TFR (Trattamento di Fine Rapporto) – Tassazione

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Questa voce è stata curata da Marco Rovello

 

Scheda di approfondimento

Gli arretrati di lavoro dipendente e il Trattamento di fine rapporto (TFR) percepiti dal lavoratore sono assoggettati alla disciplina della tassazione separata.

Il TFR rappresenta una categoria di reddito in cui si comprendono tutte le indennità e somme a formazione pluriennale percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro dipendente e il cui ammontare è commisurato alla durata del rapporto di lavoro.

In particolare:

  • il trattamento di fine rapporto (TFR), così come disciplinato dall’art. 2120 del codice civile;
  • le indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto e cioè indennità di buonuscita per i dipendenti statali e indennità premio di servizio per i dipendenti degli enti locali.


NB:Le regole per determinare la base imponibile e l’aliquota applicabile sono contenute nell’articolo 19 del TUIR

L’art. 11, D.Lgs. 47/2000 ha modificato la tassazione del TFR, separando la quota attribuibile a rendimenti finanziari, cioè la rivalutazione annua, dalla restante indennità.
La nuova disciplina si applica a partire dalle somme maturate dall’1.1.2001, per cui la base imponibile, peraltro unica, è composta da due parti distinte, quella maturata fino al 31.12.2000, comprensiva delle rivalutazioni e ridotta di € 309,87 per anno di anzianità, e quella maturata dopo tale data, che esclude la rivalutazione e su cui non spetta la riduzione annua.

La stessa separazione delle modalità di calcolo si applica ai capitali erogati dai fondi di previdenza complementare.
L’art. 2, co. 516, L. 24.12.2007, n. 244, prevede l’istituzione di una commissione di studio sulla disciplina di tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità disciplinate dall’art. 17 TUIR per semplificare il sistema e coordinarlo con la disciplina della previdenza complementare.

Prima di soffermarci sulle quote di TFR maturate dall’1.1.2001, si ritiene opportuno fare le seguenti precisazioni:

  • per i periodi di servizio inferiori all’anno (lavoratori stagionali) la riduzione viene rapportata al mese (ad esempio, per un’attività di 6 mesi la riduzione sarà di 154,94 euro, e il periodo di commisurazione sarà pari a 1); NB. Se il periodo di servizio è inferiore al mese, la riduzione spetta per un mese (25,82 euro);
  • nel caso di svolgimento di rapporto di lavoro a orario ridotto (part time) la riduzione del TFR e altre indennità pari a euro 309,87 è proporzionalmente decurtata. Ad esempio per un lavoratore a orario ridotto pari a 20 ore su 40 settimanali l’importo della riduzione sarà di 154,94 euro annui (20 : 40 = 300 : 600);
  • se parte del TFR è destinato a fondi pensione, l’ammontare della riduzione annua è ridotta proporzionalmente al rapporto fra la quota di TFR destinata al fondo pensione e quella accantonata. Se ad esempio metà della quota di TFR è stata versata al fondo, la riduzione sull’indennità erogata si riduce alla metà (154,94 euro).


Per ciò che concerne le quote di TFR maturate dall’1.1.2001, va detto che gli accantonamenti costituiscono imponibili ridotti della parte del loro ammontare costituita dalle rivalutazioni annuali del fondo accantonato, che vanno separatamente tassate con un’imposta sostitutiva peri all’11%.
Tale imposta si applica annualmente ed è versata dal sostituto d’imposta in acconto entro il 16 dicembre, in misura non inferiore al 90% di quanto dovuto in base alla rivalutazione dell’anno solare precedente o al 90% di quanto si prevede maturerà nell’anno di riferimento.
Il saldo dell’imposta sostitutiva deve essere versato entro il 16 febbraio successivo.

