Accertamento tecnico preventivo e giudizio ex art. 445-bis c.p.c.: il giudice deve pronunciarsi sull’intera domanda
Corte di Cassazione, ordinanza 21 gennaio 2026, n. 1298
Una lavoratrice, all’esito della procedura di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c. relativa all’assegno ordinario di invalidità, aveva introdotto il giudizio di merito chiedendo il riconoscimento della prestazione dalla data della domanda amministrativa o, in subordine, dalla diversa decorrenza indicata dal CTU nominato nella fase di a.t.p. Il Tribunale aveva rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondate le critiche mosse alla consulenza tecnica e qualificandole come mero dissenso diagnostico. La Cassazione accoglie il ricorso e chiarisce che: (i) nel giudizio introdotto ai sensi dell’art. 445-bis, sesto comma, c.p.c., il giudice è chiamato a pronunciarsi sull’intera domanda di accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti la prestazione, e non soltanto sui motivi di dissenso formulati avverso la CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo; (ii) l’a.t.p. costituisce una condizione di procedibilità della domanda, ma non ne delimita l’oggetto, che resta quello proprio di un ordinario giudizio di accertamento; (iii) ne consegue che una decisione che si limiti a valutare e respingere i singoli motivi di opposizione alla consulenza, senza esaminare tutte le condizioni sanitarie dedotte — comprese quelle poste a fondamento di domande subordinate, come la diversa decorrenza del requisito sanitario — integra violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 445-bis c.p.c.; (iv) diversamente opinando, si lascerebbe priva di accertamento giudiziale una parte della pretesa fatta valere, in contrasto con la struttura e la funzione del procedimento delineato dal legislatore.