voce Ammortizzatori sociali

 

 

Questa voce è stata curata da Isabella Digiesi e Alexander Bell

 

Iscrizione nelle liste di mobilità

Le liste di mobilità sono liste speciali, istituite dalla Legge 223/1991, nelle quali vengono inserite le persone licenziate collettivamente dalle imprese con oltre 15 dipendenti per cessazione, trasformazione o riduzione di attività o di lavoro oppure licenziate individualmente, per le stesse motivazioni, dalle imprese che abbiano in forza anche meno di 15 dipendenti.

L’iscrizione nelle liste di mobilità attribuisce al lavoratore disoccupato una peculiare posizione giuridica di vantaggio sul mercato del lavoro, così da favorirne in tempi brevi il reimpiego.

Le tipologie di lavoratori che possono avere accesso alle liste di mobilità sono le seguenti:

  1. i lavoratori dipendenti da imprese che siano state ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale e che non abbiano la possibilità, nel corso di attuazione del programma di intervento, di reinserire tutti i lavoratori sospesi o di utilizzare misure alternative (art. 4, comma 1, Legge 223/1991);
  2. i lavoratori dipendenti da imprese, soggette alla disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale, che vengano licenziati a seguito di procedure concorsuali (art. 3, comma 3, legge n. 223/91);
  3. i lavoratori dipendenti da imprese (non soggette alla disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale) che occupino più di 15 dipendenti e che, in conseguenza della riduzione, cessazione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno 5 licenziamenti, nell’arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva ovvero in unità produttive ubicate nel territorio della stessa provincia (art. 24, commi 1 e 2, Legge 223/1991);
  4. i lavoratori dipendenti da imprese (soggette alla disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale) che occupino più di 15 dipendenti e che, in conseguenza della riduzione, cessazione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno 5 licenziamenti, nell’arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva ovvero in unità produttive ubicate nel territorio della stessa provincia (art. 16, comma 1, Legge 223/1991);
  5. i lavoratori dipendenti da imprese con anche meno di 15 dipendenti che vengano licenziati individualmente per riduzione, cessazione o trasformazione di attività o di lavoro. Per questo caso specifico, la possibilità di chiedere l’inserimento nelle liste di mobilità, originariamente prevista dall’art. 4, comma 1, della Legge n. 236/93 fino al termine di scadenza del 31/12/93, è stata prorogata, di anno in anno, da leggi successive.
    In tal caso i lavoratori interessati sono tenuti a presentare l’istanza d’inserimento nelle liste di mobilità, al Centro per l’Impiego nel cui territorio è ubicato il loro domicilio, entro 60 giorni dalla data del licenziamento.
    Il lavoratore ha la possibilità di presentare la richiesta d’inserimento nelle liste anche successivamente nel caso in cui abbia provveduto a dichiarare al Centro per l’Impiego la propria disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (ovvero si sia iscritto come disoccupato) entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La Riforma Fornero (Legge 92/2012) ha disposto l’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, delle liste di mobilità.
A seguito di tale novità legislativa, dunque, i lavoratori licenziati a far data dal 31 dicembre 2016 non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria, ma beneficeranno esclusivamente, qualora ne ricorrano i requisiti, dell’indennità di disoccupazione (AspI) o della mini AspI.

 

Incentivi previsti

Il legislatore ha previsto rilevanti agevolazioni contributive a favore delle aziende che decidano di assumere lavoratori disoccupati inseriti nelle liste di mobilità.

Gli incentivi previsti sono così determinati:

  • Assunzione con contratto a termine per un massimo di 12 mesi. Per la durata del contratto la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.
  • Trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato. Qualora nel corso del suo svolgimento il contratto a termine di cui al precedente punto venga trasformato a tempo indeterminato, viene posta a carico del datore di lavoro per un periodo di ulteriori 12 mesi la sola contribuzione pari a quella prevista per gli apprendisti. In aggiunta a questa agevolazione contributiva, qualora l’assunzione avvenga a tempo pieno e riguardi lavoratori aventi diritto all’indennità di mobilità, al datore di lavoro viene concesso per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.
  • Assunzione con contratto a tempo indeterminato. Per i primi 18 mesi la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. In aggiunta a questa agevolazione contributiva, qualora l’assunzione avvenga a tempo pieno e riguardi lavoratori aventi diritto all’indennità di mobilità, al datore di lavoro viene concesso per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

In base alla norma introdotta dall’art. 2, comma 1 della Legge del 19 luglio 1994, n. 451, che ha convertito il D.Lgs. 299/1994, il diritto ai benefici economici previsti ai precedenti punti non sussiste con riferimento ai lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di imprese dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ovvero risultino con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.

La Riforma Fornero (Legge 92/2012) ha disposto l’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, delle predette agevolazioni contributive.

 

Per ulteriori approfondimenti si veda la voce Procedura di mobilità