Corte di Cassazione, ordinanza 29 luglio 2022, n. 23744
Sulla natura della diffida accertativa.
La diffida accertativa, disciplinata dall’art. 12 del D. Lgs. n.124 del 2004, è l’atto, con attitudine a diventare titolo esecutivo entro un determinato termine dalla notifica, con cui l’organo ispettivo del Ministero del lavoro diffida un datore di lavoro a pagare a un lavoratore un credito accertato nel corso dell’attività di vigilanza. Un lavoratore aveva notificato alla società ex datrice di lavoro un atto di precetto intimando il pagamento di somme a lui spettanti sulla base di una diffida accertativa emessa dalla Direzione Provinciale del Lavoro e confermata dal Comitato Regionale per i rapporti di lavoro. Nel giudizio di opposizione, Tribunale e Corte d’appello avevano accolto l’eccezione di estinzione nel merito del debito formulata dalla società, respingendo la deduzione di inammissibilità dell’opposizione per passaggio in giudicato della diffida. Nel confermare le pronunce di merito, la Cassazione osserva che la diffida accertativa, essendo un atto di natura amministrativa, allorché non sia opposta o – come nel caso di specie – sia confermata dal Comitato regionale, è idonea ad acquisire valore di titolo esecutivo, ma non determina il passaggio in giudicato dell’accertamento in essa contenuto circa la fondatezza della pretesa fatta valere dal prestatore di lavoro, accertamento che può quindi sempre essere contestato in giudizio.