Corte di cassazione, ordinanza 30 marzo 2022 n. 10165
Sull’onere della prova del danno subito in proprio dai congiunti di un lavoratore deceduto per infortunio.
L’ordinanza non è chiarissima nell’individuare il thema decidendum della causa, in rapporto alla relativa ripartizione dell’onere della prova. È infatti solo attraverso l’indicazione che ricorrenti sono i congiunti del lavoratore deceduto per infortunio e non gli eredi nonché il richiamo di alcuni precedenti della Corte che è possibile comprendere che si tratta di domanda di risarcimento del danno subìto iure proprio dai congiunti, ad es. per perdita del rapporto familiare. Nel qual caso, a differenza di quello in cui attori siano gli eredi del defunto che agiscono come tali in giudizio (gravati unicamente dall’onere di provare le mansioni svolte e la nocività dell’ambiente di lavoro), sono i congiunti che devono provare quali inadempimenti del datore di lavoro abbiano causato l’evento letale arrecante loro il danno di cui viene chiesto il risarcimento, secondo le regole dell’illecito extracontrattuale.