Congedo di paternità obbligatorio

Tu sei qui:
  • Home
  • Congedo di paternità obbligatorio

Questa voce è stata curata da Arturo Di Mario

Fonti normative

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 27-bis introdotto dall’art. 2, c. 1, lett. c), D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105.

La L. n. 92/2012 (art. 4, c. 24 lett. a) ha introdotto, in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015, a sostegno delle coppie di genitori per la cura dei figli e per favorire una conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti. La disposizione è stata poi prorogata per l’anno 2016 dalla L. n. 208/2015 (art. 1, c. 205); per gli anni 2017-2021 dalla L. n. 232/2016 (art. 1, c. 354), con l’introduzione anche del congedo facoltativo, e stabilizzata a decorrere dal 2022 dalla L. n. 234/2021 (art. 1, c. 134). Successivamente il D.Lgs. n. 105/2022 con l’art. 10, ha abrogato le due ultime disposizioni sopra riportate abolendo così il congedo facoltativo e con l’art. 2 ha inserito l’art. 27-bis al T.U. sulla maternità, recependo e ampliando le tutele previste dalla L. n. 92/2012.

 

Beneficiari

Possono avvalersi del congedo di paternità obbligatorio i lavoratori padri dipendenti privati e pubblici, sono invece esclusi dal beneficio i lavoratori autonomi e quelli iscritti alla Gestione Separata.

 

 

Decorrenza e durata

A decorrere dal 13 agosto 2022 il padre lavoratore ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per 10 giorni, anche non continuativi:

  • dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi, anche in caso di morte perinatale.

Per “morte perinatale” l’Organizzazione Mondiale della sanità considera quella avvenuta in un periodo compreso tra l’inizio della 28° settimana di gravidanza e i primi sette giorni di vita del neonato, tuttavia l’Inps, in accordo con il Ministero del lavoro, ha stabilito che il congedo può essere fruito anche nel caso di:

1) figlio nato morto dal primo giorno della 28° settimana di gestazione (il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio che in queste situazioni coincide anche con la data di decesso);

2) decesso del figlio nei dieci giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della nascita). Il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del figlio e non dalla data di decesso.

Restano quindi esclusi dal beneficio del congedo i padri di figli deceduti il decimo giorno successivo alla nascita che viene considerato nel computo dei giorni;

  • entro 5 mesi dall’ingresso in famiglia o in Italia (adozione internazionale) di minori adottati o affidati.

In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.

Nel computo dei 10 giorni, ovvero 20 in caso di parto plurimo, vanno computati e indennizzati unicamente i giorni lavorativi.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare ciascun lavoratore, in modo chiaro e trasparente, della durata del congedo di paternità obbligatorio (D.Lgs. n. 152/1997, art. 1, c. 1, lett. l) come novellato dall’art. 4 D.Lgs. n. 104/2022; Circ. Ministero del lavoro n. 19/2022, par. 1.1).

I giorni di congedo obbligatorio non possono essere frazionati in ore.

Il padre lavoratore ha diritto (autonomo) al congedo obbligatorio anche:

  • fruendo già del congedo di paternità alternativo (art. 28, T.U.);
  • durante il congedo di maternità della madre lavoratrice (Msg. Inps n. 3066/2022; Circ. Inps n. 1/2022, n. 42/2021 e n. 40/2013).

 

Richiesta di fruizione del congedo

La richiesta di fruizione del congedo obbligatorio deve essere presentata dal lavoratore, con un anticipo di non meno di 5 giorni – se richiesti in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto:

  • al datore di lavoro in forma scritta, quando le indennità sono anticipate dal datore stesso. Il datore di lavoro provvederà poi a comunicare all’Inps attraverso il flusso Uniemens il numero di giornate di congedo usufruite dal lavoratore padre (msg. Inps n. 6499/2013).

Ove possibile il lavoratore, al posto della comunicazione scritta, può utilizzare il sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

  • all’Inps telematicamente, quando le indennità di maternità sono erogate direttamente dall’Istituto (v. msg. Inps n. 18529/2010 e n. 28997/2010), attraverso i seguenti canali:

– Servizi on-line Inps con il PIN/SPID;

– Contact center (n. 803164 o 06164164);

– Patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

I dipendenti pubblici presentano la domanda alla propria amministrazione.

 

Divieto di licenziamento

Il divieto di licenziamento di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 151/2001 opera anche per i lavoratori che dispongono del congedo obbligatorio di paternità, a partire dal primo giorno di fruizione e fino al compimento del 1° anno di età del bambino (art. 54, c. 7, T.U.).

Il divieto di licenziamento non si applica nel caso di:

  • colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
  • cessazione dell’attività dell’azienda cui essa è addetta;
  • ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
  • esito negativo della prova.

In caso di dimissioni presentate durante il periodo di divieto di licenziamento, al padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio spettano le indennità previste dalle disposizioni di legge e contrattuali in caso di licenziamento (indennità di preavviso, NASpI) e non è tenuto al preavviso (nota INL n. 9550/2022).

Durante il periodo di congedo il dipendente non può essere sospeso dal lavoro, se non nel caso in cui sia sospesa l’attività dell’azienda o del reparto, che comunque deve essere provvisto di autonomia funzionale.

 

Trattamento economico

Al padre lavoratore per i giorni di congedo di paternità obbligatorio l’Inps corrisponde un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione (art. 29 T.U.).

Il trattamento economico è determinato dagli artt. 22, c. da 2 a 7, e 23 del T.U.

L’indennità è soggetta a tassazione.

 

 

Trattamento normativo

I periodi di congedo obbligatorio sono considerati come attività lavorativa e conseguentemente devono essere computati nell’anzianità di servizio, nelle mensilità aggiuntive, nella maturazione delle ferie, nel TFR (T.U., art. 22).

 

 

Trattamento previdenziale

I periodi di congedo obbligatorio, in corso di rapporto di lavoro, sono riconosciuti ai fini dell’accreditamento dei contributi figurativi per il diritto e la determinazione della misura della pensione.

Il solo periodo di congedo obbligatorio al di fuori del rapporto di lavoro – per gli iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti che possano far valere, all’atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro – è considerato utile ai fini del diritto e della misura della pensione, compresa quella di anzianità (Circ. Inps n. 40/2013; T.U., art. 25).

 

 

Compatibilità con altre prestazioni a sostegno del reddito

Il congedo obbligatorio può essere richiesto anche durante i periodi di disoccupazione (Naspi), di cassa integrazione e mobilità, conseguentemente le indennità per i suddetti congedi (100% retribuzione giornaliera) prevalgono sulle indennità previste dagli ammortizzatori sociali (Circ. Inps n. 40/2013; T.U., art. 24).

Anche durante il congedo obbligatorio è riconosciuto l’assegno per il nucleo familiare (ANF) o l’assegno unico universale (AU).