Corte costituzionale, sentenza 11 aprile 2023, n. 67

11 Aprile 2023

Costituzionale la disciplina della chiamata in causa del terzo nel processo del lavoro, con provvedimento all’udienza di discussione.

Tipo di Atto: Corte Costituzionale

In una causa di lavoro in cui il convenuto aveva chiesto la chiamata in giudizio di un terzo, il giudice aveva sollevato questione di costituzionalità degli artt. 418 e 420 c.p.c., nella parte in cui non prevedono l’obbligo per il convenuto che chiama un terzo di proporre, a pena di inammissibilità, l’istanza di fissazione di una nuova udienza già nella memoria di costituzione. La questione era stata fondata sull’art. 3 Cost. (disparità di trattamento rispetto alla disciplina della domanda riconvenzionale) e 111 Cost. (contrasto col principio della ragionevole durata del processo). La Corte costituzionale, nel dichiarare non fondate le questioni sollevate dal Tribunale rimettente e dopo l’analitica ricostruzione della disciplina positiva dell’istituto, osserva che: (i) la chiamata in causa del terzo, a differenza della domanda in via riconvenzionale, non è proposta nei confronti di un soggetto che è già parte del giudizio ma di un terzo e ciò impedisce di considerare come ingiustificata la differenza di trattamento che il legislatore riserva a questi due istituti; (ii) la collocazione nell’udienza di discussione della decisione del giudice sulla chiamata in causa del terzo ha la finalità di garantire al ricorrente, che di solito è il lavoratore, il diritto al contraddittorio in udienza, prima ancora dell’autorizzazione della chiamata richiesta dal convenuto, anche in ordine alla possibilità che quest’ultima finisca con l’aggravare eccessivamente la durata del processo.