L’aliquota da applicare alla base imponibile è determinata con lo stesso criterio sia nel vecchio che nell’attuale sistema di tassazione.
Infatti si procede con i seguenti passaggi:

  • si calcola il TFR complessivo, che va però depurato, per la parte maturata dall’1/1/2001 della rivalutazione annuale già tassata in forma sostitutiva (11%), non aumentato delle quote TFR destinate a forme pensionistiche complementari;
  • si divide il TFR complessivo per il numero di anni (e mesi) preso a base di commisurazione del TFR, e si moltiplica il risultato per 12 mesi, ottenendo il reddito annuale di riferimento;
  • si calcola l’aliquota Irpef media con la quale il detto reddito di riferimento sarebbe tassato con gli scaglioni Irpef vigenti alla data di cessazione del rapporto di lavoro.


Successivamente si applica l’aliquota alla base imponibile che deriva dalla seguente somma: base imponibile = (TFR 1 – 309,87 x n1) + (TFR 2 – R), dove TFR 1 rappresenta il trattamento maturato fino al 31.12.2000; € 309,87 è l’abbattimento annuale della base imponibile spettante con il sistema previgente (per n1 anni), TFR 2 è il trattamento maturato dall’1.1.2001 e R è il rendimento finanziario, cioè la rivalutazione annuale, tassata in forma sostitutiva con aliquota 11% applicata annualmente.

L’imposta si applica con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all’importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche complementari per il numero degli anni e frazione preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per 12.
L’imposta è riliquidata dagli Uffici finanziari entro il 31 dicembre del 3o anno successivo alla dichiarazione del datore di lavoro (Mod. 770) in base all’aliquota media di tassazione dei 5 anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione del TFR.

Sulle anticipazioni e sugli acconti del TFR l’imposta si applica secondo le norme del TFR citate; anche sulle anticipazioni delle altre indennità si applica l’aliquota prevista dell’art. 19, co. 1, D.P.R. 917/1986, salvo conguaglio.
Fino al 31.12.1997 sulle anticipazioni delle indennità di cui al secondo comma si applicava l’aliquota prevista per il primo scaglione di reddito.
Non sono considerate anticipazioni le quote di TFR destinate a forme previdenziali complementari, anche se il trasferimento riguarda quote di TFR maturate prima dell’1.1.2007.

In attuazione dell’art.2, co. 514, L. 244/2007 (Finanziaria 2008), il D.M. 20.3.2008 individua la misura della riduzione e la relativa modalità di riconoscimento del prelievo fiscale su TFR, indennità equipollenti e altre indennità 1.1 e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, il cui diritto alla percezione sorge dall’1.4.2008:

MISURA DELLA RIDUZIONE
L’Irpef determinata ai sensi dell’ art. 19 TUIR su TFR e indennità equipollenti è ridotta dei seguenti importi:

  • € 70, se il reddito di riferimento non supera € 7500;
  • € 50 (aumentato del prodotto fra € 20 e il risultato del rapporto tra € 28.000, diminuito del reddito di riferimento, e € 20.500);
  • € 50, se il reddito di riferimento è superiore a € 28.000 ma non a € 30.000 (la detrazione spetta per la parte ottenuta dal rapporto tra € 30.000, diminuito del reddito di riferimento, e € 20.000).
    Le riduzioni suddette si applicano anche alle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro solo nel caso in cui il TFR sia integralmente destinato a forme di previdenza complementare.

 

MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO
La riduzione del prelievo fiscale è riconosciuta dai datori di lavoro sostituti d’imposta in relazione ad una sola cessazione del rapporto di lavoro per ogni periodo d’imposta.
Nel caso di lavoratori che percepiscono indennità di fine rapporto dai datori di lavoro non sostituti d’imposta la riduzione è determinata in sede di dichiarazione dei redditi.


