Consiglio di stato, sentenza 12 febbraio 2016 n. R.G. 2940/2015

12 Febbraio 2016

In materia d’impiego pubblico, il potere del giudice ordinario di disapplicare l’atto amministrativo non è ipotizzabile quando l’utilità perseguita dall’impiegato è conseguibile solo con l’esercizio in senso diverso del potere amministrativo.

Tipo di Atto: Consiglio di Stato - Corte dei Conti

Nel caso in esame, i ricorrenti chiedevano l’annullamento di un atto riorganizzativo della regione datrice di lavoro, nella parte in cui non comprendeva tra le categorie da sopprimere dal ruolo quelle dei dipendenti in possesso dei requisiti pensionistici ante legge n. 214/2011, che così avrebbero potuto fruire del pensionamento “in deroga” a tale legge. Mentre il TAR aveva ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario, cui spetta la disapplicazione degli atti amministrativi che producono effetti sfavorevoli sul rapporto di lavoro, il Consiglio di Stato rileva che nel caso di specie la mera disapplicazione dell’atto non sarebbe sufficiente a realizzare l’utilità perseguita dai dipendenti, essendo a tal fine necessario un atto positivo della P.A. che includa la suddetta categoria tra quelle soppresse dal ruolo; per cui la questione, in cui sono in gioco interessi legittimi e non diritti, può essere giudicata solo dal giudice amministrativo. – Sezione: processuale