Corte di cassazione, ordinanza 16 ottobre 2019 n. 26212
I lavoratori non devono gli onorari al difensore che vi ha preventivamente rinunciato mediante accordo con la loro associazione sindacale.
L’avvocato aveva stipulato con un’associazione sindacale un accordo in base al quale avrebbe difeso i lavoratori da questa inviategli, pretendendo solo dalla controparte soccombente in giudizio gli onorari in caso di vittoria, potendo rivolgersi al lavoratore solo in casi limitati e a determinate condizioni. Nel giudizio istaurato dal difensore per ottenere dal lavoratore il pagamento degli onorari per essersi verificata una delle ipotesi che consentiva tale pagamento, i giudici di merito e la Corte hanno anche dovuto ribadire l’orientamento giurisprudenziale di cui sopra, non ravvisando in esso la violazione del principio di inderogabilità dei minimi tariffari.
Sezione: processuale