Corte costituzionale, sentenza 13 maggio 29015 n. 78
Anche la Corte costituzionale si pronuncia sull’individuazione del giudice dell’opposizione alle ordinanze ex lege Fornero in materia di licenziamenti.
Definitivamente chiusa la questione dell’individuazione del giudice dell’opposizione alle ordinanze di cui alla legge Fornero in materia di licenziamenti cui è applicabile la tutela reale di cui all’art. 18 S.L. Dopo le pronunce della Cassazione (cfr., da ultimo, Cass. n. 9115/2015, nel n. 11 di questa Newsletter), anche la Corte costituzionale valuta l’articolazione in una fase sommaria (che si conclude con un’ordinanza) e in una a cognizione piena (attivata dall’opposizione all’ordinanza) come riferita ad un giudizio unitario di primo grado e pertanto richiama la propria giurisprudenza, secondo cui in tal caso l’identità del soggetto persona fisica del giudice non comporta per lo stesso l’obbligo di astensione nel giudizio di opposizione.
Sezione: processuale