Corte d’Appello di Milano, 21 novembre 2018

21 Novembre 2018

Il ricorso in giudizio dichiarato inammissibile, perché proposto in forma ordinaria invece che col “rito Fornero”, è comunque atto idoneo sul piano sostanziale ad evitare la decadenza di cui all’art. 6 L. 604/66. E’ inoltre valida e applicabile la tutela reale convenzionale pattuita in deroga al regime di cui al D.Lgs. 23/2015.
La Corte d’Appello di Milano conferma l’idoneità del ricorso pur dichiarato inammissibile (poiché proposto ai sensi dell’art. 414 c.p.c., anziché secondo la legge 92/2012), a impedire la decadenza dall’impugnazione giudiziale del licenziamento di cui all’art. 6 della L. 604/66. Tale pronuncia incide unicamente sugli aspetti processuali del giudizio, con applicazione dell’art. 427 c.p.c., e non già sul diritto sostanziale. Peraltro, ritiene la Corte, il Tribunale avrebbe dovuto convertire il rito processuale, piuttosto che dichiarare l’inammissibilità.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito