Corte di Cassazione, ordinanza 2 maggio 2023, n. 11314
Sui limiti della vincolatività del giuramento decisorio.
In un giudizio in cui il promotore finanziario di una banca sosteneva l’inefficacia del recesso del committente per mancata ricezione della relativa nota, l’impresa gli aveva deferito sul punto il giuramento decisorio e in tale sede egli aveva confermato il fatto, Tribunale e Corte d’appello avevano tuttavia respinto le sue domande, avendo accertato che il promotore aveva comunque avuto conoscenza per altre vie della volontà di recesso della banca. La Cassazione, nel rigettare il ricorso del promotore, che lamentava la mancata considerazione del carattere decisorio del giuramento deferitogli dalla controparte, osserva che: (i) la Corte d’appello ha evidentemente escluso il carattere decisivo del fatto sul quale il giuramento era stato deferito, in particolare laddove essa osserva che la nota contenente l’atto di recesso non costituiva l’unica modalità attraverso la quale il promotore poteva essere stato edotto della volontà di recesso da parte della società; (ii) né i giudici di merito potevano ritenersi vincolati dal giuramento, in quanto l’ordinanza che ammette il giuramento decisorio può essere revocata, ai sensi dell’art. 177 c.p.c., dallo stesso giudice che l’ha pronunciata, allorché, riesaminate le risultanze di causa, si convinca che non sussistevano le condizioni per il suo deferimento, e ciò vale anche nel caso in cui il giuramento sia stato effettivamente reso, dal momento che l’esistenza delle condizioni di ammissibilità del giuramento decisorio deve essere verificata dal giudice anche d’ufficio.