Corte di cassazione, ordinanza 15 febbraio 2018 n. 3752

15 Febbraio 2018

Ancora sul requisito dell’autosufficienza del ricorso per cassazione.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In una causa per il riconoscimento della qualifica superiore e pagamento delle relative differenze retributive, la datrice di lavoro aveva tra l’altro obiettato, col ricorso per cassazione, che tali differenze sarebbero state neutralizzate da una conciliazione intervenuta tra le parti, che la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto eccepita solo in appello. In proposito, la Cassazione ritiene carente – e quindi inammissibile – l’esposizione del motivo, ribadendo che, in ossequio alla regola dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la società ricorrente avrebbe dovuto in esso riprodurre sia il contenuto del preteso verbale di conciliazione sia quello della memoria difensiva di primo grado nella parte in cui, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello, avrebbe tempestivamente eccepito l’intervenuta conciliazione.
Sezione: processuale