Agenzia per il lavoro – Somministrazione

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Questa voce è stata curata da Francesca Ajello

Scheda sintetica

L’agenzia di somministrazione rappresenta uno dei tre soggetti coinvolti nell’ambito della cd. somministrazione di lavoro.
In particolare, è l’impresa alla quale si rivolge un’altra impresa (cd. utilizzatrice) quando ha necessità di ottenere la fornitura di manodopera, ma non vuole o non può assumersi gli oneri che deriverebbero dalla istituzione di uno o più rapporti di lavoro subordinato.

L’agenzia di somministrazione, infatti, si pone al centro di un rapporto triangolare che viene ad instaurarsi fra l’agenzia stessa, l’impresa utilizzatrice ed il lavoratore assunto e si svolge mediante la stipula di due differenti contratti:

  1. il primo contratto è denominato contratto di somministrazione. Esso ha natura commerciale ed è stipulato fra l’agenzia e l’utilizzatore della manodopera
  2. il secondo è invece il contratto stipulato fra agenzia e lavoratore: esso costituisce il contratto di lavoro, mediante il quale la prima- che rappresenta pertanto il datore di lavoro- assume a tempo determinato o indeterminato il prestatore d’opera che viene poi inviato presso l’utilizzatore.


Le agenzie per il lavoro sono dunque quei soggetti che possono svolgere attività di somministrazione, intermediazione e ricerca del personale senza incorrere nel cd. divieto di interposizione, che, storicamente, costituisce il principio secondo il quale deve necessariamente sussistere una coincidenza fra titolare formale e titolare sostanziale del rapporto di lavoro (secondo tale principio, in sostanza, il datore di lavoro formale deve essere lo stesso soggetto che beneficia di fatto dell’attività lavorativa del prestatore).
Poiché, dunque, la somministrazione di lavoro costituisce una deroga legislativa al predetto divieto è necessario che i soggetti giuridici che svolgono tale attività siano dotati di specifici requisiti e abbiano ottenuto l’abilitazione al suo svolgimento, secondo il meccanismo di autorizzazione e accreditamento disciplinato dal D.Lgs. 276/2003.

Questo provvedimento normativo è stato infatti emanato con il precipuo scopo di ridisegnare l’organizzazione del mercato del lavoro, al fine di imprimere lo stesso dei caratteri di trasparenza ed efficienza e in modo da garantire le opportunità di lavoro e da fornire maggiori servizi per ridurre la disoccupazione.
E infatti le agenzie, al fine di svolgere la propria attività, devono essere iscritte nell’apposito Albo e ottenere tutti i provvedimenti necessari all’abilitazione.

I requisiti richiesti alle agenzie del lavoro e i meccanismi regolati per le autorizzazioni sono stati disegnati proprio in vista degli scopi delineati: essi, infatti, dovrebbero garantire da un lato la loro solidità economico- finanziaria e dall’altro dovrebbero assicurare che l’attività di somministrazione venga svolta da soggetti dotati di un elevato grado di affidabilità sia con riguardo all’organizzazione e alla solidità economica che con riguardo al rischio che essa si trasformi in sfruttamento del lavoratore.

 

Normativa di riferimento

  • Decreto Legislativo 276/2003 e successive modifiche in D.Lgs. n. 251 del 6-10-2004, L. n. 80 del 14-5-2005, Finanziaria 2006, Finanziaria 2008, L. 6 agosto 2008 , n. 133, L. 9 aprile 2009, n. 33

 

 

Scheda di approfondimento

 

 

Origine delle Agenzie per il lavoro

Come accennato più sopra, il nostro ordinamento è stato storicamente caratterizzato dalla sussistenza del divieto di interposizione nella fornitura di manodopera: la necessità che il datore di lavoro formale coincidesse con il soggetto che di fatto utilizzava la prestazione, ha sempre avuto come effetto l’impossibilità per qualunque soggetto privato di interporsi fra la domanda e l’offerta di lavoro, al fine di garantire la certezza dei rapporti e la tutela del lavoratore.

