Corte di cassazione, ordinanza 27 luglio 2017 n. 18654
Primi dubbi sull’applicabilità del nuovo rito nel giudizio di cassazione (che prevede la pronuncia con ordinanza in camera di consiglio, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto da decidere).
Alcuni dubbi nascono dall’interpretazione della norma di legge (art. 1-bis, secondo comma, D.L. n. 168/2016) che estende il nuovo rito a tutti ricorsi per cassazione per i quali non sia stata ancora fissata la data della pubblica udienza o dell’adunanza in camera di consiglio. In proposito, la Corte opta per l’applicabilità anche ai casi in cui la trattazione del ricorso sia stata rinviata a nuovo ruolo, ma (con un sostanziale obiter dictum) propone la possibilità di interpretazioni tra di loro opposte nel caso in cui il ricorso sia stato rimesso dalle sezioni unite alla sezione semplice.
Nel merito del giudizio, la Corte ribadisce che ai dipendenti del comparto sanità non compete il riposo compensativo in caso di servizio di reperibilità passiva, salvo richiesta del dipendente, ma senza che ciò comporti riduzione dell’orario di lavoro settimanale.
Sezione: processuale