Per ulteriori approfondimenti sui redditi di lavoro dipendente si veda anche:

 

 

Indennità equipollenti, altre indennità e incentivi all’esodo

INDENNITA’ EQUIPOLLENTI
Si devono intendere quelle percepite dai dipendenti del comparto pubblico, se commisurate alla durata del rapporto di lavoro dipendente. Sono tassate con i criteri previsti per il TFR, per esempio deducendo dal loro ammontare l’importo di € 309,87 per anno (esclusi gli anni di anzianità convenzionale). La riduzione va rapportata a mese e all’orario di lavoro effettivamente svolto. Le indennità costituite anche con contributi a carico dei lavoratori sono ridotte in misura proporzionalmente corrispondente a tali trattenute.

ALTRE INDENNITA’
Sono imponibili con l’aliquota prevista per l’indennità di fine rapporto. Fino al 31.12.2000 l’imponibile era dato dalla somma che eccedeva i contributi versati dal lavoratore sempre ché non eccedessero il 4% dell’importo percepito senza tener conto degli oneri previdenziali. Con la nuova regolamentazione queste somme, anche se erogate da un soggetto diverso dal datore di lavoro, sono imponibili per intero con la stessa aliquota del TFR.

INCENTIVI ALL’ESODO
Sulle somme corrisposte alla cessazione del rapporto di lavoro di uomini con più di 55 anni e donne con più di 50 anni, di cui si intende incentivare l’esodo, l’imposta si applica la medesima aliquota prevista per la tassazione del TFR ed indennità equipollenti dall’art.17 TUIR. L’incentivo all’esodo non deve essere obbligatoriamente rivolto a tutti i dipendenti o categorie, ma può riguardare una singola persona. La nuova disciplina non si applica ai piani d’incentivo concordati prima del 4.7.2006, per i quali vige un regime transitorio ed ai quali si applica l’aliquota agevolata pari alla metà di quella applicata per la tassazione del TFR In particolare tale disciplina previgente più favorevole si può continuare ad applicare se:

  • le somme corrisposte sono relative a rapporti di lavoro cessati entro il 3.7.2006;
  • le somme corrisposte sono relative a rapporti di lavoro cessati dopo il 4.7.2006, ma in relazione ad atti o accordi, in base ai quali il lavoratore cessa il rapporto di lavoro, aventi data certa, anteriori al 4.7.2006.


Tali atti o accordi devono indicare un termine entro il quale si deve aderire al piano e devono avere data certa.

 

La Previdenza complementare

Ricorrere alla previdenza complementare, attraverso l’adesione ad un fondo pensione o la sottoscrizione di una polizza pensionistica, significa, sostanzialmente, fornirsi di uno strumento idoneo ad assicurare l’integrazione della pensione ordinaria.

Il D.Lgs. 18.2.2000, n. 47 ha riformato, con effetto dall’1.1.2001, la disciplina fiscale applicabile ai fondi pensione di cui al D.Lgs. 21.4.1993, n. 124; la Disciplina delle forme pensionistiche complementari ha poi apportato al decreto suddetto correzioni ed integrazioni.

L’Agenzia delle Entrate, con la C.M. 20.3.2001, n. 29/E, ha fornito i primi chiarimenti relativi a tale riforma e con la C.M. 18.12.2007, n. 70/E ha fornito chiarimenti in merito al regime di tassazione applicabile alle prestazioni pensionistiche complementari. Riguardo alla previdenza complementare per i dipendenti pubblici, precisazioni sono fornite dalla R.M. 8.3.2002, n. 80/E.

Le nuove disposizioni emanate hanno introdotto importanti incentivi tributari sia per quanto riguarda la contribuzione che la tassazione delle prestazioni erogate.
Infatti, come vedremo più dettagliatamente, la nuova disciplina fiscale è intervenuta, tra l’altro, in riferimento:

  • alla deducibilità dal reddito dei contributi versati ai fondi (entro determinati limiti quali: è deducibile dal reddito d’impresa un importo non superiore al 3% delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a fondi pensione complementari. Tale importo va accantonato in una specie di riserva che concorre a formare il reddito se utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell’esercizio);
  • al regime fiscale per le prestazioni erogate, a prescindere dal tipo di prestazione (rendita o capitale);
  • al finanziamento della prestazione che può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro, del committente o mediante conferimento del TFR (Trattamento di Fine Rapporto).


