Corte d’Appello di Bologna, 30 aprile 2019

30 Aprile 2019

Per verificare l’assolvimento della prova del carattere ritorsivo del licenziamento, occorre valutare gli indizi prodotti dal lavoratori complessivamente e in concatenazione tra loro non singolarmente, come previsto dall’art. 2729 c.c.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, riconosce assolto l’onere probatorio circa la ritorsività del licenziamento comminato ad un lavoratore, affermando che l’esame degli elementi indiziari allegati da parte del lavoratore, onerato della prova, non va effettuata in modo parcellizzato ma valutando la loro concatenazione. Dunque, nel caso concreto, oltre all’infondatezza e alla pretestuosità delle ragioni addotte a giustificato motivo oggettivo del licenziamento, accertate già in primo grado, ricorreva una serie di condotte indiziarie che, complessivamente valutate, accertavano la natura ritorsiva dello stesso (successione di rilievi pretestuosi, presentazione di una querela contro il lavoratore, mancato pagamento della retribuzione con necessità del dipendente di agire per il suo recupero, ecc.).

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito