Corte di cassazione, ordinanza 2 novembre 2020 n. 24202

2 Novembre 2020

La richiesta di risarcimento del danno integrale per violazione dell’art. 2087 c.c. contiene necessariamente quella di danno differenziale.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

I giudici di merito avevano viceversa ritenuto che la richiesta di danno differenziale presupponga la deduzione di specifici comportamenti del datore di lavoro costituenti reato, quale presupposto per la responsabilità per i danni eccedenti le indennità INAIL. La Corte ribadisce invece che la deduzione di fatti costituenti violazione degli obblighi stabiliti dall’art. 2087 cod. civ. è idonea a concretare la responsabilità penale del datore, necessaria per il riconoscimento del danno differenziale rispetto a quello liquidato o liquidabile dall’INAIL.