Responsabilità solidale

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Scheda sintetica

Per responsabilità solidale si intende la situazione in cui due o più soggetti sono obbligati a una medesima prestazione.
Ai sensi dell’art. 1292 c.c., ciascun debitore può essere costretto all’adempimento per la totalità della prestazione e in tal caso, l’adempimento da parte di un coobbligato libera tutti gli altri.
Il debitore che ha pagato l’intero debito può rivalersi verso gli altri, ripetendo da ciascuno solo la parte per cui è obbligato (cd. azione di regresso).
La responsabilità solidale mira a rafforzare il credito, in quanto attribuisce al creditore la facoltà di chiedere l’adempimento della prestazione ad uno qualunque dei debitori.

 

 

Fonti normative

  • Codice civile, Artt. 1292, 2055, 2112
  • Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 – Artt. 23 e 29
  • Legge 28 giugno 2012 n. 92, recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

 

 

A chi rivolgersi

  • Ufficio vertenze sindacale
  • Studio legale specializzato in diritto del lavoro

 

 

Scheda di approfondimento

La responsabilità è solidale quando più soggetti sono chiamati a rispondere per la stessa obbligazione.

Ai sensi dell’art. 1292 c.c., per aversi obbligazione solidale sono necessari i seguenti presupposti:

  • pluralità di soggetti;
  • medesima prestazione da eseguire, da intendere nel senso di prestazione identica e diretta al soddisfacimento del medesimo interesse creditorio;
  • medesima fonte da cui scaturisce la prestazione (irrilevanza dell’unicità o pluralità dei fatti o dei mezzi giuridici in conseguenza dei quali è nato l’obbligo ad adempiere quella prestazione).


Le obbligazioni solidali sono quindi riconducibili nell’ambito della categoria delle obbligazioni soggettivamente complesse e si caratterizzano a seconda dei casi per la presenza di:

  • una pluralità di debitori (solidarietà passiva);
  • una pluralità di creditori (solidarietà attiva);
  • una pluralità di debitori e creditori (solidarietà mista).


Con riferimento alla solidarietà passiva è necessario porre l’accento sul suo carattere presuntivo: in presenza di più soggetti debitori, ove nulla si è disposto, l’obbligazione è da considerarsi solidale.

La ragione di quanto detto è da ricercarsi nel vantaggio che la solidarietà passiva arreca al creditore: il creditore vede rafforzata la propria garanzia in ordine al soddisfacimento delle proprie pretese in quanto, ove un debitore dovesse risultare insolvibile, può sempre contare sugli altri condebitori.
Il creditore, trovandosi dinanzi a più debitori, sceglie il debitore a cui richiedere l’adempimento dell’intero ed ha il diritto di ottenere da questi quanto dovuto.

Dell’adempimento dell’intero da parte di un debitore beneficiano, nei rapporti esterni, tutti gli altri in quanto essi sono liberati nei confronti del creditore.
Tale effetto estintivo, rilevabile e deducibile anche in sede di legittimità, opera anche nei confronti di altro coobbligato che non si sia avvalso della facoltà di invocare, in altro giudizio di merito, l’estinzione ex art. 1306 c.c. del giudicato già conseguito dall’altro coobbligato.

Rilevante è anche ciò che accade nei rapporti interni in quanto il debitore che ha pagato l’intero ha il diritto di ottenere da ciascun condebitore la propria parte (cd. azione di regresso).
La libertà del creditore di scegliere tra i vari debitori quello che deve adempiere, può essere compressa attraverso l’inserimento nel titolo da cui consegue l’obbligazione del c.d. beneficium ordinus in virtù del quale si stabilisce un ordine che il creditore deve seguire nell’individuare il debitore a cui rivolgere per primo la richiesta di adempimento.

Oltre al beneficio della preventiva richiesta le parti possono anche inserire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del soggetto indicato. In tal caso il creditore intanto può rivolgere la propria richiesta di adempimento ad un altro debitore in quanto l’azione esecutiva sul patrimonio di quello precedentemente scelto non abbia prodotto alcun risultato.

