Questa voce è stata curata da Alexander Bell
Scheda sintetica
Il lavoratore che abbia conseguito il diritto alla pensione a carico di una forma di previdenza obbligatoria sostitutiva, esclusiva o sostitutiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), e che abbia versato contributi anche all’AGO, senza tuttavia maturare l’anzianità contributiva necessaria a ottenere una pensione di vecchiaia autonoma, ha diritto, una volta raggiunta l’età pensionabile, a richiedere la pensione supplementare.
La pensione è detta supplementare in quanto va ad aggiungersi alla pensione principale liquidata al lavoratore dal fondo previdenziale esonerativo, esclusivo o sostitutivo dell’AGO.
La pensione supplementare può essere diretta o ai superstiti, a seconda che il soggetto che percepisce la prestazione sia il lavoratore stesso ovvero i suoi superstiti.
Fonti
- L. 1338/1962
- L. 214/2011
A chi rivolgersi
La richiesta della pensione supplementare deve essere inoltrata all’INPS per via telematica oppure rivolgendosi ad un Istituto di Patronato (ad es. INCA-CGIL)
Requisiti
Il lavoratore può richiedere la pensione supplementare a condizione che:
- sia già titolare di una pensione liquidata da un fondo previdenziale sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell’AGO (Stato, Enti Locali, Fondi Speciali INPS, ecc.);
- abbia versato almeno 1 contributo settimanale o mensile presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria;
- non abbia maturato i contributi sufficienti per ottenere la pensione autonoma;
- abbia cessato l’attività lavorativa;
- abbia compiuto l’età pensionabile.
L’INPS, a proposito del requisito dell’età pensionabile, ha chiarito che per le domande di pensione supplementare presentate a decorrere dal 1° gennaio 2012, si deve fare riferimento alle nuove età pensionabili introdotte dalla Legge 214/2011, c.d. Riforma Monti (Messaggio INPS 4 gennaio 2013, n. 219).
Soggetti esclusi
Non hanno diritto alla pensione supplementare:
- i titolari di pensione a carico di Casse e Fondi per liberi professionisti (medici, avvocati, ingegneri, ecc.);
- i titolari di pensione a carico dell’ENPALS;
- i titolari di pensione estera;
- i titolari di pensione a carico della Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati.
Decorrenza e calcolo
La pensione supplementare decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della relativa domanda all’INPS.
L’importo è determinato in base ai soli contributi versati, senza possibilità di integrazione al trattamento minimo. Ulteriori contributi versati dopo la decorrenza della pensione supplementare danno diritto a un supplemento di pensione.