Per definire regole omogenee per la raccolta delle adesioni da parte di tutte le forme pensionistiche complementari, la Deliberazione Covip 29.5.2008 ha emanato il regolamento, in vigore dall’1.10.2008, sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari.

Le forme pensionistiche complementari sono forme di previdenza finalizzate ad erogare una pensione aggiuntiva a quella concessa dagli Istituti di previdenza obbligatoria.

Sono forme pensionistiche complementari:

  • i fondi pensione negoziali;
  • i fondi pensione aperti;
  • i piani individuali pensionistici;
  • i fondi pensione preesistenti, istituiti anteriormente al novembre 1992.


In base alle modalità istitutive, le forme pensionistiche complementari si distinguono anche in collettive e individuali.
Nelle forme collettive l’adesione viene contrattata a livello collettivo e riguarda un gruppo di
lavoratori individuati in base all’appartenenza ad una determinata azienda, gruppo di aziende, comparto o settore produttivo.
Esse sono attuate mediante:

  • fondi pensione di natura negoziale istituiti per effetto di un contratto o accordo collettivo di
    lavoro anche aziendale (c.d. “fondi chiusi”);
  • fondi aperti che ricevono adesioni collettive;
  • fondi preesistenti.


Esistono poi ulteriori forme pensionistiche complementari collettive quali i fondi istituiti o promossi dalle regioni.
Nelle forme individuali, invece, l’adesione avviene su base individuale, a prescindere dal tipo di attività prestata e dall’esercizio o meno di attività lavorativa.
Le forme individuali sono attuate mediante adesione individuale a fondi pensione aperti o mediante piani pensionistici individuali.

Possono aderire alle forme pensionistiche complementari:

  • i lavoratori dipendenti, sia del settore privato che del settore pubblico;
  • i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal Decreto legislativo n. 276 del 2003 (legge Biagi), vale a dire, contratto di lavoro in somministrazione, intermittente, ripartito, a tempo parziale, apprendistato, inserimento, a progetto, occasionale;
  • i lavoratori autonomi (compresi i titolari di reddito d’impresa) e i liberi professionisti;
  • i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro;
  • le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari, nonché coloro che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti, in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta.


Inoltre, possono aderire alle forme pensionistiche complementari di carattere individuale anche persone diverse da quelle sopra elencate, come, ad esempio, chi non ha reddito da lavoro o coloro che risultano fiscalmente a carico di altri.

Affinché le persone fiscalmente a carico possano effettivamente iscriversi ad un fondo pensione di natura negoziale è necessario che tale facoltà sia espressamente prevista dallo statuto del fondo pensione.

La legge prevede due tipologie di fondi pensione:

FONDI PENSIONE CHIUSI (O NEGOZIALI)
Sono quelli che scaturiscono da contratti o accordi collettivi anche aziendali che individuano l’area dei destinatari, cioè i lavoratori ai quali il fondo si rivolge sulla base dell’appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad un determinato territorio (es. regione o provincia autonoma).
Il fondo pensione negoziale è un soggetto giuridico autonomo dotato di organi propri (assemblea, organi di amministrazione e controllo e responsabile del fondo, ecc.).
L’attività del fondo consiste essenzialmente nella raccolta delle adesioni e dei contributi, nell’individuazione della politica di investimento delle risorse, nella gestione finanziaria e nella erogazione delle prestazioni;

FONDI PENSIONE APERTI
Sono quelli istituiti direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione, società di gestione del risparmio.
Nell’ambito del patrimonio della società che li istituisce, i fondi pensione aperti costituiscono un patrimonio separato ed autonomo finalizzato esclusivamente all’erogazione delle prestazioni previdenziali.
L’adesione ai fondi aperti può avvenire in forma collettiva o individuale.
La gestione finanziaria del fondo aperto è svolta generalmente dalla stessa società che lo ha istituito.
La banca depositaria, come per i fondi negoziali, deve essere un soggetto esterno.
Il responsabile del fondo aperto svolge la propria attività in modo autonomo rispetto alla società che ha istituito il fondo e ha il compito di verificare che la gestione avvenga nell’esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto di norme, regolamenti e contratti.
L’interesse degli aderenti è tutelato anche dall’organismo di sorveglianza.

