Speciale Emergenza COVID-19 – INAIL

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INAIL, istruzione operativa 1° marzo 2021
Tutela assicurativa Inail e rifiuto di sottoporsi a vaccino anti Covid-19 da parte del personale infermieristico
L’INAIL rende nota la propria posizione circa la possibilità di riconoscere come infortunio l’eventuale contrazione del virus da Covid-19 da parte di personale infermieristico che non abbia aderito alla profilassi vaccinale, con conseguente ammissione dei lavoratori contagiati alla relativa tutela assicurativa. Il rifiuto di vaccinarsi, configurandosi come esercizio della libertà di scelta del singolo individuo rispetto a un trattamento sanitario, non può costituire un’ulteriore condizione a cui subordinare la tutela assicurativa dell’infortunato. Pertanto i sanitari che non acconsentono a sottoporsi a vaccinazione, se contagiati sul luogo di lavoro potranno godere della copertura Inail contro gli infortuni.

 

INAIL, circolare 20 maggio 2020 n. 22
Tutela infortunistica nei casi di accertata infezione da coronavirus in occasione di lavoro
L’Istituto chiarisce che l’infezione da coronavirus (SARS-Cov-2), come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, è tutelata e riconosciuta quale infortunio sul lavoro. Anche a proposito del COVID-19 viene così riaffermato un principio vigente da decenni, confermato sia dalla medicina legale che dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le patologie infettive contratte in occasione di lavoro vanno inquadrate e trattate come infortunio sul lavoro, equiparando la causa virulenta a quella violenta propria dell’infortunio, anche quando i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo.

 

INAIL, comunicato 15 maggio 2020
Infortunio sul lavoro per Covid-19 e responsabilità civile e penale
Col comunicato, l’INAIL, in riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale per le infezioni da Covid-19 di cui l’Inail abbia accertato l’origine professionale, precisa che “I criteri applicati dall’Inail per l’erogazione delle prestazioni assicurative ai lavoratori che hanno contratto il virus sono totalmente diversi da quelli previsti in sede penale e civile, dove, diversamente dal piano assicurativo, è sempre necessario dimostrare il dolo o la colpa per il mancato rispetto.

 

INAIL, circolare n. 13 del 3 aprile 2020
Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni Inail. Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro
L’Inail impartisce istruzioni operative ai propri uffici in merito alle disposizioni contenute nel decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, di interesse in materia infortunistica, nonché di prestazioni a carico dell’Istituto. In particolare l’art. 42 del citato decreto-legge ha disposto, per il periodo dal 23 febbraio al 1° giugno 2020, la sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione per le richieste di prestazioni erogate dall’INAIL e la sospensione dei termini di revisione della rendita corrisposta dall’INAIL.