Buoni pasto – Ticket restaurant

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Questa voce è stata curata da Arturo Di Mario

Fonti normative

  • D.M. 7 giugno 2017, n. 122
  • D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 144
  • D.L. 11 luglio 1992, n. 333 conv. dalla L. 8 agosto 1992, n. 352, art. 6, c. 3
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 51, c. 2, lett. c) come modificato dall’art. 1, c. 677, L. 27 dicembre 2019, n. 160

Definizione

Il buono pasto (ticket restaurant) è il documento di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, che attribuisce al titolare il diritto di ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo (variabile) pari al valore facciale e, all’esercizio convenzionato, il mezzo per provare l’avvenuta prestazione nei confronti della società di emissione.

Il buono pasto è una agevolazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, non rientra perciò nel trattamento retributivo in senso stretto e quindi la sua erogazione può essere variata unilateralmente dal datore di lavoro, sempreché il benefit non sia stato inserito nella contrattazione collettiva o in accordi sindacali, anche aziendali. (Cass. ord. n. 16135/2020. V. anche sent. Cass. nn. 14290/2012, 10354/2016, 14388/2016, 23303/2019)

Il lavoratore non può utilizzare nella stessa giornata lavorativa sia il servizio mensa messo a disposizione dall’azienda che il ticket. (Circ. Ministero delle Finanze n. 326E/1997, par. 2.2.3)

Caratteristiche

I buoni pasto:

  • sono erogabili dal datore di lavoro esclusivamente ai prestatori di lavoro subordinato (a tempo pieno o parziale, anche in modalità agile), anche quando l’orario di lavoro non prevede una pausa pranzo e ai soggetti che hanno instaurato un rapporto di collaborazione anche non subordinato. L’Agenzia delle Entrate ritiene che la somministrazione di vitto da parte del datore di lavoro debba comunque interessare la generalità dei dipendenti o intere categorie omogenee di essi (Circ. Ministero delle Finanze n. 326E/1997, par. 2.2.3);
  • sono utilizzabili solo dal titolare;
  • non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di 8 buoni, né commerciabili o convertibili in denaro;
  • sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale (in nessun caso è possibile ottenere il “resto”).

Naturalmente i ticket possono essere utilizzati unicamente per l’acquisto di alimenti e bevande e non per ricevere beni o prestazioni diverse.

I buoni pasto non sono erogati nei seguenti casi:

Sono invece concessi nel periodo di allattamento, sia alla lavoratrice madre che al lavoratore padre, purché l’orario di lavoro non sia inferiore a 6 ore e sia comunque effettuata una pausa pranzo con successiva ripresa dell’attività lavorativa. L’effettuazione «della pausa e la prosecuzione dell’attività lavorativa dopo la stessa costituiscono dunque presupposti imprescindibili per la concessione del beneficio, valevoli per tutte le categorie di lavoratori» (nota Agenzia delle Entrate n. 7960/2013. V. anche interpello INL n. 2/2019).

Buoni pasto in forma cartacea

I buoni pasto cartacei (carnet) devono riportare:

  • il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
  • il codice fiscale e la ragione sociale della società di emissione;
  • il valore facciale espresso in valuta corrente;
  • il termine temporale di utilizzo;
  • uno spazio riservato all’apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
  • la dicitura “Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare”.

Buoni pasto in forma elettronica

Nei buoni pasto elettronici (restaurant card):

  • le indicazioni riguardanti il codice fiscale e la ragione sociale del datore di lavoro e della società di emissione, il valore facciale e il termine temporale di utilizzo sono associati elettronicamente in fase di memorizzazione sulla card;
  • la data di utilizzo del buono e i dati identificativi dell’esercizio convenzionato presso cui viene fruito sono associati in fase di utilizzo;
  • l’obbligo di firma è assolto poiché il titolare è identificato tramite un numero o un codice;
  • la dicitura “Il buono pasto non è cedibile, ecc.” è riportata elettronicamente.

Esercizi convenzionati per il servizio sostitutivo di mensa

Gli esercizi convenzionati sono quelli che, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente, sono autorizzati ad esercitare: la somministrazione di alimenti e bevande, l’attività di mensa aziendale e interaziendale, la vendita di alimenti al dettaglio, l’attività di agriturismo e ittiturismo.

Gli esercizi convenzionabili devono stipulare con le società di emissione dei buoni pasto accordi che devono includere i seguenti elementi:

  • durata del contratto, condizioni economiche, termine per il preavviso di rinegoziazione o disdetta;
  • validità, limiti di utilizzo e termini di scadenza dei ticket;
  • sconto incondizionato riconosciuto alla società emittente;
  • indicazione del termine di pagamento da parte della società emittente;
  • indicazione del termine, non inferiore a 6 mesi, entro il quale l’esercizio convenzionato può esigere il pagamento delle prestazioni effettuate;
  • indicazione di eventuali corrispettivi riconosciuti alla società emittente per l’effettuazione di servizi o prestazioni ulteriori.

L’attività di emissione di buoni pasto è svolta esclusivamente da società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila euro che hanno come oggetto sociale l’esercizio dell’attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi.

L’elenco delle società abilitate all’emissione dei servizi di mensa (buoni pasto) è presente sul sito del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it).

Inquadramento fiscale

Il TUIR dispone (art. 51, c. 2, lett. c) che non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente «le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29)».

Si fa presente che, come dal dettato normativo riportato, l’erogazione del servizio mensa gestito direttamente da parte dell’azienda o da terzi è totalmente esente da imposizioni fiscali, mentre per i buoni pasto trova applicazione il parziale regime di imponibilità, ovvero fino a 4 euro per i ticket cartacei e fino a 8 euro per i ticket elettronici.

Quindi se il buono cartaceo supera il valore nominale di 4 euro e quello elettronico supera il valore nominale di 8 euro, la quota eccedente risulta imponibile.

Il divieto di cumulo di 8 buoni pasto non incide, ai fini IRPEF, sui limiti di esenzione di cui sopra. (Agenzia delle entrate, Principio di diritto n. 6)

Il valore facciale del buono pasto è comprensivo dell’aliquota IVA prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.

L’Agenzia delle entrate con risposta n. 123/2021 a un interpello, conferma il regime agevolativo riguardo alla somministrazione di vitto concessa ai lavoratori in smart-working da parte del datore di lavoro, precisando che anche in questo caso i buoni pasto – fino a euro 4, se cartacei, ovvero euro 8, se elettronici – non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente e conseguentemente non deve essere operata alcuna ritenuta a titolo di acconto Irpef.

 

Casistica di decisioni della Magistratura in tema di buoni pasto

  1. Il buono pasto non è un elemento della retribuzione, né un trattamento comunque necessariamente conseguente alla prestazione di lavoro in quanto tale, ma piuttosto un beneficio conseguente alle modalità concrete di organizzazione dell’orario di lavoro. Se così è, i buoni pasto non rientrano sic et simpliciter nella nozione di trattamento economico e normativo, che deve essere garantito in ogni caso al lavoratore in smart working ex art. 20, L. n. 81 del 2017. (Trib. Venezia, decr., 8/7/2020, Giud. Bortot, in Lav. nella giur. 2020, 1216)