NASpI: ai fini del requisito delle 30 giornate vale anche il lavoro “non svolto” ma retribuito
Corte di Cassazione, sentenza 21 maggio 2025, n. 13558
Come è noto, ai fini della concessione dell’indennità di disoccupazione NASpI, il D. Lgs. n. 22/2015 richiede, tra l’altro, il requisito di “30 giornate di lavoro effettivo” nei 12 mesi precedenti la disoccupazione dell’interessato. Sorto in un giudizio il problema dell’interpretazione di tale requisito, la Cassazione chiarisce che: (i) ai fini indicati, le “30 giornate di lavoro effettivo” sono integrate anche da quelle di ferie o riposi retribuiti e da ogni altra giornata che dia luogo al diritto del dipendente alla retribuzione e al pagamento dei contributi; (ii) diversa è la regola in caso di sospensione legale del rapporto di lavoro comportante l’interruzione delle reciproche obbligazioni principali – come in presenza di maternità, malattia, cassa integrazione o contratti di solidarietà a zero ore –: in queste circostanze, il lavoro non può considerarsi “effettivo”; (iii) tale sospensione, tuttavia, non penalizza il lavoratore: si applica infatti il principio della neutralizzazione, in forza del quale i periodi di sospensione per cause tutelate dalla legge sono esclusi dal computo dei dodici mesi utili per individuare le 30 giornate di lavoro effettivo.