Tale principio generale, inoltre, ha prodotto conseguenze anche sul sistema di collocamento dei lavoratori, che, durante il previgente apparato normativo e sulla base dell’idea secondo cui “il lavoro non è una merce”, si trovava accentrato esclusivamente nelle mani della gestione statale, mentre le agenzie private di collocamento erano considerate illegali.

Con l’evoluzione del mondo produttivo e con lo sviluppo del mercato unico e della normativa europea, anche il nostro sistema normativo ha subito forti cambiamenti, i quali hanno portato il legislatore alla creazione di una sempre maggiore dilatazione dell’area in cui l’interposizione è considerata lecita e al conseguente temperamento del principio summenzionato.

E, infatti, si sono contemporaneamente profilate due diverse situazioni, che hanno poi condotto all’assetto legislativo attuale. Per un verso, l’ampliamento dei confini nell’ambito dei quali si svolge l’attività d’impresa ha portato a sempre più vasti fenomeni di decentramento produttivo ed esternalizzazione dei servizi e del lavoro. Per altro verso, lo sviluppo effettivo del mercato unico creato fra i Paesi europei aveva indotto la Corte di Giustizia della CE a ritenere che il divieto di ingresso dei soggetti privati dell’attività di collocamento dei lavoratori (realizzato tramite il monopolio statale della stessa) provocasse una limitazione del servizio che influiva negativamente sul mercato comune e sulla realizzazione della libertà di circolazione delle merci, dei servizi, delle persone e dei capitali fra gli Stati membri (Sent. CGCE, causa C 55-96, del 11.11.97 cd. Job Centre).

In questa situazione, il legislatore italiano si è pertanto trovato costretto a rivisitare il principio generale per modellarlo e renderlo idoneo a rispondere alle esigenze determinate dall’evoluzione degli assetti sociali ed economici.
È dunque intervenuto in un primo momento attraverso il D.Lgs. 469/1997, con il quale ha iniziato ad erodere il divieto di interposizione mediante la predisposizione di casi in cui l’interposizione medesima poteva dirsi lecita (mediante la regolamentazione di quelle che allora erano note come agenzie di lavoro interinale o temporaneo).

Successivamente, il D.Lgs. 276/2003 ha poi portato all’assetto attuale, nel quale- come detto- è stata sancita la liceità dell’attività di fornitura di lavoro, purché i soggetti a ciò deputati fossero autorizzati in quanto dotati di specifici requisiti.

 

Attività e tipologie delle Agenzie per il lavoro

Secondo il modello legislativo attuale, le agenzie per il lavoro, purché rispondenti a tutti i parametri richiesti, possono svolgere cinque diverse attività, che vengono così elencate dall’art. 4 del D.Lgs. 276/2003:

  • l’attività di somministrazione vera e propria, ossia specificamente la fornitura di manodopera svolta in maniera professionale);
  • l’attività di intermediazione, finalizzata a fornire una mediazione fra la domanda e l’offerta di lavoro;
  • l’attività di ricerca e selezione del personale, avente lo scopo specifico di individuare i candidati idonei a svolgere la prestazione lavorativa di cui il committente ha di volta in volta bisogno;
  • l’attività di ricollocazione professionale, quando- su incarico del committente- sia necessario riallocare i lavoratori sul mercato.


A seconda dell’attività svolta, il legislatore aveva conseguentemente individuato cinque tipologie di agenzie per il lavoro:

  1. le agenzie cd. generaliste, ossia i soggetti abilitati a svolgere tutte le attività elencate dall’art. 20 D.Lgs. 276/2003;
  2. le agenzie cd. specialistiche, ossia le agenzie di somministrazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere solo una delle attività specifiche elencate dal comma 3 del citato art. 20;
  3. le agenzie di intermediazione;
  4. le agenzie di ricerca e selezione del personale;
  5. agenzie di supporto alla ricollocazione del personale.


