Corte di cassazione, ordinanza 16 ottobre 2019 n. 26212

16 Ottobre 2019

I lavoratori non devono gli onorari al difensore che vi ha preventivamente rinunciato mediante accordo con la loro associazione sindacale.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

L’avvocato aveva stipulato con un’associazione sindacale un accordo in base al quale avrebbe difeso i lavoratori da questa inviategli, pretendendo solo dalla controparte soccombente in giudizio gli onorari in caso di vittoria, potendo rivolgersi al lavoratore solo in casi limitati e a determinate condizioni. Nel giudizio istaurato dal difensore per ottenere dal lavoratore il pagamento degli onorari per essersi verificata una delle ipotesi che consentiva tale pagamento, i giudici di merito e la Corte hanno anche dovuto ribadire l’orientamento giurisprudenziale di cui sopra, non ravvisando in esso la violazione del principio di inderogabilità dei minimi tariffari.
Sezione: processuale