Oltre alle due tipologie citate ci sono poi fondi pensione preesistenti, ossia forme pensionistiche complementari già istituite alla data del 15 novembre 1992 che presentano caratteristiche particolari rispetto ai fondi istituiti successivamente (come, ad esempio, la possibilità di gestire direttamente le risorse senza ricorrere a intermediari specializzati).

Il Decreto legislativo n. 252 del 2005 stabilisce che l’adeguamento di tali forme alle norme dello stesso decreto deve avvenire secondo criteri, modalità e tempi stabiliti dal Ministero dell’Economia di concerto con quello del Lavoro, sentita la COVIP.
L’adesione a questa tipologia di fondo avviene su base collettiva e l’ambito dei destinatari è individuato dagli accordi o contratti aziendali o interaziendali.

Per ciò che concerne il beneficio fiscale va detto che i contributi versati alle forme di previdenza complementare dal lavoratore e dal datore di lavoro (o committente) sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef per un importo non superiore a 5.164,57 euro.
La deduzione è ammessa a prescindere da chi effettua il versamento o dalla tipologia di reddito da egli prodotta e sia che si tratti di contributi volontari che di contributi dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali.

L’agevolazione determina un risparmio in termini di minori imposte pagate pari all’aliquota fiscale più elevata applicata al reddito complessivo del lavoratore.
Ai fini del computo del limite di 5.164,57 euro si deve tener conto di tutti i versamenti che affluiscono alle forme pensionistiche, collettive e individuali.
Occorre considerare, pertanto:

  • le quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi per TFR e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell’articolo 2117 del codice civile;
  • i contributi versati a favore dei familiari fiscalmente a carico.


Dal 2007 la deducibilità è stata estesa anche ai contributi versati a forme pensionistiche complementari istituite presso gli Stati membri dell’Unione Europea e presso gli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazione.
In sostanza, dal punto di vista fiscale, i contributi versati a forme pensionistiche di Paesi sopra indicati sono stati equiparati a quelli italiani.

Si continua a beneficiare ugualmente del vantaggio della deducibilità fiscale, anche nei casi di prosecuzione volontaria, oltre il raggiungimento dell’età pensionabile, dei versamenti dei contributi alle forme pensionistiche complementari.

Si ricorda che tale scelta di contribuzione libera è ammessa a condizione che l’aderente possa far valere, alla data del pensionamento, almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

 

Fonti normative

  • Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
  • Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124
  • Legge 8 agosto 1995, n. 335
  • Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47
  • Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168
  • Legge 23 agosto 2004, n. 243
  • Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) – art. 1, comma 749
  • Deliberazione 29 maggio 2008 Commissione di vigilanza sui fondi pensione – Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari (Gazzetta Ufficiale n. 142 del 19 giugno 2008)
  • Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29/E del 20 marzo 2001
  • Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 78/E del 6 agosto 2001
  • Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 210/E del 1° luglio 2002
  • Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 70/E del 18 dicembre 2007

 

 

A chi rivolgersi

  • Istituti di previdenza o Ente pensionistico
  • Professionisti abilitati

 

 

Previdenza complementare e TFR

Il D.Lgs. 5.12.2005, n. 252 ha previsto, a decorrere dal 1.1.2008, la riforma del TFR con relativa destinazione a fondi di previdenza complementare, su cui è data informazione più specifica nella scheda di approfondimento.