Si parla di responsabilità solidale, contrattuale o extracontrattuale (art. 2055, 1°comma, c.c.), anche nel caso in cui vi sia un evento dannoso imputabile a fatti illeciti succedutisi nel tempo e commessi da più persone, purché ciascuno di essi abbia concorso a determinarlo con efficacia di concausa.

Pertanto è irrilevante nel rapporto tra danneggiante e danneggiato la diseguale efficienza causale delle singole condotte o la diversa gravità delle colpe dei corresponsabili, rilevante invece nei rapporti interni per la ripartizione dell’onere risarcitorio tra loro (art. 1292, 1°comma c.c., e 2055, 2°comma c.c.)

 

Responsabilità solidale in caso di appalto

La finalità della disciplina sulla responsabilità solidale tra i soggetti che intervengono nel contratto di appalto (committente, appaltatore e subappaltatore) è quella di coinvolgere tali parti nel controllo riguardo la effettuazione e il versamento dei contributi previdenziali, assicurativi, nonché delle ritenute fiscali, riferibili ai lavoratori che sono utilizzati nell’appalto stesso.

 

Responsabilità solidale tra committente e appaltatore

L’art. 29, 2° comma del D.Lgs. 276/2003, sancisce che in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore e con tutti gli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti. Dal regime di responsabilità solidale sono invece escluse le sanzioni civili, di cui risponde esclusivamente il responsabile dell’inadempimento.

La suddetta disposizione si applica anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo; non trova invece applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001 (art. 9, co. 1, D.L. 76/2013).

La riforma del 2012 ha precisato che per far valere la responsabilità solidale è necessario convenire in giudizio sia il committente, sia l’appaltatore sia tutti i subappaltatori.

La stessa legge ha inoltre introdotto la possibilità per il committente di eccepire, entro la prima difesa, il cd. beneficio di preventiva escussione: in questo modo, il lavoratore, prima di poter far valere la propria garanzia nei confronti di quest’ultimo, deve prima rivolgersi o comunque intentare la procedura esecutiva nei confronti di appaltatore e subappaltatori.
Solo ove questa si riveli infruttuosa, potrà rivolgersi al committente per ottenere quanto ancora dovutogli.

Sebbene la legge non preveda espressamente l’obbligo di riconoscere i trattamenti retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva di settore, un orientamento giurisprudenziale riconosce il diritto di adeguare le somme corrisposte a titolo di retribuzione secondo i principi di proporzione e sufficienza, così da rivendicare, anche nei confronti del committente, l’adeguamento della retribuzione ai sensi dell’art. 36 della Costituzione.

A seguito dell’entrata in vigore della legge 92/2012, tale disciplina è nuovamente derogabile attraverso la contrattazione collettiva nazionale di categoria. Quest’ultima può, infatti, prevedere disposizioni che modifichino il regime legale, purché siano comunque finalizzate a individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti.
Il D.L. 76/2013 (c.d. Pacchetto Lavoro) ha precisato che l’eventuale intervento delle parti sociali potrà comunque avere effetto “esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell’appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi” (art. 9, co. 1).

Resta inoltre ferma l’esclusione della responsabilità solidale qualora il committente sia una persona fisica che non eserciti attività d’impresa o professionale.

L’obbligazione solidale non si applica neppure nel caso in cui i lavori siano stati commissionati da un Condominio, trattandosi, secondo la qualificazione giurisprudenziale, di un “ente di gestione” non riconducibile al concetto di impresa.
Nessun ostacolo all’applicazione della norma si avrà invece nel caso in cui il committente sia un’impresa immobiliare.

