Idoneità (sistemazione) alloggiativa per lavoratori stranieri

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Questa voce è stata curata da Sergio Palombarini e Giulia Nibi

 

Nozione

Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato dei cittadini extracomunitari deve necessariamente prevedere la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 5-bis, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 286/1998, Testo Unico sull’Immigrazione).

L’impegno del datore di lavoro a garantire la disponibilità di un alloggio idoneo per il lavoratore si configura come una garanzia sussidiaria, in quanto tale onere sussiste soltanto qualora il prestatore di lavoro extracomunitario non sia in grado di provvedervi prima del suo ingresso in Italia.

L’art. 8 bis del D.P.R. 394/1999 (Regolamento di attuazione del Testo Unico sull’Immigrazione) precisa che il datore di lavoro, al momento della richiesta di assunzione del lavoratore straniero (art. 22 del Testo Unico sull’Immigrazione) deve indicare con un’apposita dichiarazione, inserita nella domanda di assunzione del lavoratore straniero, nonché nella proposta di contratto di soggiorno, un alloggio fornito di requisiti di abitabilità e idoneità igienico sanitaria, o che rientri nei parametri previsti dal Testo Unico.

La certificazione attestante l’idoneità dell’alloggio, vale a dire il rispetto dei parametri minimi previsti dalle singole leggi regionali per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, deve essere richiesta all’Ufficio Tecnico del Comune o, in via alternativa, all’Ufficio di Igiene Pubblica dell’A.S.L.

Per quanto riguarda il regime economico di ripartizione delle spese, l’art. 2, nono comma, del D.L. 195/2002, convertito in Legge 222/2002, ha introdotto la possibilità di rivalsa da parte dei datori di lavoro che abbiano sostenuto le spese per fornire allo straniero un alloggio rispondente ai requisiti di legge, attribuendo loro il diritto di trattenere mensilmente dalla retribuzione del dipendente, per tutta la durata della prestazione, una somma massima pari ad un terzo dell’importo complessivo mensile.

L’art. 30-bis, quarto comma del Regolamento di esecuzione del Testo Unico sull’Immigrazione, specifica che qualora il datore di lavoro intenda rivalersi delle spese per la messa a disposizione dell’alloggio, trattenendo dalla retribuzione mensile una somma pari ad un terzo del suo importo, la decurtazione deve essere espressamente prevista nella proposta di contratto di soggiorno, che ne deve determinare la misura.

Inoltre, non si fa luogo alla decurtazione con riferimento ai rapporti di lavoro per i quali il corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro fissi il trattamento economico tenendo già conto che il lavoratore fruisce di un alloggio messo a disposizione dal datore (è il caso, ad esempio, del lavoro domestico).

La sussistenza dei parametri di idoneità deve essere autocertificata all’atto del rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi dell’art. 13 comma 2 bis del Regolamento di attuazione: infatti, il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinato alla sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, nonché alla consegna di autocertificazione del datore di lavoro attestante la sussistenza di un alloggio per il lavoratore, fornito dei parametri richiamati dall’articolo 5- bis, comma 1, lettera a), del Testo unico sull’Immigrazione.

 

Normativa di riferimento

  • Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 25, Testo Unico sull’Immigrazione
  • Decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento di attuazione del Testo Unico sull’Immigrazione
  • Legge 9 ottobre 2002, n. 222, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari

 

 

Voci correlate