E’ importante aggiungere che la Finanziaria 2007 ha anticipato la riforma di cui sopra facendola decorrere dall’1.1.2007. Pertanto, entro il 30.6.2007 o entro 6 mesi dall’assunzione, i lavoratori devono scegliere se conferire il proprio TFR a fondi di previdenza complementare o mantenerlo in azienda.

La scelta del lavoratore sulla destinazione del TFR può essere effettuata in modo esplicito oppure in modo tacito.

Per esercitare la scelta in modo esplicito sulla destinazione del TFR bisogna utilizzare gli appositi moduli (approvati con il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 30 gennaio 2007).
In particolare i lavoratori dipendenti, già in attività al 31 dicembre 2006, devono compilare il modello TFR1, mentre i lavoratori dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 2006 devono compilare il modello TFR2.

Il modulo deve essere consegnato al lavoratore dal suo datore di lavoro. Una volta compilato, deve essere restituito al datore di lavoro, il quale è tenuto a rilasciare copia controfirmata per ricevuta.
I modelli TFR1 o TFR2 devono essere utilizzati anche se si sceglie di mantenere il TFR futuro presso il proprio datore di lavoro.

Come già anticipato i lavoratori possono scegliere tra:

  • conferimento del TFR futuro ad una forma pensionistica complementare;
  • mantenimento del TFR in azienda.

Nel secondo caso, se si lavora presso un’azienda che occupa meno di 50 dipendenti, il TFR futuro continua ad essere effettivamente accantonato presso l’azienda.
Se invece si lavora presso un’azienda con almeno 50 dipendenti il TFR futuro è trasferito dall’azienda al Fondo della Tesoreria dello Stato per l’erogazione del TFR istituito presso l’Inps.
Il TFR versato a questo fondo sarà amministrato con le identiche modalità con le quali è gestito dal datore di lavoro.

In caso di conferimento esplicito del TFR futuro ad una forma pensionistica complementare si applicano regole diverse a seconda della situazione del lavoratore:

Lavoratori di prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993 che, alla data del 31 dicembre 2006, non versano TFR ad alcuna forma di previdenza complementare
Possono decidere di versare ad una qualsiasi forma di previdenza complementare tutto il TFR futuro oppure la percentuale prevista dagli accordi collettivi applicati al rapporto di lavoro. In mancanza di accordi collettivi che dispongano in merito al conferimento del TFR devono versare almeno il 50% del TFR futuro. La quota di TFR futuro non conferita resta in azienda oppure, in caso di azienda con almeno 50 dipendenti, viene versata al Fondo della Tesoreria dello Stato per l’erogazione del TFR istituito presso l’Inps.

Lavoratori di prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993 che, alla data del 31 dicembre 2006, versano già una quota di TFR a forme di previdenza complementare
Possono decidere di versare la restante quota (quella ancora disponibile) di TFR futuro alla forma pensionistica alla quale già aderiscono oppure di mantenere immutata la situazione precedente. La quota di TFR futuro non conferita resta in azienda oppure, in caso di azienda con almeno 50 dipendenti, viene versata al Fondo della Tesoreria dello Stato per l’erogazione del TFR istituito presso l’Inps.

Lavoratori di prima occupazione successiva al 29 aprile 1993 che, alla data del 31 dicembre 2006, non versano il TFR a forme di previdenza complementare
Possono scegliere di conferire tutto il TFR futuro ad una qualsiasi forma di previdenza complementare oppure di mantenere il TFR.
La quota di TFR futuro non conferita resta in azienda oppure, in caso di azienda con almeno 50 dipendenti, viene versata al Fondo della Tesoreria dello Stato per l’erogazione del TFR istituito presso l’Inps.

