Appaltatore

In questo articolo

Definizione

L’appalto è il contratto con cui una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l’obbligazione di compiere in favore di un’altra (committente o appaltante) un’opera o un servizio verso un corrispettivo in denaro.

Il codice civile non contiene una definizione del contratto di subappalto.
Il subappalto non è consentito, salva autorizzazione, per iscritto, del committente (art.1656 c.c.). L’appalto è infatti un contratto fondato sull’ intuitus personae, per cui non è consentita una sostituzione non autorizzata del soggetto obbligato.

Qualora sia autorizzato, il subappalto è contratto derivato (o sub-contratto) e determina la derivazione da un determinato contratto di un altro contratto caratterizzato dal fatto di avere lo stesso contenuto economico e lo stesso tipo di causa di quello principale.

Con il subappalto, in particolare, l‘appaltatore affida ad un terzo (subappaltatore), in tutto o in parte, l’esecuzione del lavoro ad esso appaltato.
Il subappalto attiene, pertanto, all’esecuzione del contratto di appalto e non interferisce nel contratto principale.

La legge prevede una responsabilità solidale tra i soggetti che intervengono nel contratto di appalto (committente, appaltatore e subappaltatore).
Scopo della norma è coinvolgere tali parti nel controllo riguardo la effettuazione e il versamento dei contributi previdenziali, assicurativi, nonché delle ritenute fiscali, riferibili ai lavoratori che sono utilizzati nell’appalto stesso.

Per approfondimenti si veda la voce Appalto