Assegno sociale e stato di bisogno: nozione

19 Dicembre 2025

Corte di Cassazione, ordinanza 19 dicembre 2025, n. 33302

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso esaminato in giudizio, l’INPS aveva negato l’assegno sociale di cui all’art. 3 co. 6 L. n. 335/1995, ritenendo insussistente lo stato di bisogno del richiedente, poiché pochi mesi prima della domanda egli aveva rinunciato, in sede di separazione consensuale, all’assegno di mantenimento a carico del coniuge, dichiarando a verbale di essere economicamente autosufficiente. La Cassazione, accogliendo il ricorso del richiedente, afferma che: (i) ai fini dell’assegno sociale, rileva esclusivamente lo stato di bisogno effettivo, desunto dall’assenza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti rispetto alle soglie indicate dalla legge, restando irrilevanti altri indici di autosufficienza economica o redditi solo potenziali; (ii) non assume pertanto rilievo il fatto che il richiedente abbia rinunciato a un assegno di mantenimento cui avrebbe potuto avere diritto, poiché la mancata richiesta non è equiparabile all’assenza dello stato di bisogno, che non deve essere incolpevole; (iii) la rinuncia al mantenimento può rilevare solo ove sia provato un intento fraudolento o elusivo, volto a simulare artificiosamente una condizione di bisogno per ottenere la prestazione assistenziale.