Permesso non retribuito

Tu sei qui:

Questa voce è stata curata da Emil Bertocchi

 

Scheda sintetica

Al pari degli altri permessi, i permessi non retribuiti si caratterizzano per il fatto di consentire al lavoratore di astenersi dalla prestazione lavorativa contrattualmente dovuta.
A differenza dei permessi retribuiti (per i quali la legge o il contratto collettivo prevedono il mantenimento della retribuzione nonostante la sospensione dell’attività lavorativa), il permesso non retribuito consente al lavoratore l’esonero dall’adempimento della propria obbligazione contrattuale, ma senza la percezione di alcunché per il periodo corrispondente.
Generalmente i permessi non retribuiti sono riferibili a:

 

 

Permessi sindacali di cui all’art. 24 Legge 300/1970

I dirigenti sindacali delle rappresentanze sindacali costituite in azienda hanno diritto di fruire, oltre ai permessi retribuiti di cui all’art. 23 Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori), di un monte ore a titolo di permessi non retribuiti per lo svolgimento delle seguenti attività:

  • partecipazione a trattative sindacali;
  • partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale.

Sono da ritenersi ammesse, ai fini del godimento di tali permessi, anche altre attività di natura sindacale non riconducibili all’attività di rappresentanza degli interessi dei lavoratori dell’azienda.
Ad esempio, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto compatibile con il dettato normativo di cui all’art. 24 Legge 300/1970 la fruizione dei permessi non retribuiti in occasione della partecipazione del lavoratore a corsi di formazione sindacale (Cass. 08.11.1996, n. 9765).
I permessi non retribuiti sono riconosciuti in numero non inferiore a otto giorni all’anno.
Tale soglia minima è fissata dalla legge; i contratti collettivi possono prevedere trattamenti maggiormente favorevoli (ad esempio, il CCNL Operai Agricoli, all’art. 80, fissa in numero di dieci giornate all’anno il monte ore di permesso non retribuito per i dirigenti sindacali).

Il lavoratore titolare del diritto al permesso non retribuito è tenuto, nel momento in cui intenda fruirne, a:

  • comunicare per iscritto al datore di lavoro la propria assenza;
  • rispettare un preavviso di almeno tre giorni.

La comunicazione deve essere trasmessa tramite le rappresentanze sindacali costituite in azienda. La forma di tale comunicazione deve essere scritta.
L’orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene che nella comunicazione non debbano essere specificate le ragioni sottese all’astensione dal lavoro, considerando sufficiente un generico riferimento al carattere sindacale dell’attività cui il lavoratore intende accedere in regime di permesso (Cass. 09.10.1991, n. 10593).
Il preavviso di tre giorni è la regola; ragioni di urgenza, che devono eventualmente essere comunicate al datore di lavoro, possono consentire il godimento del permesso anche in deroga al preavviso minimo previsto.

Il datore di lavoro non è titolare di alcun diritto di verifica in merito alle attività effettivamente svolte dal lavoratore in permesso; tuttavia, qualora il datore di lavoro venga a conoscenza dell’uso illegittimo del permesso da parte del titolare, la condotta del lavoratore è passibile di provvedimenti disciplinari.

 

Altri permessi

Un’altra fattispecie di permesso non retribuito espressamente previsto e disciplinato dalla legge è quello di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 198/2006 (c.d. Codice delle Pari Opportunità).
Anche in questo caso, oltre ai permessi retribuiti disciplinati dal medesimo testo normativo, sono riconosciuti in capo ai lavoratori subordinati che rivestano il ruolo di consiglieri di parità (regionali o provinciali) ulteriori permessi non retribuiti.
La misura di tali permessi (nonché dell’indennità speciale cui hanno diritto in relazione alla funzione svolta) è stabilita annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (adottato di concerto con il Ministro per le pari opportunità).
I consiglieri di parità che intendano avvalersi di tali permessi non retribuiti sono tenuti ad avvisare il proprio datore di lavoro con un preavviso di almeno un giorno rispetto alla data di assenza.
Oltre alle fattispecie particolari sopra esaminate, i contratti collettivi possono prevedere genericamente permessi non retribuiti in favore di lavoratori impegnati, ad esempio, in un corso di studio, ovvero al fine di soddisfare esigenze di carattere privato (a titolo di esempio, l’art. 44, CCNL Gomma Plastica Industria prevede, tra l’altro, che il lavoratore studente universitario possa usufruire di permessi non retribuiti sino ad un massimo di 25 giorni all’anno al fine di sostenere esami compresi nel proprio corso di studi).
Il lavoratore che intenda fruirne è tenuto a comunicare data e motivi al datore di lavoro; le ragioni che giustificano la richiesta, ove richiesto dal contratto collettivo ovvero dalle circostanze, devono essere comprovate da apposita documentazione.

 

Normativa di riferimento

  • Legge 20 maggio 1970, n. 300 – Statuto dei lavoratori
  • D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198
  • D.M. 23 novembre 2007