Invero, l’art. 1 comma 46 la Legge del 24.12.2007 n. 247, contenente le norme di attuazione del Protocollo del 23.07.2007 su previdenza lavoro competitività, ha abrogato parte del citato articolo 20 D.Lgs. 276/2003, abolendo espressamente il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato nelle ipotesi individuate dalla lettera a) alla lettera i) della stessa norma.

Rimangono, invece, ferme le disposizioni concernenti il contratto di somministrazione a tempo determinato, che può infatti essere stipulato anche per l’ordinaria attività dell’utilizzatore, purché sussistano ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo oppure ragioni temporanee, di carattere eccezionale e transitorio (individuate grazie all’intervento dei contratti collettivi).

È opportuno in ogni caso precisare che rimangono fermi i contratti di somministrazione a tempo indeterminato stipulati prima dell’entrata in vigore della legge finché non si verifichi il recesso di una delle parti o per mutuo consenso (così circolare n. 7 del 25/03/2008).

A ciascuna delle tipologie elencate corrisponde un’apposita sezione dell’Albo unico delle Agenzie per il lavoro, l’iscrizione al quale è obbligatoria al fine di esercitare l’attività prescelta.

 

Requisiti, obblighi e divieti

Le Agenzie per il lavoro devono possedere i requisiti di natura oggettiva e soggettiva elencati dall’art. 5 D.Lgs. 276/2003 per ottenere il rilascio dell’autorizzazione e l’iscrizione all’Albo e devono altresì rispettare obblighi e osservare divieti espressamente indicati dalla legge.
Peraltro, al fine di conservare intatta detta iscrizione, l’osservanza requisiti, gli obblighi e i divieti ora accennati deve permanere nel tempo.

Le disposizioni che li contengono hanno il precipuo scopo di garantire che l’attività di fornitura di lavoro sia prestata da soggetti adeguatamente selezionati quanto a serietà e correttezza in modo che non si possano profilare rischi di abuso dell’istituto in esame.

In particolare, l’art. 5 al comma 1 elenca una serie di requisiti generali che debbono sussistere per tutte le Agenzie, a prescindere dall’attività effettivamente prestata.
Infatti, esse devono:

  • essere dotate di personalità giuridica ed essere costituite nella forma società di capitali o cooperative o consorzi di cooperative;
  • avere la propria sede legale o una propria dipendenza in Italia oppure in uno Stato appartenente all’Unione europea;
  • avere la disponibilità di uffici o locali idonei all’uso specifico, nonché essere dotati di adeguate competenze professionali dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali. Il D.M 5/05/2004 ha provveduto ad integrare questa generica diposizione, dettandone specificazioni. In particolare, il decreto ministeriale si occupa di precisare i requisiti concernenti il personale qualificato (sia dal punto di vista numerica che da quello delle competenze professionali necessarie), i locali (al fine di renderli adeguati all’attività svolta) e la pubblicità e la trasparenza (in modo che risultino chiari l’autorizzazione, l’orario di apertura, l’organigramma delle funzioni aziendali);
  • essere gestite da amministratori, direttori, dirigenti muniti di rappresentanza e soci accomandatari che non abbiano riportato condanne penali o siano stati soggetti a sanzioni amministrative per delitti contro il patrimonio o altri delitti o contravvenzioni specificati alla lettera d) del citato articolo 5;
  • se si tratta di agenzie che non hanno oggetto esclusivo (cd. polifunzionali) devono essere dotate di diverse divisioni operative che siano gestite con una contabilità analitica e tale da consentire di conoscere immediatamente tutti i dati economici specifici;
  • garantire la connessione con la Borsa continua nazionale del lavoro e fornire tutte le informazioni e notizie strategiche per il funzionamento del mercato del lavoro;
  • garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori inerenti alla diffusione dei loro dati personali.

