Corte di cassazione, ordinanza 30 novembre 2017 n. 28788
Effetti del giudicato esterno di rigetto dell’impugnazione di un licenziamento sugli atti e omissioni intermedi.
La vicenda non viene esplicitata nei suoi elementi fattuali in maniera piena nella sentenza. Sembra peraltro di capire che la dirigente di una USLL aveva impugnato avanti al TAR il suo licenziamento del 1997 e, nell’attesa della definizione del giudizio, avrebbe proposto (mutata la giurisdizione, passata al giudice ordinario dal 1° luglio 1998) ricorso ex art. 700 c.p.c., ottenendo un ordine di reintegrazione, che la datrice non aveva peraltro eseguito. La causa sul licenziamento si era infine conclusa nel 2007 col rigetto della domanda d’impugnazione del licenziamento, divenuto pertanto definitivo retroattivamente dal 1997. La lavoratrice pretendeva peraltro in giudizio avanti all’AGO il pagamento delle retribuzioni ex art. 2126 cod. civ. dalla data dell’ordinanza di reintegrazione alla sentenza del 2007 nonché il risarcimento del danno all’immagine e del danno esistenziale per il mancato adempimento all’ordinanza di reintegrazione. La Corte respinge la pima domanda in quanto medio tempore il rapporto non aveva avuto di fatto esecuzione, ma riconosce fondata la domanda risarcitoria, in quanto derivante da un comportamento datoriale collegato al rapporto di lavoro da un nesso di mera occasionalità.
Sezione: processuale