Corte di cassazione, ordinanza 16 febbraio 2018 n. 3971

16 Febbraio 2018

Se non è mobbing, per difetto dell’intento persecutorio che lega le varie condotte, il giudice è tenuto a valutare l’eventuale illiceità di ognuna di queste.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In un caso in cui il giudice di merito aveva respinto la domanda di risarcimento danni da mobbing, per l’assenza dell’intento persecutorio unificante le condotte del datore di lavoro denunciate come vessatorie, la Corte, sulla scia di alcune sue precedenti pronunce, conferma che il giudice è comunque tenuto a valutare i singoli comportamenti, denunciati come produttivi di danno da risarcire, per accertarne l’eventuale illiceità nei limiti segnati dal petitum e dalla causa petendi.
Sezione: processuale