Corte di cassazione 23/8/2016, n. 17253.

23 Agosto 2016

richiesta tentativo di conciliazione ex art. 6 co. 2 l. 604/1966 – comunicazione tramite fax – riconducibilità alla norma ed equipollenza tra fax e raccomandata;
comunicazione via fax di richiesta di conciliazione – deposito del ricorso oltre 60 gg dal rifiuto/mancato raggiungimento dell’accordo – decadenza – sussiste.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Corte di cassazione, sentenza 23 agosto 2016 n. 17253
Abstract
In caso di licenziamento, la richiesta di tentativo giudiziale di conciliazione può essere comunicata anche a mezzo fax.
Commento
Un lavoratore, dopo avere impugnato stragiudizialmente il proprio licenziamento, aveva comunicato al datore di lavoro, tramite sindacato e a mezzo fax, la richiesta di tentativo facoltativo di conciliazione. Dopo il rifiuto da parte del datore di lavoro, aveva depositato il ricorso giudiziale a distanza di quattro mesi. A fronte dell’eccezione di decadenza per non avere rispettato il termine di 60 giorni dal rifiuto di conciliazione del datore, il lavoratore aveva obiettato che, a norma dell’art. 410, 5° comma c.p.c., la comunicazione del tentativo avrebbe dovuto essere fatta con raccomandata A.R., per cui nel caso di specie la procedura di conciliazione sarebbe inesistente e il termine di decadenza suddetto inapplicabile. L’unico termine sarebbe pertanto quello previsto per il caso di mancata attivazione del tentativo di conciliazione, di 180 giorni dall’impugnazione stragiudiziale, nella specie rispettato. La Corte ha dato torto al dipendente, rilevando che la modalità della raccomandata non è stabilita come essenziale.
Sezione: processuale