Nella medesima direzione di garantire tutele in contesti produttivi caratterizzati da frammentarietà del lavoro, l’art. 1, comma 910, legge Finanziaria 2007, ha introdotto la responsabilità solidale tra committente, appaltatore e ciascuno dei singoli subappaltatori, per il risarcimento di tutti i danni causati ai lavoratori impiegati nell’appalto, nel caso di infortuni o di malattie professionali provocati dalla mancata o insufficiente adozione di misure di sicurezza e/o antinfortunistiche.

 

Responsabilità solidale negli appalti pubblici

La possibilità di azionare la responsabilità solidale ai sensi dell’art. 29, D.Lgs. 276/2003, nei confronti della pubblica amministrazione committente è stata espressamente esclusa dal legislatore con la riforma di cui al D.L. 28 giugno 2013, n. 76, che ha definitivamente chiarito che la tutela della responsabilità solidale non si applica in caso di contratto di appalto stipulato dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (art. 9, c. 1, D.L. 76/2013).

La formulazione della norma (contenente il richiamo espresso al T.U. in materia di pubblico impiego) consente di ritenere che tale esclusione operi soltanto nei confronti delle amministrazioni dello Stato in senso stretto (intendendosi per tali tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti, le scuole, le Regioni, le Province, i Comuni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, il servizio sanitario nazionale), restando invece escluse le società a partecipazione pubblica.
Come è stato correttamente rilevato dalla giurisprudenza di merito (Corte d’Appello di Firenze, 06/10/2015), la solidarietà si applica alle imprese private, seppur soggette alla disciplina del codice degli appalti, proprio perché la deroga alla solidarietà deve intendersi limitata alla pubblica amministrazione di cui al T.U. 165/2001. Tale preciso riferimento non consentirebbe l’interpretazione estensiva della norma, anche nei confronti di soggetti formalmente privati.

 

Responsabilità solidale in caso di somministrazione di lavoro

L’art. 35 del d.lgs. 81/2015 dispone che agenzia di somministrazione e utilizzatori sono obbligati in solido a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa degli utilizzatori verso i somministratori.

La responsabilità dell’utilizzatore è comunque limitata alle somme eccedenti la copertura del fondo di garanzia, imposto dalla legge a tutte le agenzie che esercitano l’attività di somministrazione di lavoro.
E’ fatto inoltre salvo il diritto di rivalsa dell’utilizzatore nei confronti dell’agenzia.

Ai sensi dell’art. 35 c. 5 D.Lgs. 81/2015, l’utilizzatore che adibisca il lavoratore a mansioni differenti da quelle dedotte nel contratto, deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore, consegnandone copia al lavoratore stesso.
Nel caso di inadempimento a tale obbligo, l’utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l’eventuale danno derivante dall’impiego in mansioni inferiori.
Nell’ipotesi in cui l’utilizzatore adempia l’obbligo di comunicazione, spetta al somministratore corrispondere l’aumento retributivo dovuto a seguito dell’adibizione a mansioni superiori.

Naturalmente, in questo caso è applicabile la regola generale sancita dall’art. 35 c. 2 D.Lgs. 81/2015, secondo cui l’utilizzatore è comunque solidalmente responsabile per il pagamento della retribuzione.
Si deve ritenere che la stessa regola della responsabilità solidale in capo a utilizzatore e somministratore valga anche per l’eventuale risarcimento del danno dovuto a seguito dell’adibizione a mansioni inferiori: infatti, alla responsabilità dell’utilizzatore (che ha materialmente disposto la dequalificazione) si aggiunge la responsabilità del somministratore che, pur essendo a conoscenza della dequalificazione, non ha fatto nulla per impedirla.

 

Responsabilità solidale in caso di trasferimento d’azienda

Ai sensi dell’art. 2112 c.c., nel caso di trasferimento d’azienda (o di ramo d’azienda), il cedente ed il cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore vantava al tempo del trasferimento.

Pertanto, al primo e naturale debitore (il cedente) è aggiunto un secondo debitore (il cessionario) con la conseguenza che il lavoratore può agire indifferentemente, per i crediti maturati anteriormente al trasferimento, tanto nei confronti del cedente quanto del cessionario.

Resta ferma la responsabilità in via solidale del cessionario a prescindere dal fatto che lo stesso abbia avuto conoscenza diretta dei crediti maturati del lavoratore nei confronti del cedente o abbia avuto la possibilità di desumerli dalle risultanze dei libri aziendali.

La disciplina posta dal secondo comma dell’art. 2112 c.c., che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d’azienda (a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario), presuppone (al pari di quella prevista dal primo e terzo comma dello stesso art. 2112 c.c. quanto alla garanzia della continuazione del rapporto e dei trattamenti economici e normativi applicabili) la vigenza del rapporto di lavoro e quindi non è riferibile ai crediti maturati nel corso di rapporti di lavoro cessati ed esauriti anteriormente al trasferimento d’azienda (Trib. Milano 15/3/00, est. Sala, in Orient. Giur. Lav. 2000, pag. 464)

Nel caso di cessione d’azienda il cessionario non è responsabile in solido con il cedente per i crediti maturati in periodo anteriore alla cessione, se il rapporto di lavoro non sia proseguito in capo a lui (Trib. Verona 12/11/97, pres. Chimenz, est. Caracciolo, in D&L 1998, 510).

Nel caso in cui l’alienante stipuli con l’acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d’azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà (art. 29 comma 2, D.Lgs. 276/2003).
Nelle ipotesi, pertanto in cui il contratto di appalto sia connesso ad una cessione di ramo d’azienda, il legislatore introduce una tutela aggiuntiva rispetto a quella prevista per i lavoratori coinvolti in un trasferimento d’azienda, estendendo la garanzia anche ai crediti maturati dal lavoratore dopo l’operazione di cessione del ramo d’azienda.

Un caso particolare riguarda la regolamentazione dei rapporti di lavoro facenti capo all’impresa appaltatrice nel caso di ingresso nel contratto di un nuovo appaltatore (successione nella titolarità dell’appalto).
L’art. 29, comma 3, esclude espressamente l’ipotesi di trasferimento d’azienda in caso di acquisizione del personale già impiegato nel precedente appalto da parte del nuovo appaltatore. Conseguentemente il lavoratore non potrà rivendicare il diritto alla conservazione del precedente trattamento economico e normativo previsto dai contratti nazionali e aziendali vigenti alla data di trasferimento e fino alla loro scadenza.

 

Responsabilità solidale in caso di molestie sessuali

Il legislatore prevede che vi sia responsabilità solidale tra datore di lavoro e dipendente che abbia effettuato molestie sessuali ai danni di un altro dipendente.

L’obbligo risarcitorio del datore di lavoro è limitato al solo danno biologico subito dal soggetto molestato (Trib. Milano 21/4/98, pres. Ruiz, est. de Angelis, in D&L 1998, 957).

La responsabilità solidale tra datore e lavoratore ha natura contrattuale derivante dalla violazione dell’art. 2087 del codice civile, norma a tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore.

 

Le segnalazioni della Newsletter di Wikilabour in tema di responsabilità solidale

  1. Il committente risponde solidalmente col subfornitore dei crediti retributivi e previdenziali dei dipendenti di quest’ultimo.
    Come bene spiega la Corte, il dubbio in ordine all’applicabilità della regola della solidarietà anche ai rapporti tra committente e subfornitore nasceva dal fatto che la legge specifica della materia non la prevede esplicitamente e che comunque essa contrasterebbe con l’autonomia attribuita all’istituto rispetto all’appalto. L’obiezione viene superata dalla Corte, anche alla luce di una recente sentenza della Corte costituzionale, con l’applicazione analogica della norma sull’appalto. (Cass. 5/3/2020 n. 6299, ord., Pres. Manna Rel. Mancino, in Wikilabour, Newsletter n. 7/2020)