Corte di cassazione, ordinanza 22 novembre 2022 n. 34377

22 Novembre 2022

Se la malattia professionale è dovuta a una condotta datoriale permanente, la prescrizione del diritto al risarcimento danno differenziale decorre dalla cessazione di essa.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Sulla base di tale principio, viene cassata con rinvio la sentenza d’appello che, in un caso riguardante un lavoratore affetto da ipoacusia bilaterale da rumore contratta nel lavoro, aveva respinto, per intervenuta prescrizione del diritto, la domanda di risarcimento del danno differenziale presentata dal lavoratore, prescrizione che il giudice di merito aveva fatto decorrere dal giorno della diagnosi della malattia, antecedente di cinque anni la cessazione del rapporto di lavoro. In motivazione, la Cassazione precisa che il momento in cui la malattia diviene oggettivamente conoscibile dal danneggiato (per esempio a seguito della comunicazione allo stesso della diagnosi medica) può coincidere con il dies a quo della prescrizione solo allorché l’illecito, che ha provocato la malattia, sia istantaneo.