Corte di cassazione, ordinanza 16 agosto 2021 n. 22930

16 Agosto 2021

Infrazionabilità delle domande relative a un unico licenziamento.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Il dirigente di un Ministero aveva impugnato il proprio licenziamento con due ricorsi diversi: in uno aveva agito al fine di ottenere l’importo in precedenza convenuto per la risoluzione consensuale; con l’altro, aveva chiesto la corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso. La Corte ha dichiarato inammissibile il frazionamento delle domande in quanto alternative, richiamando la più recente giurisprudenza delle sezioni unite. Secondo quest’ultima, infatti, (sent. n. 4091/2017), possono essere proposte in separati giudizi anche domande con diverso oggetto relative a un unico rapporto di durata, ma tali domande sono inammissibili se, in prospettiva, sono iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di possibile giudicato (con conseguente rischio di contrasto di giudicati), a meno che risulti in capo all’agente un interesse oggettivamente valutabile di una tutela differenziata (pretese maturate in tempi diversi o vicende sostanziali diverse).