Inoltre, la norma stabilisce specifici requisiti, elencati nei successivi commi, che si differenziano a seconda dell’attività svolta dalla singola agenzia e riguardanti, sostanzialmente:

  • il minimo di capitale sociale che deve essere versato;
  • l’articolazione dell’attività sul territorio nazionale;
  • i versamenti obbligatori al Fondo per la formazione;
  • il versamento degli obblighi contributivi e assistenziali;
  • l’oggetto sociale: in merito a questo, sembra importante ricordare che è stato abolito l’obbligo di esclusività dell’oggetto sociale. L’attività svolta dall’Agenzia deve infatti essere indicata nell’oggetto sociale e risultare quella prevalente, ma non deve più essere necessariamente quella esclusivamente prestata.

Ad ulteriore completamento della disciplina finalizzata alla garanzia di competenza e serietà, il D.Lgs. 276/2003 detta ulteriori disposizioni che impongono obblighi di informazione nei confronti della autorità competenti e dei lavoratori; obblighi di protezione dei lavoratori (agli art. 9, 10 e 11) e particolari protezioni nei confronti dei lavoratori svantaggiati.

Alcuni altri soggetti sono ammessi a svolgere attività di intermediazione benché non dotati dei requisiti sopra elencati e purché svolgano tale attività senza scopo di lucro.
Tali operatori (come ad esempio le università, i comuni, le camere di commercio, le associazioni di datori di lavoro e lavoratori) godono di un regime di particolare favore in punto di autorizzazioni previsto dagli artt. 5 e 17 D.Lgs. 276/2003 e dai provvedimenti attuativi dello stesso.

 

Sistema autorizzatorio

Per garantire che il mercato del lavoro si realizzi in modo trasparente e assicurare la crescita delle opportunità di lavoro nonché per evitare che i sistemi di interposizione, benché formalmente leciti, diano adito a situazioni di sfruttamento dei lavoratori, il legislatore ha stabilito un sistema di abilitazione allo svolgimento dell’attività svolta dalle agenzie per il lavoro.
Tale sistema si enuclea su un duplice meccanismo di provvedimenti, emanati rispettivamente dallo Stato (autorizzazione) e dalle regioni (accreditamento) sul territorio delle quali l’agenzia offre i propri servizi.

In particolare, essa deve ottenere:

AUTORIZZAZIONE
Si tratta del provvedimento attraverso il quale lo Stato abilita l’agenzia allo svolgimento delle attività richieste.
Il soggetto deve presentare domanda di iscrizione all’Albo e contestualmente richiedere anche l’iscrizione provvisoria per l’esercizio delle attività desiderate. Ciò deve avvenire mediante la predisposizione di un documento analitico da cui si evinca l’idoneità dell’organizzazione e il rispetto della normativa sulla sicurezza e l’igiene. Tale autorizzazione ha la durata di un biennio e viene rilasciata entro 60 giorni dal Ministero del Lavoro (in caso di silenzio dell’Autorità amministrativa essa di intende rilasciata) insieme all’iscrizione all’Albo.
Alla scadenza del biennio, è possibile richiedere l’autorizzazione a tempo indeterminato. Se questa non viene richiesta, l’Agenzia è cancellata dall’Albo: conseguentemente, in caso di prosecuzione dell’attività, questa è svolta illegittimamente.
Con il rilascio dell’autorizzazione definitiva (che deve avvenire entro 90 giorni dall’invio della documentazione richiesta ed è subordinata ancora una volta alla verificazione della sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste), l’Agenzia può proseguire legittimamente la propria attività, purché nel corso dei due anni di autorizzazione provvisoria questa non sia stata prestata saltuariamente o a intermittenza.
L’autorizzazione può essere concessa dalla Regione:

  • quando l’agenzia svolga attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e ricollocazione professionale;
  • in riferimento esclusivo all’attività svolta sul proprio territorio.

L’autorizzazione può essere sospesa o revocata quando l’agenzia- previamente informata dalla competente autorità- non abbia ottemperato all’obbligo di sanare le irregolarità riscontrate o di fornire chiarimenti nei rispettivi termini di 30 e 60 giorni.

ACCREDITAMENTO
Rappresenta il provvedimento attraverso il quale le regioni riconoscono all’agenzia l’idoneità a erogare i servizi nell’ambito del proprio territorio e a partecipare attivamente alla rete dei servizi per il mercato del lavoro.