L’anticipazione del TFR non può essere mensile e/o priva di causale

20 Maggio 2025

Corte di Cassazione, sentenza 20 maggio 2025, n. 13525

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel giudizio in cui una società aveva contestato la pretesa dell’INPS di assoggettare a contribuzione l’anticipo del t.f.r. corrisposto mensilmente ai propri dipendenti, la Cassazione afferma che: (i) il meccanismo legale dell’anticipazione del t.f.r., delineato dall’art. 2120 c.c., è fondato su determinati precisi presupposti (una tantum, causale specifica, tetto del 70%, otto anni di anzianità etc.). modificabili dall’autonomia privata a vantaggio dei dipendenti in limiti compatibili con la portata eccezionale dell’istituto (es. prevedendo causali aggiuntive o importi superiori), senza sovvertire la struttura stessa dell’anticipazione; (ii) l’erogazione mensile e continuativa del t.f.r., priva di causale, svuota la funzione dell’anticipazione e si pone in contrasto con il principio dell’accantonamento progressivo; (iii) per effetto di tale distorsione, le somme così corrisposte non possono considerarsi anticipazioni in senso tecnico, ma retribuzione ordinaria soggetta a contribuzione previdenziale.