Corte costituzionale, sentenza 20 novembre 2017 n. 241
Irragionevole, nei giudizi previdenziali, imporre a pena di inammissibilità l’indicazione del valore della prestazione richiesta.
Per evitare il fenomeno di giudizi previdenziali di valore irrisorio, promossi con esclusivo vantaggio delle spese legali, una norma del 2009 stabilì che quest’ultime non potessero superare il valore della prestazione richiesta. Successivamente, al fine dichiarato di scoraggiare fenomeni elusivi consistenti nel non quantificare il valore della causa, una norma del 2011 aggiunse la sanzione dell’inammissibilità per le domande che non indicassero tale valore. La Corte ha ora dichiarato l’incostituzionalità di quest’ultima disposizione per manifesta irragionevolezza della stessa, per l’eccessiva gravità della sanzione rispetto al fine perseguito.
Sezione: processuale