Lavoratori di prima occupazione successiva al 29 aprile 1993 che, alla data del 31 dicembre 2006, versano già il TFR a forme di previdenza complementare
Non devono effettuare alcuna scelta poiché hanno già destinato tutto il TFR alla forma pensionistica alla quale hanno aderito. La quota di TFR futuro non conferita resta in azienda oppure, in caso di azienda con almeno 50 dipendenti, viene versata al Fondo della Tesoreria dello Stato per l’erogazione del TFR istituito presso l’Inps.

Se entro il termine stabilito (30 giugno per i lavoratori già in attività al 31 dicembre 2006 oppure sei mesi dalla data di assunzione, se successiva al 31 dicembre 2006), il lavoratore non esprime alcuna indicazione sulla destinazione del TFR (scelta tacita), il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro alla forma pensionistica collettiva prevista dall’accordo aziendale oppure, in mancanza di accordo aziendale, dagli accordi o contratti collettivi anche territoriali.

In presenza di più forme pensionistiche collettive, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro alla forma individuata con accordo aziendale o, in mancanza di specifico accordo, alla forma alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda.

In assenza di una forma pensionistica collettiva individuabile sulla base di questi criteri, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro ad un’apposita forma pensionistica complementare istituita presso l’Inps, denominata FondInps, alla quale si applicano le stesse regole di funzionamento delle altre forme di previdenza complementare.

I fondi pensione che ricevono il TFR per effetto della modalità di scelta tacita (o silenzio assenso) devono investire le risorse nella linea a contenuto più prudenziale.
Ciò per ottenere nel medio-lungo periodo un tasso di rendimento comparabile a quello del TFR e, comunque, con modalità tali da garantire almeno la restituzione del capitale versato dopo un determinato periodo anche al verificarsi di determinati eventi quali ad esempio il pensionamento, l’invalidità permanente, l’inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi.
Il lavoratore può altrimenti scegliere di lasciare il TFR in azienda.
In questo caso (ricordiamo che in questo caso, qualora si tratti di aziende con almeno 50 dipendenti, il TFR viene versato al Fondo della Tesoreria dello Stato presso l’Inps) egli sceglie di mantenere il TFR con tutte le sue attuali caratteristiche.
Restano pertanto uguali le modalità di rivalutazione, le possibilità di ottenere anticipazioni, la modalità di pagamento al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Va ricordato che la destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica complementare, sia in modo esplicito sia in modo tacito:

  • riguarda esclusivamente il TFR futuro. Il TFR maturato fino alla data di scelta resta accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato alla fine del rapporto di lavoro con le rivalutazioni di legge;
  • determina l’automatica iscrizione del lavoratore alla forma prescelta. Il lavoratore iscritto avrà diritto alle informazioni e parteciperà alla forma di previdenza complementare cui ha aderito;
  • non può essere revocata, mentre la scelta di mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro può in ogni momento essere revocata per aderire ad una forma pensionistica complementare.


Ci si chiede infine cosa succede in caso di adesione ai fondi pensione.

 

Adesione ai Fondi pensione

Il versamento del TFR e degli eventuali altri contributi presso i fondi pensione dà luogo, al raggiungimento dei requisiti, alla liquidazione di una pensione aggiuntiva a quella obbligatoria.

La pensione complementare si ottiene quando si maturano i requisiti di legge per la pensione pubblica, di vecchiaia o di anzianità, purché si siano cumulati almeno 5 anni di partecipazione nel fondo pensione.
L’iscritto può ottenere la pensione complementare con un anticipo massimo di 5 anni rispetto alla pensione obbligatoria, nei casi di non occupazione superiore a 48 mesi e di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
In caso di decesso prima che si raggiunga il diritto alla pensione complementare, l’intera posizione è versata agli eredi o alle persone che il titolare ha indicato per iscritto.

Non si distingue più tra prestazioni erogate sotto forma di capitale e prestazioni erogate sotto forma di rendita.
Ai fini del prelievo fiscale, infatti, le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche (sia in forma di capitale che di rendita) sono considerate redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e assoggettate allo stesso regime di tassazione.

Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale e in forma di rendita sono assoggettate a tassazione per il loro ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente redditi già assoggettati ad imposta (da assumere al netto dell’imposta).

Sulla parte imponibile delle prestazioni citate il fondo pensione opera una ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota del 15%.

Il lavoratore può anche scegliere di farsi liquidare il capitale accumulato. Questo, però, non può essere liquidato interamente, ma solo fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato, mentre il restante 50% verrà comunque corrisposto come pensione. La pensione potrà essere percepita interamente in capitale solo se:

  • convertendo in rendita almeno il 70% del montante finale, la pensione risulterà inferiore al 50% dell’assegno sociale;
  • il lavoratore è un vecchio iscritto, ossia è iscritto a forme di previdenza complementare prima del 29 aprile 1993.


Analogamente a quanto avviene con il TFR lasciato in azienda, in alcuni casi e ricorrendo particolari condizioni, possono essere richieste anticipazioni della posizione maturata nei Fondi Pensione.
Le anticipazioni possono essere richieste:

  1. in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie per gravissime situazioni personali, del coniuge o dei figli, o per terapie e interventi straordinari certificati da pubbliche autorità (la tassazione, al netto dei redditi già assoggettati a imposta, avviene con una ritenuta del 15%);
  2. dopo 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l’acquisto della prima casa per sé o per i figli, per interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento restauro o ristrutturazione (in questi casi la tassazione, al netto dei redditi già assoggettati a imposta, avviene con una ritenuta del 23%);
  3. dopo 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze (la tassazione è uguale a quella prevista per la prima casa).

Le anticipazioni sopra elencate sono soggette ad imposta sostitutiva con aliquota variabile a seconda della tipologia.

In particolare:

Anticipazioni del gruppo 1
Vale a dire quelle erogate in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche: ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento.
È prevista, inoltre, una riduzione di detta aliquota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
La ritenuta si applica sull’importo erogato al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili.

Anticipazioni del gruppo 2
Vale a dire quelle erogate decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto e la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli: ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento.
La ritenuta si applica sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili. Non è prevista alcuna riduzione.

Anticipazioni del gruppo 3
Vale a dire quelle erogate decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti: ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento.
La ritenuta va applicata sull’importo erogato al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili. Non è prevista alcuna riduzione.

Le ritenute sulle somme anticipate devono essere applicate e versate dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni.
Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell’iscritto, in qualunque momento.
L’iscritto che perde il diritto all’iscrizione al fondo, per perdita dei requisiti di partecipazione, in alternativa al trasferimento della posizione, può chiedere, in alcuni casi previsti dalla riforma, la restituzione parziale o totale della posizione maturata.
La posizione può anche essere mantenuta nel fondo senza il versamento di ulteriori contribuzioni.

Il riscatto è consentito nella misura del 50% in caso di disoccupazione di durata fra 12 e 48 mesi o in caso di mobilità o cassa integrazione.

L’iscritto può richiedere il riscatto totale nei casi di disoccupazione superiore a 48 mesi o invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

Il riscatto immediato per perdita dei requisiti di partecipazione è possibile nel caso di adesione a forme collettive, ove sia previsto dallo statuto.
In tal caso la tassazione è tuttavia meno favorevole rispetto ai casi già citati poiché si applica l’aliquota del 23% anziché del 15%.
Nel caso di decesso, prima che si raggiunga il diritto alla prestazione pensionistica, l’intera posizione è riscattata dagli eredi o dai diversi beneficiari indicati dall’iscritto.

 

Fonti normative

  • C.M. 20.3.2001, n. 29/E
  • D.Lgs. 18.2.2000, n. 47
  • C.M. 18.12.2007, n. 70/E
  • R.M. 8.3.2002, n. 80/E
  • Deliberazione Covip 29.5.2008

 

 

A chi rivolgersi

  • Istituti di previdenza o Ente pensionistico
  • Professionisti abilitati